Con Provvedimento del 16 gennaio 2024 (testo in calce), il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, chiarisce il regime fiscale da applicare alle controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione di valore inferiore a 1033 Euro, per le quali, spiega via Arenula, è dovuto solo il contributo unificato.
In risposta ad alcuni quesiti sollevati della dirigente amministrativa del Tribunale di Lecce attraverso il canale Filodiretto, il Ministero della Giustizia con provvedimento del 16 gennaio, ha fatto chiarezza sul regime fiscale da applicare alle controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quando il valore della causa è inferiore a 1033 Euro.
Il quesito
I dubbi riguardavano in particolare la debenza dell’anticipazione forfettaria delle spese:
- in caso di impugnazione al Tribunale delle sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione;
- in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione di valore inferiore a 1033 Euro proposta in primo grado in Tribunale ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.lgs. n. 150/2011.
A generare confusione, era infatti il dettato dell’art. 10 comma 6 bis del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale per i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione (art. 23 Legge n. 689/1981) è dovuto il pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie di cui all’art. 30 del citato d.P.R.
Regime fiscale agevolato per le cause inferiori a 1033 euro
La norma va coordinata con l’art. 46 della Legge n. 374/1991 sul regime fiscale degli atti e provvedimenti del giudice di pace, la quale prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di Euro 1033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato.
La ratio della norma è quella di rendere meno gravoso sotto il profilo fiscale le controversie di modesto valore. Per questo la Cassazione con orientamento consolidato ha ritenuto che l’art. 46 non debba essere ancorato solo agli atti emessi dal giudice di pace, ma anche ai giudizi di impugnazione delle cause di competenza del giudice di pace e più in generale a tutte le controversie di valore non eccedente Euro 1033, indipendentemente dal grado e dall’ufficio giudiziario adito (Cass. sentenza n. 16310/2014 e tra le ultime ordinanza n. 4725/2021)
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, spiega il Ministero, l’art. 46 sarebbe dunque una norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore per tutte le controversie civili di valore non superiore a 1033 Euro a prescindere dall’oggetto del giudizio e dal giudice adito.
Soluzione del Ministero
Di conseguenza, conclude il Ministero, quando ricorre la condizione oggettiva del valore della causa non eccedente la somma di Euro 1033, il regime fiscale da applicarsi sarà quello dell’art. 46 L. 374/1991 anche ai giudizi aventi ad oggetto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione proposti in grado di appello contro sentenze del giudice di pace o anche proposti direttamente in primo grado al Tribunale.
L’ambito di applicazione dell’art. 10comma 6 bis del d.P.R. 115/2002, che prevede anche il pagamento dell’anticipazione forfettaria delle spese, si restringe di conseguenza ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di valore superiore a 1033 Euro.
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