Chi e come può aderire alla Legge sul sovraindebitamento 3/2012 dopo le modifiche del 2023? La legge sul sovraindebitamento è stata modificata nel 2023 con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ed è stato previsto il potenziamento degli strumenti che consentono, non solo agli imprenditori commerciali e ai professionisti ma anche ai normali consumatori, di liberarsi dai debiti eccessivi.
Vediamo di seguito chi e come può aderire alla Legge sul sovraindebitamento.
- Chi può aderire alla legge sul sovraindebitamento
- Quali sono le modalità e la procedura per aderire alla legge sul sovraindebitamento
Chi sono i soggetti che possono usufruire della Legge sul sovraindebitamento
Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, possono usufruire della legge sul sovraindebitamento le seguenti categorie di persone:
- imprenditori commerciali;
- piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
- cittadini;
- soci di società di persone (come le Snc e le Sas);
- liberi professionisti;
- familiari dei sovraindebitati, e più precisamente i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado del debitore principale, se con lui conviventi, o quando il debito ha un’origine comune, al coniuge e al membro di un’unione civile.
Qual è la procedura per aderire alla legge sul sovraindebitamento
L’adesione alla legge sul sovraindebitamento 3/2012 modificata nel 2023 prevede specifiche regole e una determinata procedura da seguire.
Deve essere, infatti, presentata l’apposita domanda di esdebitazione da parte del debitore al giudice del tribunale civile competente per territorio.
Dopodicchè si procede con la valutazione preliminare, durante la quale la segreteria esamina l’istanza e valuta se il debitore è effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere alla procedura;
Se la valutazione è positiva, la Segreteria trasmette al debitore un preventivo dei costi della procedura, comprensivo del compenso del gestore della crisi.
Le fasi successive dell’adesione alla legge sul sovraindebitamento prevedono:
- la nomina del gestore della crisi, che assume il compito di verificare la situazione di sovraindebitamento del debitore;
- il successivo incontro con il gestore della crisi, che permette al debitore di incontrare, e anche più volte se necessario, il gestore per descrivere personalmente la propria situazione e i motivi che hanno portato ad importante sovraindebitamento;
- la definizione piano di soluzione della crisi, che avviene quando il gestore, dopo aver esaminato tutta la documentazione, suggerisce al debito il miglior piano di soluzione della crisi;
- l’omologa del piano, che prevede l’attestazione di veridicità e fattibilità da parte del gestore del piano di risoluzione del debito e lo trasmette al giudice per l’omologa.
Una volta ottenuta l’omologa, il debitore può pagare i propri debiti in modo agevolato secondo le modalità e le tempistiche definite dal piano di soluzione della crisi.
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