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La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto del fondo patrimoniale con il quale i coniugi vincolano un complesso di beni per i bisogni della famiglia (beni immobili o mobili iscritti al pubblico registro o titoli di credito). Il fondo patrimoniale deve essere stipulato per atto pubblico sotto pena di nullità.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi la costituzione del fondo patrimoniale deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e può essere oggetto di azione di revocazione da parte dei creditori dei coniugi. L’azione revocatoria è soggetta a prescrizione quinquennale.

Da quando decorre il termine per la prescrizione?

La questione è stata esaminata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22622/2020, pubblicata il 16 ottobre 2020.

IL CASO: Nella vicenda esaminata una banca citava in giudizio una coppia di coniugi chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la inefficacia del fondo patrimoniale costituito da questi ultimi, ritenendo che la sua costituzione fosse avvenuta in pregiudizio di tre garanzie che i convenuti avevano prestato nella qualità di fideiussori di una società, essendo il fondo costituito dal loro intero patrimonio.

La domanda veniva accolta e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale rigettava l’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione di revocazione formulata dai coniugi, osservando che il dies a quo previsto dall’articolo 2903 del codice civile decorre dal giorno in cui la banca ha avuto conoscenza dell’atto dispositivo che coincide con l’annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio e non dalla data della sua costituzione.

I coniugi, rimasti soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale per l’azione revocatoria, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, decorra dalla data della stipula dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e non dalla data della sua annotazione nell’atto di matrimonio, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2903 del codice civile, secondo il quale “l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto”.

LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto ai coniugi e nel rigettare il motivo del ricorso, i giudici di legittimità hanno osservato che “in mancanza di prova della effettiva conoscenza del terzo dell’atto a lui pregiudizievole, ai fini della decorrenza della prescrizione del suo diritto non assume alcun rilievo la data di costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi, ……bensì la data in cui esso si rende opponibile ai terzi”.

Gli Ermellini, hanno ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello, non essendosi quest’ultima discostatasi all’orientamento affermato da tempo dalle Sezioni Unite secondo il quale è dalla data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio il giorno in cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale diviene opponibile ai terzi, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., a mera pubblicità – notizia che non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile (Cass., Sez. U., Sentenza n. 21658 del 13/10/2009; in senso conforme, Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 12545 del 10/5/2019; Sez. 3, Sentenza n. 27854 del 12/12/2013).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 22622 2020

 

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