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Comunicazione dell’esistenza di un debito; recupero coattivo degli importi iscritti a ruolo.

L’opposizione a cartella esattoriale per omessa notifica

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento fondata sull’omessa notifica della cartella esattoriale (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi.

Corte appello Milano sez. III, 13/10/2021, n.2938

Sanzioni amministrative: efficacia interruttiva della prescrizione

In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l’intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l’intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all’obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull’assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l’effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli

atti di intimazione di pagamento).

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2021, n.24677

Raccomandata di notifica dell’atto prodromico

La dichiarazione di falsità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione di pagamento e la conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per l’instaurazione di procedimento penale per falso nei confronti del sottoscrittore da accertarsi, comporta che l’atto prodromico, cartella esattoriale, non venne mai notificato cosicché non è a parlarsi di passaggio in giudicato per mancata impugnazione.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 03/08/2021, n.182

Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla

notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).

Cassazione civile sez. un., 28/07/2021, n.21642

Opposizione a cartella esattoriale

In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest’ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico.

Cassazione civile sez. un., 29/04/2021, n.11293

Intimazione di pagamento: natura

L’intimazione di pagamento, con cui l’ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l’esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.

Tribunale Napoli sez. V, 22/04/2021, n.3837

Intimazione di pagamento di credito tributario

La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto. In mancanza di autonoma impugnazione di tale cartella (qualificabile alla stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una puntuale e non condizionata pretesa tributaria), la successiva intimazione di pagamento poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non per vizi della notifica della cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica.

Comm. trib. prov.le Frosinone sez. I, 23/03/2021, n.210

La mancata impugnazione della cartella di pagamento

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all’Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell’obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell’art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l’avvio dell’azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all’intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, n.6833

Cartella di pagamento: funzione

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all’Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l’intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all’obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all’art. 480 c.p.c., preannunciando esse l’azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d’ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la

proposizione dell’opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all’intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanziandosi essa – sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento – in una opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, n.6833

Sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento

L’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento ex art.50 d.P.R. n.602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lg. n. 546/1992, con la conseguenza che, essendo la cartella solo un atto prodromico all’esecuzione e consequenziale rispetto agli avvisi di accertamento, la sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega diretti effetti sulla cartella, che necessità di autonoma impugnazione.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. XXII, 25/11/2020, n.8371

Intimazione di pagamento: cos’è?

L’intimazione di pagamento è un atto che anticipa l’intenzione dell’Agente della riscossione di procedere al recupero coattivo degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impositivo; si tratta di un provvedimento per il quale non sono previsti requisiti o contenuti particolari.

L’Intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l’eventuale omessa notifica di atti precedenti ovvero per far constatare l’inesistenza del debito tributario intimato per l’estinzione -intervenuta nelle more – dell’obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. XIV, 29/03/2019, n.752

Notifica dell’intimazione di pagamento

In assenza della prova del pagamento, la notifica dell’intimazione di pagamento è legittima in quanto, ai sensi dell’art. 19, terzo comma, d.p.r. n. 602/1973, il debitore è decaduto dal beneficio della rateazione e, conseguentemente, l’intero importo dei

debiti iscritti a ruolo è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.

Tribunale Parma sez. lav., 18/12/2019, n.213

Prova della notifica dell’intimazione di pagamento

Il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, prevede che la notifica da parte del concessionario della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo avvenga tramite il ricorso ad apposito modello ministeriale, contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il modello così previsto, approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999, prevede la relata di notifica come parte della cartella da separare all’atto della consegna della stessa al destinatario, sicché al contribuente viene consegnato in busta chiusa l’originale della cartella e non una copia della stessa.

La relata di notifica, posta all’esterno della busta, è compilata, dalla “finestra” in cui è contenuta, a ricalco sull’originale da consegnare e poi staccata per la consegna all’

agente per la riscossione. In questa matrice deve ravvisarsi la prova della notifica dell’intimazione di pagamento.

