Qualora il creditore fondi il proprio titolo su una sentenza provvisoriamente esecutiva che il debitore abbia dichiarato di voler impugnare, l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale va rigettata per mancanza della prova del credito.
Sulla base di tale ragionamento, con la pronuncia in commento, il Tribunale di Vicenza ha rigettato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore, chiarendo quali debbano essere le caratteristiche di un titolo esecutivo per attivare il procedimento ex art. 40 CIII.
In particolare, il creditore aveva proposto il ricorso fondando la propria pretesa creditoria su una sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte d’Appello.
Naturalmente, la società debitrice contestava il credito della ricorrente, fondato su un titolo non definitivo, manifestando, altresì, la volontà di impugnare la predetta sentenza con ricorso in Cassazione.
Il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato come l’iniziativa del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale debba qualificarsi come un’azione di parte, sicché la sussistenza del credito in capo all’istante, costituisce una condizione dell’azione e quindi un presupposto imprescindibile per attivare il procedimento ex art. 40 CCII.
Ebbene, rilevato che il credito era portato da titolo non definitivo e contestato dal debitore, il Tribunale non ha potuto che rigettare l’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, mancando la prova dell’esistenza del credito.
Inoltre, veniva accertata anche la mancanza del requisito dell’insolvenza in capo alla società resistente, la quale non risultava evidente dall’ultimo bilancio depositato. L’onere di dimostrare che la debitrice versi in stato di insolvenza grava, peraltro, in capo al creditore ricorrente.
Nonostante il Tribunale abbia rigettato il ricorso, ha, tuttavia, compensato integralmente le spese tra le parti, alla luce dell’incertezza della fattispecie oggetto del giudizio.
In definitiva, se il credito è fondato su un titolo, è preferibile attendere che lo stesso diventi definitivamente esecutivo prima di richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore. Peraltro, anche in sede di eventuale successiva verifica crediti, il titolo non esecutivo verrebbe contestato dal Curatore in quanto non opponibile alla procedura.
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