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L’art. 6CCII elenca i crediti in prededuzione che si aggiungono a quelli espressamente indicati da specifiche norme di legge. La norma, da un lato limita la prededucibilità al 75% del credito accertato e, dall’altro introduce il criterio dell’utilità, prevedendo che la prededuzione sia condizionata all’omologazione degli accordi o all’apertura della procedura di concordato preventivo. Il tema della prededuzione non viene specificatamente affrontato con riferimento al caso in cui un professionista assista il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale. Da qui il dubbio se in ipotesi di questo tipo il credito da insinuare al passivo sia prededucibile o solamente privilegiato. Nel caso in esame, il Tribunale di Reggio Emilia ha dato soluzione positiva al problema. Così ha stabilito l’ordinanza del 2 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia.

Nel caso in esame il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato in merito alla prededuzione dei crediti.

Un professionista ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio. Dopo l’apertura della procedura, il professionista ha presentato istanza di insinuazione al passivo chiedendo l’ammissione di parte del proprio credito in prededuzione.

Secondo quanto è dato leggere nel provvedimento in commento, il curatore ha predisposto il progetto di stato passivo, distinguendo tra crediti prededucibili e crediti privilegiati.

All’udienza di verifica dello stato passivo il G.D. dopo aver preso in considerazione sia le conclusioni rassegnate dal curatore, sia le osservazioni formulate dal creditore istante ha ammesso il credito in prededuzione come richiesto.

La pronuncia del Tribunale emiliano consente di svolgere qualche breve riflessione circa la prededuzione nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Come è noto, l’art. 6CCII ribadisce l’esistenza di una prededuzione legale o tipica; dopodiché, elenca i crediti in prededuzione che si aggiungono a quelli espressamente indicati da specifiche norme di legge. A tal fine, vengono qualificati prededucibili, tra gli altri:

1) i crediti professionali relativi alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e alla richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e purché gli accordi o il piano siano omologati;

2) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo e al deposito della relativa proposta e del piano, nei limiti del 75% del credito accertato e purché sia aperta la procedura del concordato preventivo.

Appare evidente come la prededucibilità di cui all’art. 6CCIInon riguardi l’intero credito. Infatti, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti in prededuzione assorba interamente l’attivo viene fissato un limite pari al 75% del credito accertato. Nulla esclude il carattere privilegiato della restante parte del credito vantato.

Inoltre, con riferimento al credito dei professionisti, il CCII introduce il criterio dell’utilità, prevedendo che la prededuzione sia condizionata all’omologazione degli accordi o all’apertura della procedura di concordato preventivo. In altre parole, l’apertura della procedura è un vero e proprio spartiacque e la mancanza di un provvedimento di ammissione impedisce di considerare prededucibili i crediti dei professionisti. Diversamente, un provvedimento favorevole al debitore induce a ritenere che l’opera prestata dal professionista abbia apportato un reale beneficio ai creditori e che quindi i crediti da questi vantati possano subire un sacrificio nella prospettiva del loro soddisfacimento.

La prededuzione rappresenta una qualifica processuale del credito e attribuisce il diritto ad un pagamento preferenziale rispetto a tutti gli altri creditori (Cass., sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724). Ciononostante, l’affermazione contenuta nell’art. 6, comma 2, CCII, secondo la quale la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali, sembra mettere in discussione la valenza processuale dell’istituto, attribuendogli il ruolo di criterio di preferenza del credito di natura sostanziale.

Premesso quanto sopra, è necessario sottolineare che il tema della prededuzione non viene specificatamente affrontato con riferimento alla liquidazione giudiziale. In particolare, il CCII nulla dice per quanto riguarda il caso in cui un professionista assista il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale. Da qui il dubbio se in ipotesi di questo tipo il credito da insinuare al passivo sia prededucibile o solamente privilegiato.

Nel caso in esame, il Tribunale di Reggio Emilia ha dato soluzione positiva al problema, affermando che deve essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

In attesa che si formi un orientamento giurisprudenziale sul punto, sembra possibile affermare che anche in tal caso la prededuzione debba trovare spazio, apparendone irragionevole la sua esclusione. Tale conclusione sembra trovare conferma, in primo luogo, nella circostanza per cui l’attività svolta dal professionista laddove l’imprenditore decida di chiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale, appare analoga a quella prevista per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi; infatti, al professionista è demandato di prestare la propria opera esaminando la documentazione dell’impresa e individuando la strada più utile da perseguire.

A ciò si aggiunga la considerazione per cui la prededuzione viene riconosciuta anche in un’altra fattispecie liquidatoria. Infatti, l’art. 277CCII, in tema di liquidazione controllata, stabilisce espressamente che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. È interessante notare come la norma da ultimo richiamata non fissi alcun limite, con la conseguenza che i crediti sorti in funzione o in occasione della procedura sono interamente prededucibili.

Resta da vedere se i provvedimenti che verranno adottati in tema di liquidazione giudiziale fisseranno o meno un limite alla prededucibilità dei crediti vantati dai professionisti.

Riferimenti normativi:

Art. 6CCII

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