È ancora presto per trarre delle conclusioni definitive sul
Decreto Salva Casa di prossima pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Al momento conosciamo solo il
testo del provvedimento entrato e approvato dal
Consiglio dei Ministri ma non sappiamo se lo
stesso sia stato rimaneggiato rispetto a quello che sarà
pubblicato.
Sono poche, puntuali e per certi versi condivisibili (alcune no)
le novità che riguardano il d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), tutte focalizzate sugli
aspetti chiave: lo stato legittimo e la
sanatoria degli abusi edilizi (di cui abbiamo
già scritto).
Lo stato legittimo
In questo approfondimento ci concentreremo sulle piccole
modifiche che riguardano proprio l’art. 9-bis,
comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia, provando a
comprenderne la ratio. Per farlo occorre preliminarmente
visualizzare le due versioni del citato comma 1-bis, periodo per
periodo:
Art. 9-bis, comma 1-bis, Testo Unico Edilizia |
Art. 9-bis, comma 1-bis, Testo Unico Edilizia |
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è |
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è |
|
Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i |
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era |
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era |
Cosa cambia con il Decreto Salva Casa
Può una “o” al posto di una “e” stravolgere completamente il
significato di una disposizione? La risposta dovrebbe essere “no”
ma in questo caso è altresì opportuno comprendere il perché di una
“o” al posto di una “e”.
Nell’attuale versione, oltre al titolo che ha legittimato la
costruzione dell’immobile, è necessario produrre anche quello che
ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare. Una ridondanza che,
probabilmente, è dovuta al fatto che “così com’è formulato” oltre
al titolo rilasciato dalla P.A. (ovvero solo il permesso di
costruire), è possibile inserire anche gli altri (SCIA, CILA). Con
la nuova formulazione, si potrà utilizzare:
- il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile o dell’unità immobiliare, quando non hanno subito
alcuna modifica; - il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che
ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare ma
solo se “rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a
verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa”, dunque si potrà
utilizzare solo il permesso di costruire.
Gli effetti della sanzione alternativa alla demolizione
L’aspetto più interessante riguarda il nuovo secondo periodo che
contiene alcune disposizioni palesemente ridondanti e altre
innovative.
Secondo questa nuova disposizione, allo stato legittimo
concorrono (e non poteva essere altrimenti) i titoli rilasciati o
formati ai sensi:
- dell’art. 36 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di
assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”; - del nuovo art. 36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi
di parziali difformità” sul quale è stato previsto il
silenzio-assenso (e per questo si parla di titoli “formati” oltre
che rilasciati); - dell’art. 38 “Interventi eseguiti in base a permesso annullato”
che al comma 2 già prevede che il pagamento della sanzione
alternativa alla demolizione produce gli stessi effetti del
permesso di costruire in sanatoria.
Ma alla determinazione dello stato legittimo concorrono anche
(ed è questo l’aspetto veramente innovativo) il pagamento delle
sanzioni previste:
- dall’art. 33 “Interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza di permesso di costruire o in totale difformità”; - dall’art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire”; - dall’37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività”, commi 1, 3, 4, 5 e
6; - dall’art. 38, ma era già stato previsto poche righe prima ed è
comunque una disposizione ridondante come quella di cui agli artt.
36, 36-bis e 37 che prevedono già la sanatoria dell’abuso; - dalla dichiarazione di cui all’articolo 34-bis ovvero quella
rilasciata dal tecnico sulle tolleranze costruttive che sono
cambiate notevolmente.
La parte decisamente più interessante riguarda le sanzioni
alternative alla demolizione di cui agli artt. 33 e 34, il cui
pagamento adesso produrrà gli stessi effetti del permesso in
sanatoria, al pari di quanto prevede già l’art. 38.
Nulla di innovativo da segnalare sull’ultimo periodo del comma
1-bis che coordina solo le nuove disposizioni inserite.
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