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Cos’è, come funziona e cosa prevede la legge salva suicidi? Cos’è la situazione di sovraindebitamento? Cosa sono gli organismi di composizione della crisi?

È costume del nostro Paese attribuire ad alcune leggi il nome del politico che ne ha proposto l’approvazione in Parlamento: pensa ad esempio alla legge Bossi-Fini, alla legge Mammì oppure alla Fornero. Altre volte si preferisce “storpiare” il nome del proponente: pensa ad esempio alla legge elettorale definita “Mattarellum”, in onore dell’allora senatore (poi Presidente della Repubblica) Sergio Mattarella. Altre volte, invece, se il provvedimento legislativo è particolarmente importante e può essere riassunto con poche parole, si preferisce attribuirgli un aggettivo o, meglio ancora, una locuzione: pensa alla legge spazza-corrotti oppure alla

legge salva suicidi, di cui ti parlerò nel corso di questo articolo.

Certo, è indubbio che il nome non sia dei più raffinati o dei più ottimistici: ribattezzare un provvedimento del Parlamento come legge salva suicidi è una scelta discutibile, quasi macabra. In realtà, tale denominazione aiuta a comprendere sin da subito quale sia il contenuto di questa legge, la quale è stata emanata nel 2012 per aiutare i tanti italiani compiti duramente dalla crisi economica. Nonostante il periodo più buio sia oramai passato (almeno, così dicono gli esperti) le ripercussioni tremende del tracollo economico dell’Occidente sono ancora oggi più che mai presenti. Per tale ragione, la legge salva suicidi può offrire ancora aiuto a tantissime persone. Vediamo cos’è e come funziona questa particolare legge.

Legge salva suicidi: cos’è?

Cos’è la legge salva suicidi?

Sebbene la denominazione attribuita a questa legge sia più che mai colorita e rimanga ben impressa nella memoria, occorre spiegare in maniera semplice e concreta cosa prevede tale provvedimento.

La legge salva suicidi [1] è una normativa varata dal governo Monti che consente ai debitori di accordarsi con i creditori per ottenere un dilazionamento del pagamento. In pratica, la legge si chiama così perché consente a chi è indietro con i pagamenti di poter avere un po’ di ossigeno ritardando il saldo del debito.

Legge salva suicidi: a chi è rivolta?

La legge salva suicidi è diretta ai privati e alle piccole imprese che non possono accedere alla procedura fallimentare. In pratica, possono beneficiare della legge salva suicidi tutti i soggetti non fallibili, tra i quali rientrano:

  • piccole imprese non fallibili (meno di 200mila euro di fatturato negli ultimi tre anni);
  • consumatori, dipendenti, pensionati;
  • liberi professionisti;
  • aziende agricole di qualsiasi dimensione;
  • start up innovative;
  • enti no profit

Come funziona la legge salva suicidi?

Tutti i soggetti indicati nel paragrafo precedente, qualora versino in uno stato di

sovraindebitamento (cioè, non riescano a far fronte ai propri debiti), possono proporre ai creditori, con l’aiuto di appositi organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso.

Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori [2].

Per quanto semplice da comprendere, la legge salva suicidi presuppone che si abbiano ben chiari in mente alcuni concetti, quali quello di sovraindebitamento e di organismi di composizione della crisi; occorre inoltre comprendere come attivare la procedura che permette di salvare le proprie finanze. Approfondiamo tutti questi aspetti della legge salva suicidi.

Cos’è il sovraindebitamento?

La legge salva suicidi si rivolge ai debitori che si trovino in una situazione di sovraindebitamento; solo costoro possono accedere al piano offerto dalla legge. Cosa si intende per sovraindebitamento?

Secondo la legge, per sovraindebitamento si intende:

  • la situazione di consolidato squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte;
  • la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni [3].

La nozione di sovraindebitamento, dunque, si riferisce ad una situazione di crisi economica quasi irreversibile, paragonabile, sotto certi aspetti, a quella che legittima un’impresa a fare ricorso alla procedura fallimentare.

Cosa sono gli organismi di composizione della crisi?

Abbiamo detto che la legge salva suicidi offre una via d’uscita ai debitori che versino in uno stato di sovraindebitamento. Inquadrati i soggetti a cui si rivolge, occorre ora capire cosa possono fare costoro (cioè, i debitori) per avvantaggiarsi dei benefici della legge salva suicidi.

Il provvedimento legislativo prevede che i debitori che si trovino in una situazione di sovraindebitamento possano proporre un accordo ai creditori, affinché la loro posizione debitoria possa rientrare.

Secondo la legge salva suicidi, l’accordo proposto ai creditori deve essere elaborato con l’aiuto di appositi organismi di composizione della crisi. Questi organismi altro non sono che organizzazioni costituite presso enti pubblici e tribunali, in grado di garantire un elevato livello di indipendenza e professionalità, deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Gli organismi di composizione della crisi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia; di essi fanno parte anche gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai [4].

L’organismo di composizione della crisi si occupa della predisposizione del

piano di ristrutturazione, del raggiungimento dell’accordo e della buona riuscita dello stesso; collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano e trasmette al giudice la relazione sull’accordo. L’organismo, infine, esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento che si analizzerà di qui a breve.

La proposta di accordo nella legge salva suicidi

Consultato uno degli organismi di composizione della crisi, il debitore che si trovi in una situazione di sovraindebitamento deve depositare la proposta di accordo presso il tribunale del luogo ove egli risiede.

La legge afferma che il debitore, insieme alla proposta, deve depositare l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli

ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il debitore che svolge attività d’impresa deve depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale [5].

La proposta deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da altre persone che garantiscano l’attuabilità dell’accordo [6].

I creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. Ai fini della successiva

omologazione in tribunale, non è necessario che l’intesa sia approvata da tutti i creditori: è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. [7]. L’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

La procedura giudiziaria della legge salva suicidi

Inizia dunque la vera e propria procedura giudiziaria della legge salva suicidi, cioè la fase in cui viene coinvolto attivamente il giudice, al quale spetta il compito importantissimo di vagliare la proposta elaborata dal debitore insieme all’organismo di composizione della crisi.

Il giudice, se ritiene che la proposta di accordo abbia i requisiti in regola, fissa con decreto l’udienza e dispone che, per un periodo massimo di centoventi giorni, i creditori non possano cominciare o proseguire azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Durante questo periodo, inoltre, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Contro il decreto i creditori che ritengono di essere lesi possono proporre reclamo al tribunale [8].

L’omologazione dell’accordo

Il giudice, verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale dei creditori sopra indicata, l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. Gli effetti dell’accordo vengono meno in caso di risoluzione o di mancato pagamento dei creditori estranei. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo [9].

La risoluzione dell’accordo tra debitore e creditori

L’accordo raggiunto tra debitore e creditori può essere annullato dal tribunale su istanza anche di un solo creditore quando:

  • è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo;
  • è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;
  • sono state dolosamente simulate attività inesistenti.

Se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo [10].

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