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Il diritto di autotutela è un principio fondamentale nel diritto tributario che consente al contribuente di correggere eventuali errori o irregolarità nelle dichiarazioni fiscali o negli adempimenti tributari già effettuati.

L’autotutela è uno dei diritti messi a disposizione del contribuente quando si vede notificare un atto illegittimo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Può trattarsi, ad esempio, di un atto di accertamento o di constatazione, una comunicazione di irregolarità o una cartella esattoriale illegittimi. Tali atti devono essere annullati da parte dell’Amministrazione finanziaria. Quando questa non vi provvede autonomamente è compito del contribuente portare a conoscenza dell’errore l’ente che ha emesso l’atto. Tutto questo avviene tramite l’esercizio del potere di autotutela.

Da un punto di vista pratico l’autotutela è una istanza bonaria che il contribuente invia all’Amministrazione finanziaria per far valere un suo diritto. Questo consente di evitare il ricorso al giudice tributario. E’ per questo motivo che devi conoscere e saper utilizzare il potere di autotutela. In questa guida, infatti, ho intenzione di farti conoscere il potere di autotutela che puoi esercitare, spiegandoti i vantaggi che puoi ottenere. Inoltre ti spiegherò come poter redigere un’istanza in autotutela. Non perderti questo contributo se ti hanno appena notificato un atto illegittimo.

Che cos’è il potere di autotutela del contribuente?

Il diritto di autotutela è un principio fondamentale nel diritto tributario che consente al contribuente di correggere eventuali errori o irregolarità nelle dichiarazioni fiscali o negli adempimenti tributari già effettuati. Questo si basa sul presupposto che il contribuente abbia il diritto e il dovere di correggere volontariamente eventuali errori o omissioni nella propria posizione fiscale, anche se questi errori sono stati commessi in buona fede. Questo diritto è riconosciuto in molte giurisdizioni e mira a promuovere la correttezza e la trasparenza nell’adempimento degli obblighi fiscali.
È importante sottolineare che il diritto di autotutela ha dei limiti temporali. In genere, esistono termini di decadenza entro i quali il contribuente può esercitare tale diritto. Pertanto, è fondamentale agire tempestivamente e seguire le procedure previste dalla normativa fiscale per correggere gli errori.

L’autotutela è un istituto deflattivo del contenzioso tributario, previsto dall’art. 2-quater del D.L. n. 564/94 e dal D.M. 11 febbraio 1997 n. 37. Tale istituto prevede che l’Amministrazione finanziaria può annullare, modificare o sostituire un proprio atto che a seguito di riesame ritiene infondato o illegittimo. Quindi, attraverso l’autotutela l’Erario evita di ledere al contribuente con un atto viziato da irregolarità. Un corretto esercizio del potere di autotutela determina, indirettamente, un minor ricorso alla giustizia tributaria da parte del contribuente per far valere i propri diritti.

Detto questo, devi tenere presente che, comunque, ad oggi il potere di autotutela è scarsamente utilizzato dai contribuenti. Considera, infatti, che molto spesso gli Uffici, quando riscontrano l’emissione di un atto palesemente errato consigliano al contribuente che la cosa migliore è fare il ricorso tributario. Lo consigliano come unica soluzione alternativa al pagamento delle somme richieste. Niente di più sbagliato! Il contribuente in questi casi è mal consigliato.

Gli Uffici molto spesso confidano nel fatto che per importi non rilevanti il contribuente preferirà sempre pagare piuttosto che iniziare un ricorso tributario, sicuramente lungo e costoso. Naturalmente questo è a loro stretto vantaggio. Se ti trovi in questa situazione devi sapere che prima di intentare il ricorso tributario hai a disposizione uno strumento gratuito per risolvere la questione in modo bonario. Mi riferisco all’istituto dell’autotutela.

Per quali atti si può esercitare l’autotutela?

Laddove l’Amministrazione finanziaria prenda atto di aver commesso un errore nell’emissione di un documento, può correggerlo autonomamente. Pensa al caso più frequente di avvisi bonari o di avvisi di accertamento per imposte dirette o indirette, con palesi errori di notifica o di prescrizione. In questi casi l’Ufficio può autonomamente annullare il proprio operato e correggere l’errore riscontrato, senza necessità di attendere la decisione di un giudice. Questo potere di autocorrezione è disciplinato dal D.M. n. 37/1997.