Cassazione civile sez. I, 14/06/2019, n.16121

Mancata impugnazione nei termini

In presenza di un’intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l’impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l’invalidità dell’intimazione per l’omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta.

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, n.31240

Esecuzione forzata tributaria: giurisdizione

In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell’avviso “impoesattivo” o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell’atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al

giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell’esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un’opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell’atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza.

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, n.31090

La mancata impugnazione della cartella di pagamento

In tema di riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale -per effetto di quanto stabilito dall’art.5 comma 51 del D. L. n.953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla L. n.53 del 1983 e modificato dall’art.3 del D. L. n.2 del 1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n.60 del 1986 – la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. III, 30/10/2019, n.6223

Intimazione di pagamento: quando è illegittima?

Il termine per riscuotere i crediti erariali a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali, con la conseguenza che qualora l’Agente della Riscossione non ottemperi ad interrompere il decorso dello stesso con la notifica di atti idonei in tal senso, la successiva intimazione di pagamento non potrà che ritenersi illegittima.

La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quando dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IV, 24/09/2019, n.3571

L’intimazione di pagamento può essere impugnata?

L’intimazione di pagamento, con cui l’ente concessionario invita la parte a

regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l’esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.

Premesso, quindi, che l’intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell’esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio.

Tribunale Roma sez. lav., 01/08/2019, n.6552

La nullità dell’intimazione di pagamento

La mancata notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento comporta la nullità dell’avviso di mora deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso, tale cadenze sono indefettibili la cui mancanza determina la nullità dell’avviso di mora indipendentemente dalla completezza delle indicazioni in esso contenute.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento o, a maggior ragione, dell’avviso di accertamento, comporta la nullità dell’avviso di mora, ossia dell’intimazione di pagamento, nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso.

L’Amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell’avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. XIV, 24/07/2019, n.2254

Intimazione di pagamento: oggetto di opposizione

La cartella di pagamento, unico oggetto dell’opposta intimazione di pagamento, è nulla ove risulti compresa in una precedente intimazione di pagamento già oggetto di opposizione da parte del contribuente in quanto l’agente della riscossione ha il dovere di verificare la legittimità degli atti che presuppongono la sua attività e non potendo prescindere dagli atti amministrativi prodromici.

Comm. trib. prov.le Taranto sez. II, 12/07/2019, n.1326

Intimazione di pagamento di un debito accertato in una sentenza provvisoriamente esecutiva

E’ legittima emessa l’intimazione di pagamento di un debito riconosciuto ed accertato da una sentenza provvisoriamente esecutiva la cui efficacia non è stata sospesa, senza che rilevino altre pronunce non idonee ad incidere sul titolo esecutivo oggetto di intimazione.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. VII, 09/08/2019, n.2347

Opposizione all’intimazione di pagamento: termini

In materia di opposizione all’intimazione di pagamento ove tali atti siano ritenuti viziati da vizi propri ovvero da vizi attinenti la notifica del titolo esecutivo o del precetto (e quindi della cartella esattoriale), l’opposizione deve essere opposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione.

Tribunale Tivoli sez. lav., 13/11/2018, n.769

Rigetto dell’opposizione all’intimazione di pagamento

Va rigettata l’opposizione ad intimazione di pagamento qualora, in punto di adeguata conoscenza da parte dell’opponente del contenuto della pretesa, l’Ente impositore convenuto abbia fornito adeguata dimostrazione in ordine all’intervenuta notifica all’opponente dell’avviso di addebito sotteso all’intimazione opposta e non risulta che tale avviso sia stato tempestivamente impugnato; di conseguenza non può essere eccepita la prescrizione del credito vantato dall’Ente convenuto, non essendo trascorso tra la data di notifica dell’avviso di addebito e l’intimazione impugnata il relativo termine.

Tribunale Roma, 22/08/2018, n.3440

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