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La sentenza con cui il Tribunale di Bologna, il 29 gennaio 2024, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un debitore sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019, recante Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII, offre due spunti interessanti per gli operatori del settore.
Più nello specifico, un aspetto è afferente all’ammissibilità, anche nella procedura concorsuale minore riservata al consumatore sovraindebitato, della distribuzione dell’attivo – caratterizzato da una quota parte delle risorse reddituali messe a disposizione dal debitore istante – secondo la regola della c.d. “priorità relativa” (meglio nota anche come “relative priority rule”).
L’altro aspetto è relativo alla possibilità di contemplare, previo accordo tra le parti, un coinvolgimento dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) più significativo – rispetto al solo compito, attribuitogli dall’art. 71 del CCII, di vigilanza sull’esatto adempimento del piano e di risoluzione delle eventuali difficoltà sorte – nella fase di esecuzione, a cura del debitore, del piano omologato dal giudice.

La vicenda trae origine da un ricorso, con il quale un consumatore sovraindebitato presentava al Tribunale di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. c) ed e) del CCII e 67 ss. del CCII, un piano di ristrutturazione dei propri debiti e di soddisfazione dei crediti nei seguenti termini: messa a disposizione da parte del consumatore istante in favore dei creditori concorsuali di una determinata somma di denaro proveniente dal versamento di una quota parte delle proprie risorse reddituali per un determinato periodo di tempo (nella specie, per un periodo proposto di quarantotto mesi), che avrebbe consentito il pagamento integrale delle spese in prededuzione, il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 30% e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 16%.

Pur non espressamente menzionato nella sentenza in esame, il fatto che la proposta e il piano, così come formulati (ovverosia sulla scorta di una previsione di pagamento parziale – per il tramite di risorse “proprie” – dei crediti privilegiati e, al contempo, dei crediti chirografari), siano stati preliminarmente dichiarati ammissibili ex art. 70 comma 1 del CCII e, successivamente, omologati ex art. 70 comma 7 del CCII dimostra, ad avviso di scrive, la condivisione, anche da parte del Tribunale di Bologna (in quanto si tratta di riflessione già sviluppata da Trib. Bari 22 settembre 2023; in senso conforme, Trib. Modena 28 agosto 2023; contra, Trib. Rimini 25 luglio 2023), del principio secondo cui, anche nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, parrebbe potersi ammettere l’applicabilità della regola della distribuzione del ricavato secondo la c.d. priorità relativa, la quale, sulla scorta della previsione dell’art. 84 comma 6 del CCII dettata in materia di concordato preventivo, contempla come sia “sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”.

Nella fattispecie in esame, in effetti, i crediti privilegiati hanno ricevuto un trattamento più favorevole (soddisfacimento nella misura del 30%) rispetto ai crediti – de facto e de iure appartenenti a una classe di grado inferiore – chirografari (soddisfacimento nella misura del 16%), il che non può che dimostrare il ricorso alla priority relative rule.

Ove, al contrario, si fosse ritenuto di dover applicare la contrapposta regola della c.d. priorità assoluta, la proposta e il piano non avrebbero potuto superare il vaglio di ammissibilità, ancora prima che di omologabilità, essendo tenuto il debitore a distribuire le proprie risorse – il c.d. “valore di liquidazione” – “nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione” (cfr. art. 84 comma 7 del CCII).

Coinvolgimento dell’OCC nell’esecuzione previo accordo con il debitore

La sentenza offre infine la possibilità di attribuire all’OCC il compito, anche, di curare l’esecuzione del piano (ovverosia, dei pagamenti in esso previsti con la provvista tempo per tempo messa a disposizione dal debitore su di un conto dedicato), allorché tale funzione sia stata a esso devoluta “su accordo” dell’OCC “con il debitore”. In tal modo, l’accordo tra le parti parrebbe assumere una funzione rilevante non soltanto nella fase di determinazione del compenso spettante all’OCC (artt. 14 del DM 202/2014 e 71 commi 4 e 6 del CCII), ma anche nella fase esecutiva del piano omologato.

 

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