L’atto illegittimo può essere annullato d’ufficio, in via autonoma, o su richiesta del contribuente. La presentazione dell’istanza in autotutela, tuttavia, non sospende i termini per la presentazione del ricorso dinanzi al giudice tributario. Questo poiché l’Autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente anche quello degli atti ad esso consequenziali e l’obbligo di rimborso delle somme riscosse in forza dei medesimi. In sostanza, quindi, quando ti trovi in una situazione di notifica di atto illegittimo puoi trasmettere all’Ufficio competente una semplice domanda in carta libera. Istanza contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Il tutto per ottenere l’annullamento dell’atto, evitando il ricorso al giudice tributario. Vantaggio sicuramente non trascurabile.

Quali i termini di esercizio dell’autotutela?

L’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di esercitare il potere di autotutela anche nel caso in cui:

  • L’atto è divenuto definitivo per decorso del termine per ricorrere;
  • Vi è pendenza di giudizio;
  • Il ricorso tributario è stato presentato nei termini ma respinto con sentenza passata in giudicato.

Deve essere specificato, quindi, che l’autotutela può essere richiesta da parte del contribuente in qualsiasi momento, ma occorre specificare che essendo un potere discrezionale non comporta la sospensione dei termini per ricorrere davanti alle Commissioni tributarie competenti (come invece avviene con l’accertamento con adesione).

Quando un atto tributario può essere considerato illegittimo?

Al fine di farti comprendere meglio in quali fattispecie puoi utilizzare il potere di autotutela di seguito troverai l’indicazione dei casi più frequenti in cui puoi utilizzarla. In pratica, i casi più frequenti per i quali l’Amministrazione finanziaria si attiva per correggere un atto, attraverso la presentazione dell’istanza in autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva principalmente da (art. 2 D.M. 37/1997):

  • Errore di persona nella notifica dell’atto. Situazione, frequente quando un atto è notificato al soggetto A, ma è intestato al soggetto B;
  • Evidente errore logico o di calcolo nella pretesa impositiva. Situazione in cui la pretesa tributaria non è calcolata in modo corretto all’interno dell’atto;
  • Errore sul presupposto dell’imposta. Situazione in cui l’imposta viene applicata in base ad un presupposto, ad esempio il percepimento di redditi, quando invece tali redditi non sono mai stati percepiti;
  • Doppia imposizione dello stesso tributo. Ad esempio viene notificata due volta la cartella esattoriale per il pagamento di uno stesso tributo relativo allo stesso anno;
  • Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti dal contribuente. Situazione molto frequente. Soprattutto quando il contribuente effettua pagamenti utilizzando il Ravvedimento Operoso;
  • Mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
  • Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria.

Possiamo dire che è illegittimo l’atto che presenta errori non attinenti all’esistenza o all’ammontare del credito tributario (es. carenza di motivazione, omessa indicazione delle aliquote, errata notifica, etc). Allo stesso modo un atto può essere considerato come infondato quanto il vizio deriva da errori su fatti oggetto di imposizione o alla qualificazione o quantificazione del reddito imponibile.

Chi può avviare la procedura di autotutela tributaria?

L’autotutela è una procedura che può essere attivata su richiesta:

  • Dell’Amministrazione finanziaria, a cura dell’organo che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ufficio;
  • Del contribuente destinatario dell’atto illegittimo;
  • Alla Direzione Regionale da cui dipende l’Ufficio che ha emesso l’atto in caso di inerzia di quest’ultimo o se l’importo dell’atto è superiore a 516.456,90 euro;
  • Dal Garante del Contribuente, il quale autonomamente o su istanza del contribuente può invitare l’Amministrazione finanziaria ad attivare tale procedura.

Di fatto, solitamente, è il contribuente attraverso la presentazione di istanza in carta semplice ad invitare l’Amministrazione finanziaria a riesaminare il procedimento e a dare avvio alla procedura.

Iter procedurale di presentazione dell’istanza di interpello

Attraverso la richiesta di esercizio del potere di autotutela, il contribuente ha la possibilità di chiedere all’ufficio di riesaminare un atto che deve essere modificato o annullato. La richiesta del contribuente può essere effettuata in carta libera, da presentare direttamente all’ufficio o da spedire a mezzo raccomandata A.R., o via email, seguendo le istruzioni (solitamente) riportate all’interno dell’atto notificato.

