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Con la Circolare 9 gennaio 2023 (testo in calce), il Dipartimento affari di giustizia del Dicastero di Via Arenula chiarisce che  nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di di lavoro, previdenza e assistenza è sempre dovuto il contributo unificato, salvo il caso di esenzione per chi ha un reddito non superiore a tre volte il limite per l’accesso al gratuito patrocinio.

La circolare del Ministero della Giustizia risponde ai quesiti inoltrati alla Direzione generale degli affari interni in merito alle difficoltà interpretative dell’articolo unico della L. 319/1958 riguardo alla determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

I due quesiti

I dubbi interpretativi affrontati dalla Circolare riguardano:

I dubbi interpretativi

A generare confusione in materia, il cambiamento di orientamento della Direzione generale , che con una prima circolare del 2012 (la n. 65934.U) aveva ritenuto esenti tali procedimenti, e poi nel 2020 (pro. DAG 212174.U del 29.12.2020) ha espresso un’interpretazione contraria, ritenendo legittima la richiesta del pagamento del contributo unificato, nei limiti dell’art. 9 comma 1 bis, per le istanze di fallimento fondate sui crediti di lavoro.

La circolare del 9 gennaio 2023, oltre a fare chiarezza su quale dei due orientamenti vada utilizzato, vuole uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, anche per scongiurare un possibile danno erariale.

Contributo unificato nel processo del lavoro

Il trattamento fiscale del processo del lavoro, tradizionalmente esente da tasse e spese è stato modificato nel 2011 (d.l. 98/2011 art. 37 comma 6), con la previsione del pagamento del contributo unificato:

  • in misura fissa per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 13 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 115/2002)
  • in base allo scaglione di valore, dimezzato, per le controversie individuali di lavoro o di pubblico impiego (art. 13 comma 3 d.P.R. 115/2002).

L’imposizione del pagamento del contributo unificato è stata resa comunque operante oltre una determinata soglia di reddito, residuando un’area di esenzione soggettiva legata al reddito per coloro che non superano la soglia di un reddito imponibile IRPEF superiore a tre volte l’importo utile per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.

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Le modifiche alla legge del ‘58 sull’esonero da spese e tasse per le cause di lavoro

Le modifiche alla legge sull’esonero da spese e tasse per i giudizi di lavoro (L. 319/1958 modificata dal D.l. 98/2011) hanno operato solo sul primo comma dell’articolo unico, quello sulle cause di lavoro e previdenza, lasciando immutato il secondo comma relativo alle procedure esecutive e dei fallimenti nella stessa materia.  In  base alla nuova formulazione dell’articolo unico dunque:

  1. Per le controversie individuali di lavoro o pubblico impiego e per le cause di previdenza e assistenza (comma 1) vige l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e ogni spesa tassa o diritto (come diritti di copia e anticipazioni forfettarie) a prescindere dal livello di reddito, fatta eccezione solo per il contributo unificato, per il quale si applica l’art.9 comma 1 bis del d.P.R. 115/2012.
  2. Per le procedure esecutive e concorsuali relative a crediti di lavoro, (rimasta invariata la vecchia formulazione della L. 319/1958) sono esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Non è richiamato in questo caso l’art.9 comma 1 bis.

L’interpretazione del Ministero

Per questo secondo tipo di procedure, l’interpretazione fornita dalla prima circolare del 2012, prendendo le mosse dal richiamo esplicito dell’art.9 comma 1 bis d.p.r 115/2012 per le controversie di lavoro e dal mancato richiamo del medesimo art. 9 comma 1 bis nella norma sulle procedure esecutive e concorsuali, aveva ritenuto sempre esente il contributo unificato per le esecuzioni.

Tuttavia la Direzione ritiene di dover aderire alla successiva interpretazione fornita nel 2020, tralasciando l’interpretazione del dato letterale, e inquadrando la questione in una lettura sistematica. “L’esenzione dal pagamento del contributo unificato nell’ambito del processo del lavoro”, si legge nella circolare del 9 gennaio 2023, “non è collegata al tipo di procedura azionata (di cognizione ordinaria, esecutiva o concorsuale) bensì unicamente alla condizione reddituale della parte che propone la domanda”.

A conforto di questa interpretazione vale anche l’applicazione del criterio di ragionevolezza, in base al quale, se l’intenzione del legislatore del 2011 era quella di superare la tradizionale gratuità del processo del lavoro, non sarebbe ragionevole applicare due regimi differenti alla fase di cognizione e alla successiva fase dell’esecuzione. Inoltre, il disposto dell’art. 10 del Testo unico sulle spese di giustizia al comma 6 bis stabilisce che nelle controversie di lavoro (di cui all’articolo unico L. 319/21958) “è in ogni caso dovuto il contributo unificato”, senza alcuna distinzione tra tipologie di procedura azionate.

La linea ermeneutica della circolare era già stata confermata nel 2012 (pro. 234837 del 18.11.2022) dall’ufficio legislativo del Ministero.

Conclusioni

In conclusione la circolare precisa che anche le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari e le istanze di fallimento fondate su crediti di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato, a meno che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l’importo per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per approfondimenti:

Fallimento e Crisi d’Impresa
AA.VV., IPSOA


 

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