Cosa possono fare i creditori di uno degli eredi sui beni dell’eredità e quali effetti possono avere i loro atti sugli altri eredi? L’impugnazione della rinuncia all’eredità e all’azione di riduzione della legittima.
Di solito si pensa sempre alle possibili conseguenze che derivano dall’accettare un’eredità piena di debiti. Ci si interroga quindi se, e fino a che punto, i creditori del defunto, non soddisfatti prima della sua morte, possano aggredire gli eredi e i loro beni personali. Come noto, per evitare tale pericolo, oltre ovviamente alla rinuncia all’eredità, c’è anche l’accettazione con beneficio di inventario. Questa soluzione, infatti, consente all’erede di mettere al riparo i propri beni (quelli cioè di cui era proprietario già prima dell’accettazione dell’eredità) dal pignoramento dei creditori del defunto; questi ultimi potranno, tutt’al più, aggredire quanto ricevuto con l’eredità. Tanto per fare un esempio, se una persona, titolare di una casa, accetta un’eredità gravata da un debito di 100mila euro e, a fronte di ciò, riceve un quinto della proprietà di un terreno (da dividere insieme ai suoi fratelli), i creditori potranno sottoporre ad esecuzione forzata solo il quinto di tale immobile e non invece l’abitazione privata. Ma c’è un altro problema da considerare ed è quello inverso:
quali sono le conseguenze se uno degli eredi ha debiti? Immaginiamo, ad esempio, che uno dei tre fratelli, chiamati all’eredità del padre, abbia una serie di morosità tra condominio, Agenzia delle Entrate e creditori vari: quando può influire la sua accettazione o la rinuncia all’eredità sugli altri eredi? È quanto chiariremo in questo articolo alla luce di una recente e interessante sentenza della Corte di Appello di Napoli [1].
I creditori dell’erede possono pignorare l’eredità?
Se è vero che, di regola, i creditori dell’eredità possono pignorare i beni personali dell’erede, sorge spontaneo chiedersi se è possibile anche il contrario: ossia se i creditori di uno degli eredi, per debiti anteriori alla morte del familiare, possano pignorare i beni in comunione con gli altri eredi. Immaginiamo due fratelli che ereditano una casa in pari quote (50% a testa) e che ancora non abbiano diviso; se uno dei due ha debiti, i suoi creditori possono pignorare l’immobile? Il codice civile stabilisce che il debitore risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, quindi anche con i beni che gli derivano dall’eredità. Risponde, in particolare, sia con la proprietà di un intero immobile, sia con la semplice quota immobiliare, anche se minima e ricevuta in eredità. Pertanto, il creditore può
pignorare la quota in comproprietà di uno degli eredi sull’immobile ereditato prima ancora che questo venga diviso (ancor di più se l’immobile dovesse essere diviso in natura). Con il risultato che il bene verrebbe sottoposto ad esecuzione forzata nonostante sia ancora in comunione ereditaria, messo all’asta e venduto. Il ricavato verrà così ripartito in percentuali secondo le rispettive quote: quella dell’erede debitore andrà ai suoi creditori, mentre le residue agli altri eredi. Nell’esempio di poc’anzi, il prezzo della casa andata all’asta sarà restituito per metà al fratello senza debiti mentre l’altra metà andrà ai creditori dell’altro fratello.
Cosa possono fare gli altri eredi per difendersi? Hanno tre opzioni:
- chiedere la separazione della quota pignorata: ossia, laddove possibile, dividere in natura il bene e quindi liberarlo dalla quota pignorata. Per tornare all’esempio dei due fratelli con pari quote sull’eredità, se oggetto del pignoramento dovesse essere una villetta bifamiliare, il pignoramento viene eseguito sul 50% dell’intero immobile, ma l’altro fratello non debitore può chiedere che esso venga limitato a una sezione dell’immobile (una delle due unità immobiliari), così distinguendo già la sua proprietà (libera da pignoramenti) dall’altra. Questa soluzione è facile da realizzare in caso di terreni mentre più difficile con le case;
- chiedere la divisione dell’immobile in natura. Il risultato pratico è pressoché identico al precedente, ma in questo caso è necessario prima un giudizio di divisione dell’immobile, sospendendo l’esecuzione forzata;
- chiedere la vendita della quota indivisa: viene venduta solo una quota percentuale del bene, cosa però molto difficile perché è improbabile che qualcuno compri una proprietà in comunione con un altro soggetto di cui non sa nulla.