Il contribuente ha la possibilità anche di utilizzare il modello di istanza in autotutela reso disponibile dall’agenzia delle Entrate. L’istituto dell’autotutela consente all’Amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o nei casi in cui le pretese di recupero sono ormai definitive e non più impugnabili, di annullare i propri atti illegittimi. In autotutela, nel rispetto dei cittadini, gli atti non corretti possono essere annullati sempre, senza limiti di tempo. Commettere degli errori in materia fiscale è aspetto che può accadere. Tuttavia, non tutti sono pronti a riconoscere l’errore. Per questo è importante

Istanza in autotutela: a chi deve essere indirizzato l’atto?

L’istanza in autotutela deve essere emessa nei confronti dell’Ente che ha emesso la comunicazione per la quale si intende ottenere un annullamento parziale o totale. Nel caso, ad esempio, di una istanza in autotutela per la notifica di una cartella esattoriale, la richiesta di annullamento deve essere indirizzata:

  • Direttamente all’Agente della riscossione – questo nel caso in cui il soggetto intende andare a contestare esclusivamente la legittimità della cartella esattoriale emessa. Ad esempio, il caso classico può essere quello di una mancata firma del responsabile, per un vizio di notifica, o per iscrizione ipotecaria per un credito inferiore ad €. 8.000,00;
  • All’Ente titolare della pretesa impositiva – questo in tutti i casi in cui il soggetto non intenda contestare la cartella esattoriale ma il contenuto della pretesa impositiva l’istanza di autotutela deve essere intestata all’Ente che ha emesso il documento che ha poi dato al concessionario l’incarico di riscuoterlo. Ad esempio, nel caso in cui la cartella esattoriale derivi da un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, dal Comune, o dall’INPS, deve essere nei confronti di uno di questi Enti che il soggetto è chiamato ad indirizzare la propria istanza. Per esempio, in caso di avviso di accertamento per l’IRPEF la richiesta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate, in caso di avvisi di accertamento per IMU, la richiesta deve essere indirizzata direttamente al Comune. In questi casi è sempre necessario mettere l’Agente della riscossione a conoscenza dell’istanza di autotutela presentata, spedendogli una copia della stesa.

Infine, nel caso, invece, di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la richiesta deve essere inoltrata anche alla Prefettura competente. Infine, può essere utile ricordare che, nel caso in cui ci si rivolga ad un Ufficio sbagliato (ad esempio al Concessionario della riscossione quando questi non è ente competente) l’ente deve “far da tramite” andando ad inoltrare l’istanza al corretto Ufficio.

Cosa deve essere indicato nell’istanza in Autotutela?

L’istanza in Autotutela predisposta dal soggetto interessato deve recare al suo interno alcuni elementi essenziali al fine di ottenere l’effetto sperato nei confronti dell’Ufficio. In particolare, gli elementi essenziali che deve contenere l’istanza sono quelli di seguito riportati:

  • Indicazione dell’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale). Di solito è sufficiente riportare la data di emissione dell’atto, quella di notifica ed il numero di protocollo identificativo dello stesso (per una sua rapida identificazione);
  • I motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile. Tali motivazioni, per potere essere effettivamente prese in considerazione dall’Ufficio, devono essere opportunamente corredate da documentazione giustificativa. Ad esempio, se si ritiene che un atto è dovuto solo parzialmente si dovranno allegare le quietanze degli avvenuti pagamenti. Se si ritiene che un atto sia stato notificato in ritardo rispetto ai termini ultimi di accertamento è necessario andare allegare la notifica della raccomandata. In questo caso, allora, in sede di difesa potranno contestarsi, nel caso:
    • L’emissione di un nuovo atto sostitutivo di quello originario, ma nel quale siano state inserite modifiche sostanziali e/o vi sia una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio;
    • L’integrazione di accertamento attraverso un secondo atto che non si fondi su elementi nuovi o non conosciuti/conoscibili al momento del precedente accertamento;
    • L’illegittima riapertura dei termini per l’accertamento tramite tali atti sostitutivi o integrativi.

Possibili esiti dell’istanza di Autotutela

Dopo essere andanti ad analizzare il contenuto dell’istanza e l’atto oggetto di contestazione, l’Ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la propria decisione di accoglimento o di rigetto dell’istanza di Autotutela presentata. Tuttavia, non sempre questo avviene e spesso gli Enti non forniscono alcun riscontro al contribuente. In questo caso deve essere prestata la massima attenzione. Infatti, il silenzio non può essere considerato come assenso all’istanza presentata. Inoltre, come già detto, la presentazione dell’istanza non interrompe i termini utili per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria competente.

