Riconosciuto solo il danno patrimoniale al contribuente per l’errore nella dichiarazione, mentre il CAF deve corrispondere sanzioni, interessi e maggiori oneri subiti per l’inadempimento della prestazione (Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1366/21 del 24 ottobre 2021)
Il Caf risarcisce i danni patrimoniali se dopo l’errore nella dichiarazione da cui scaturisce l’accertamento non informa il contribuente della possibilità di definire l’avviso in via agevolata.
L’attrice
cita a giudizio la società gestrice del CAF onde vederla condannata
al risarcimento dei danni derivanti dalla errata predisposizione del
Mod. 730.
La
donna, in particolare, deduce di essersi rivolta al Caf convenuto per
la predisposizione e l’invio del Mod. 730 mettendo a disposizione
il CUD rilasciatole dal datore di lavoro.
A
causa dell’errore, la contribuente riceveva dall’Agenzia delle
Entrate un avviso di rettifica dei dati per accertato maggior
reddito da lavoro dipendente per una differenza di 4mila euro che la
donna era costretta a versare.
La
donna veniva rassicurata dal CAF che garantiva il pagamento di quanto
accertato in eccedenza, per mezzo dell’assicurazione garante per la
responsabilità civile professionale.
Ciò
non avveniva e l’Agenzia emetteva Avviso di Pagamento.
Il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda.
Il
CAF predisponeva una dichiarazione dei redditi errata, per difetto,
in relazione al CUD della contribuente.
Ed
ancora, il CAF avrebbe dovuto indicare alla ricorrente il
comportamento più vantaggioso da adottare una volta ricevuto
l’Avviso, vale a dire quello della definizione entro 60 giorni
dalla notifica dell’Avviso di Accertamento, potendo in tal modo
usufruire della riduzione di 1/6 sulla maggiore imposta, sugli
interessi e sulle sanzioni.
Invece, l’inerzia del CAF in tal senso ha determinato l’aggravamento del danno economico già prodottosi nella sfera dell’attrice-contribuente con la dichiarazione dei redditi errata.
Il
Caf viene condannato a risarcire alla donna sanzioni, interessi e
maggiori oneri, come indicati nella Cartella di pagamento e derivanti
dall’errore professionale.
Infine,
viene respinta la domanda dell’attrice inerente il risarcimento del
danno non patrimoniale per mancanza di specifica prova.
Avv. Emanuela Foligno
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