Come bloccare il pignoramento presso terzi: le vie che la legge mette a disposizione del debitore per fermare l’azione esecutiva di un creditore.
Come bloccare il pignoramento presso terzi, saperlo può essere importante per evitare conseguenze spiacevoli ma che potevano essere in qualche modo arginate.
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Il pignoramento presso terzi è quello che viene effettuato prevalentemente in banca (sul conto corrente o l’accredito della pensione) o dal datore di lavoro (stipendio). Ma più in genere sono i pignoramenti di beni che non sono sotto il diretto possesso del debitore. È un tipo di pignoramento che è sottoposto a determinati vincoli, ma rappresenta comunque per il debitore un problema assai insidioso.
Come bloccare il pignoramento presso terzi o almeno sapere quali sono le contromosse a vantaggio del debitore può rappresentare una delle poche armi di difesa nei confronti dell’atto esecutivo brandito dal creditore.
Come bloccare il pignoramento presso terzi: l’accordo
La prima possibilità è la più ovvia: trovare un accordo con il creditore. Potrebbe non essere difficile, anche perché chi ha avviato l’azione esecutiva sa che senza una accordo i costi e i tempi della procedura rischiano di essere assai incerti.
In genere è l’avvocato del debitore a formulare la proposta, che si concretizza con un accordo transattivo.
Quasi sempre c’è l’impegno del debitore a versare il dovuto mentre il creditore rinuncia alla procedura esecutiva.
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Come bloccare il pignoramento presso terzi: gli accordi più frequenti
Gli schemi transattivi più frequenti sono questi:
- saldo e stralcio: si paga immediatamente o a breve termine una somma ridotta rispetto alle pretese del creditore;
- corresponsione dilazionata: si paga il debito a rate.
I due schemi possono anche essere combinati: una prima parte del debito saldata subito, il resto a rate.
Si sta ora discutendo in Commissione Finanze sulla possibilità di fermare la procedura esecutiva dopo un accordo di rateizzazione e il pagamento della prima rata.
Al momento l’azione esecutiva non viene sospesa fino a quando l’accordo transattivo non è concluso.
Come bloccare il pignoramento presso terzi: l’adempimento
Su come bloccare il pignoramento presso terzi la seconda soluzione è quella dell’adempimento nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
Di cosa si tratta?
L’articolo 494 del Codice di procedura civile prevede che il debitore possa evitare il pignoramento di crediti se versa all’ufficiale giudiziario la cifra per la quale è stata avviata la procedura (più le spese).
L’ufficiale giudiziario avrà il compito di consegnare la somma al creditore.
La stessa operazione si può fare per il pignoramento di oggetti: si può bloccare consegnando all’ufficiale giudiziario una somma uguale a quella per la quale è stata attivata la procedura, più le spese e un ulteriore aumento di due decimi del totale.
Come bloccare il pignoramento presso terzi: domanda di conversione
Il pignoramento può essere bloccato anche con la domanda di conversione (articolo 495 del Codice di procedura civile). L’istanza può essere presentata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.
In pratica si sostituisce ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto più le spese.
Per attivare questa procedura il debitore deve depositare in cancelleria, insieme alla domanda, una somma non inferiore a un sesto della somma pretesa dal creditore.
La cifra complessiva deve poi essere saldata non oltre i 30 giorni dal deposito dell’istanza.
Il pagamento può anche essere rateale, ma non superare i 48 mesi.
Ogni sei mesi il giudice consegna una somma al creditore.
La conversione del debito è spesso utilizzata per i pignoramenti immobiliari.
Come bloccare il pignoramento presso terzi: l’opposizione
Il pignoramento può essere bloccato anche con una opposizione.
Ce ne sono di diversi tipi, cambiano a seconda del soggetto che la propone e della motivazione:
- opposizione all’esecuzione (articolo 615 del Codice di procedura civile): in questo caso il debitore contesta il diritto da parte del creditore di avviare il pignoramento, perché ritiene non ci siano le condizioni (difetto del titolo esecutivo, impignorabilità dei beni esecutati, difetto di legittimazione passiva di chi ha subito il pignoramento);
- opposizione agli atti esecutivi: in questo caso il debitore contesta le modalità dell’esecuzione, e quindi dei vizi formali. Che possono riscontrarsi nella notifica del titolo o del precetto;
- opposizione di terzo all’esecuzione: quando il pignoramento colpisce dei beni che il creditore riteneva fossero del debitore mentre in realtà il titolare è un altro.
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