Per questi motivo, è necessario evidenziare che l’atto emesso rimane ancora valido in assenza di un espresso annullamento e se siamo vicini alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso è bene affrettarsi ad effettuarne la presentazione. Nel caso in cui la comunicazione di accoglimento dell’istanza di autotutela dovesse pervenire dopo aver presentato il ricorso, non vi sono particolari problematiche, in quanto sarà cessata la materia del contendere e con essa anche il ricorso. In questo caso, quando il contribuente ottiene l’annullamento dell’atto impositivo ha diritto di ottenere il rimborso delle somme eventualmente già versate.

Autotutela prima del ricorso tributario

Contro l’atto impositivo viziato da errori, dunque, il contribuente può proporre sia l’istanza in autotutela all’Amministrazione finanziaria, che il ricorso tributario al giudice competente. Si tratta, però, di due procedimenti sostanzialmente diversi:

  • L’autotutela­­ è più celere, economica, può essere fatta direttamente dall’interessato e non richiede formule particolari. Viene presentata allo stesso organo che ha emanato l’atto viziato e che, pertanto, potrebbe non essere imparziale (nella maggior parte dei casi concreti è così). Certamente, quindi, esso tenderà a confermare la legittimità dei propri atti, salvo il caso di errori palesi ed incontestabili. L’autotutela è quindi opportuna nel caso di vizi palesi dell’atto, quali ad esempio il pagamento già avvenuto;
  • Il ricorso al giudice, invece, per quanto costoso (è necessario l’intervento di un avvocato, o di un dottore commercialista) e più lungo, apre un contraddittorio davanti a un giudice che è terzo e imparziale. In teoria nulla vieta di presentare contemporaneamente sia il ricorso in autotutela, sia quello in tribunale. Anche per via della più celere definizione del primo, il cittadino può sempre rinunciare alla causa in un secondo momento. Inoltre, la presentazione preventiva dell’istanza di autotutela consente al contribuente di poter fornire prova di aver voluto evitare il contenzioso, dimostrando che lo stesso è stato generato dall’eccessiva inerzia dell’Ufficio nel fornire una risposta all’autotutela presentata.

Quali sono gli effetti dell’autotutela?

La procedura di autotutela può concludersi con un atto autonomo rispetto al precedente emesso dall’Ufficio interessato. Tale documento può avere carattere eliminatorio (quindi favorevole al contribuente), oppure sostitutivo (quindi sfavorevole al contribuente).

In caso di esito favorevole al contribuente l’Ufficio interessato può:

  • Procedere all’annullamento dell’atto (totale o parziale). In questo caso viene emesso un secondo atto che abroga il precedente, dal quale dovranno risultare i motivi per cui l’atto è illegittimo. In caso di annullamento parziale, il nuovo atto deve dichiarare l’invalidità solo di una parte del provvedimento di primo grado conservando l’efficacia di quella non viziata, oppure sostituirà il precedente assumendo la forma di atto completamente autonomo;
  • Procedere ad una rinuncia. In questo caso l’Ufficio rivaluta la procedura di controllo decidendo di non avviare un accertamento e/o di non esercitare un’attività impositiva nei confronti del contribuente.

L’autotutela favorevole al contribuente consente di far decadere totalmente o parzialmente l’onere di pagare il quantum richiesto dall’Amministrazione finanziaria. In caso di autotutela sfavorevole al contribuente vi è l’emissione di un nuovo atto che integra o convalida il precedente. Anche in questo caso il nuovo atto deve essere adeguatamente motivato.

Esempio: istanza di richiesta di riesame in autotutela

Spett.le
Agenzia delle Entrate di ……….
Ufficio ………. Via ………. Cap ………. – Comune ……….
Pec: ……….
e p.c.
Direzione Regionale di ……….
Via ………. Cap ………. – Comune ………. Pec: ……….
Funzionario responsabile del procedimento Sig. ….