Se si rinuncia all’eredità, è possibile la revoca
Come abbiamo spiegato più approfonditamente in
La rinuncia all’eredità può essere revocata dal creditore, potrebbe succedere che uno degli eredi, per evitare di far pignorare i beni di famiglia ai propri creditori, rinunci all’eredità, consentendo in questo modo ai propri familiari di accrescere le proprie quote dell’eredità stessa e di salvare detti beni dal pignoramento. Per tornare di nuovo all’esempio dei due fratelli eredi al 50%, quello debitore potrebbe rinunciare alla propria quota, rendendo proprietario dell’immobile al 100% l’altro fratello. In tal modo, la casa resterebbe “in famiglia” atteso che i creditori del primo non potranno mai pignorarla (non essendo entrata nel patrimonio del debitore). Nello stesso tempo, però, il fratello debitore potrebbe comunque utilizzare il bene con accordi “sottobanco” stretti col fratello, come ad esempio grazie a un contratto di comodato, almeno in attesa che il debito cada in prescrizione. Per evitare questi accordi fraudolenti, il codice civile [2] stabilisce che, se un erede rinuncia all’eredità – anche se non è in malafede – e da ciò ne deriva un danno ai suoi creditori (che perdono la possibilità di rivalersi sui suoi beni) a questi la legge consente di accettare l’eredità al posto dell’erede rinunciante al solo scopo di poter poi pignorare detti beni. Lo devono fare entro cinque anni dalla rinuncia all’eredità.
In sintesi, se il debitore rinuncia a un’eredità che incrementerebbe il suo patrimonio, la legge consente al suo creditore di impugnare la rinuncia con l’effetto di rendere il debitore titolare del patrimonio ereditario. Questo non ha conseguenze sugli altri eredi, ma solo su quello debitore.
Se il debitore rinuncia all’azione di riduzione della legittima
L’ultima ipotesi è quella analizzata dalla Corte di Appello di Napoli. Immaginiamo che un padre, prima di morire, chiami a raccolta i suoi tre figli: ben sapendo che uno dei tre è sommerso dai debiti, decide di fare testamento lasciando tutto agli altri due figli, ma impegnandoli a garantire comunque al primo la disponibilità materiale dei suddetti beni (in attesa che questi si liberi dei debiti) o magari obbligandoli a intestarli un giorno ai suoi figli (i nipoti del testatore). In questo modo, il figlio con i debiti firma una dichiarazione con cui rinuncia esplicitamente all’azione di riduzione della legittima, quel tipo di causa che gli consentirebbe altrimenti di impugnare il testamento in quanto lo ha escluso dall’eredità. Ebbene, un patto di tale tipo è revocabile?
Secondo la Cassazione no [3]. Difatti la legge – come abbiamo visto – stabilisce solo il potere per i creditori dell’erede debitore di impugnare la sua rinuncia all’eredità, ma non anche la rinuncia all’azione di riduzione del testamento che leda la quota di legittima.
Non è di questo parere, invece, la Corte di Appello di Napoli che, in proposito, si richiama alla più ampia norma del codice civile che regola la cosiddetta azione revocatoria [4]: in base a questa ciascun creditore può revocare qualsiasi atto del debitore che gli arreca un pregiudizio, e quindi anche far revocare la rinuncia all’azione di riduzione della legittima [5].
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