Oggetto: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 2 quater del D.L. 564/1994 e del D.M. n. 37/1997

Io sottoscritt… ……….……….……….……….………. nat … a ……….……….……….……….……….……….………. il
……….……….………. residente in ……….……….……….……….………. via/piazza ……….……….……….……….………. tel.
……….……….………. email ……….……….……….………. codice fiscale ……….……….……….……….……….……….……….
(oppure per una ditta/società)
in qualità di titolare/legaleppresentante/altro (specificare) ……….……….……….……….………. della ditta/
società ……….……….……….……….………. con sede in ……….……….………. prov. ……….………. via ……….……….……….
codice fiscale/partita Iva ……….……….……….……….……….

PREMESSO
Che con ……….……….……….……….………. (comunicazione di irregolarità, cartella di pagamento, rigetto
istanza di rimborso, avviso di liquidazione, avviso di rettifica, avviso di accertamento, atto di contestazione,
altro) con n. / prot. ……….……….……….……….………. del ……….……….……….……….………. notificato
il ……….……….……….……….………. relativo all’anno d’imposta ……….……….……….……….………. Codesto Ufficio
contesta ……….……….……….……….……….:
1) ……….……….……….……….……….;
2) ……….……….……….……….……….;
3) ……….……….……….……….……….
Richiedendo, oltre al contributo omesso, anche, il pagamento delle relative sanzioni ed interessi.
FA PRESENTE
che tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi ……….……….……….……….……….
Per tali ragioni, il sottoscritto a tutela dei propri diritti
CHIEDE
a codesto Ufficio, in via principale di riesaminare, ove ritenuto opportuno, il provvedimento
sopra indicato e di procedere al suo annullamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 quater
del D.L. n. 564/1994, dal D.M. n. 37/1997.
Data e firma del contribuente
……….……….……….……….……….
Per facilitare la comprensione di quanto sopra esposto, in allegato alla presente, si consegnano:
1) copia di ……….……….……….……….………. (comunicazione di irregolarità, cartella di pagamento, rigetto
istanza di rimborso, avviso di liquidazione, avviso di rettifica, avviso di accertamento, atto di
contestazione, altro) con n. / prot. ……….……….……….……….………. del ……….……….……….……….……….
2) ……….……….……….……….………. (documentazione comprovante l’illegittimità del documento);
3) copia documento di riconoscimento
DELEGA
(se interessa)
alla presentazione di questa richiesta … signor ……….……….……….……….………. tipo documento
di riconoscimento ……….……….……….……….………. n. ……….……….……….……….………. rilasciato il
……….……….……….……….………. da ……….……….……….……….………. eleggendo domicilio presso lo Studio dello
stesso in ……….……….……….……….………. , via ……….……….……….……….………. n. ……….……….……….……….……….
Data e firma
……….……….……….……….……….

Scarica di seguito un modello di istanza in autotutela in formato word da utilizzare. Naturalmente, tale modello deve essere integrato ed adattato in relazione agli specifici vizi dell’atto che si vogliono evidenziare all’Amministrazione finanziaria per ottenere un annullamento totale o parziale.

Consulenza fiscale

L’autotutela rappresenta un meccanismo che consente al contribuente di chiedere la correzione, totale o parziale di atti ritenuti illegittimi. Un primo punto di rilievo emerso è la natura preventiva dell’autotutela, che permette ai contribuenti di individuare errori o omissioni e di porvi rimedio volontariamente. Questo approccio proattivo favorisce la trasparenza e la correttezza nel rapporto tra contribuente e fisco, riducendo il rischio di irregolarità e comportamenti scorretti.

Inoltre, l’autotutela si configura come un efficace strumento di semplificazione amministrativa. Consentendo al contribuente di autoregolarsi, si evitano complesse procedure di accertamento e contenzioso tributario, che comportano costi sia per il contribuente che per l’amministrazione fiscale. L’autotutela favorisce quindi una gestione più efficiente delle risorse e una riduzione dei tempi di risoluzione delle controversie.

Se hai letto questo articolo significa che molto probabilmente stai pensando di redigere una istanza in autotutela. Per questo se hai un dubbio, oppure se vuoi spiegarmi la tua situazione per capire se possiamo presentare per te un’istanza di autotutela agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, contattami!

Sarò a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Potrai spiegarmi il tuo caso e ti spiegherò se ci sono gli estremi per agire con una istanza in autotutela. Nel caso potrai redigerla e seguire la pratica da solo. Oppure, se preferisci potremo pensare noi a tutto quanto.

Non aspettare, compila adesso il form di contatto seguente. Sarai ricontattato nel più breve tempo per una consulenza.

 

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