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La modifica più controversa (che dovrà naturalmente essere
confermata dalla Gazzetta Ufficiale) al d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia) dal nuovo Decreto Salva Casa, riguarda l’art.
34-bis sulle “tolleranze costruttive”.

Tolleranze costruttive: la data spartiacque

Si dovrà attendere il Decreto Legge pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ma è ormai chiaro che nel
testo del provvedimento
approvato dal Consiglio dei Ministri si
è deciso (non si sa per quale motivo) di introdurre una data
spartiacque (al momento dovrebbe essere il 24 maggio 2024) tra le
tolleranze costruttive fisse nella misura del 2% e quelle modulari
(tra il 2 e il 5%) funzione della superficie utile dell’unità
immobiliare.

Prima di entrare nel dettaglio e provare a comprendere queste
modifiche, riportiamo di seguito il testo dell’art. 34-bis
coordinato con le modifiche al momento previste dal nuovo
provvedimento d’urgenza (in corsivo le novità).

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore
ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 100 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al
comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il
titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento,
al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità
immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione
della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l’agibilità dell’immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore
dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi
architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri
esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne,
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere
e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
opere.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 al
presente articolo
realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello
stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove
istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali.

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche
di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico
attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo
rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della
Parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica
sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo
richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello
unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico
regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero
per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni
ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le difformità che
costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
di cui comma alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al
comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2 o
l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento
rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis ovvero, in caso
di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso
del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza
di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste
dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di
cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi
interventi è condizione necessaria per la redazione della
dichiarazione di cui al comma 3.

Tolleranze costruttive funzione della superficie utile

Per prima cosa, si è deciso che per gli interventi realizzati
entro il 24 maggio 2024 le tolleranze costruttive saranno funzione
della superficie utile della unità immobiliare (non si sa perché
non dell’anno di edificazione che avrebbe avuto più senso) che si
calcola tenendo conto della sola superficie assentita con il titolo
edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al
netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità
immobiliare eseguiti nel corso del tempo (dunque è chiaro che si
dovrà fare molta attenzione alla ricostruzione della storia
dell’immobile).

Ciò premesso, per gli interventi realizzati prima del 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:

  • del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le
    unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri
    quadrati;
  • del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le
    unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500
    metri quadrati;
  • del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le
    unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300
    metri quadrati;
  • del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le
    unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri
    quadrati.

Sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,
viene inserito (sempre nei limiti delle suddette percentuali) che
costituiscono tolleranze esecutive anche:

  • il minore dimensionamento dell’edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non
    strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
  • la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di
    manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
    opere.

Appesantimento burocratico

Ad oggi, le tolleranze costruttive ed esecutive vengono
“semplicemente” dichiarate dal tecnico abilitato (comma 3, art.
34-bis), ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli
immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni
e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti
reali.

Il nuovo comma 3-bis (sul quale dovremmo, naturalmente,
confrontarci meglio) prevede che in tutte le zone sismiche fatta
eccezione per quelle a bassa sismicità (che “dovrebbero” essere le
zone 3 e 4 di cui all’OPCM n. 3274/2003), il tecnico attesta che le
tolleranze rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del
Capo IV della Parte II del Testo Unico Edilizia, ovvero quelle che
riguardano le norme per le costruzioni in zone sismiche.

Come se non bastasse, l’attestazione dovrà essere corredata
dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base
del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, del TUE,
a mente del quale “Il contenuto minimo del progetto è
determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni
caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri
elaborati previsti dalle norme tecniche”
.

Tale attestazione dovrà poi essere trasmessa allo sportello
unico per l’acquisizione:

  • dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori dell’ufficio
    tecnico regionale;
  • per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle
    Regioni;

per le difformità che costituiscano interventi di minore
rilevanza o privi di rilevanza (art. 94-bis del Testo Unico
Edilizia).

Alla semplice dichiarazione di cui al comma 3, art. 34-bis, il
tecnico dovrà allegare:

  • l’autorizzazione per l’inizio dei lavori di cui all’articolo
    94, comma 2;
  • l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento
    rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis;
  • ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di
    minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata
    circa il decorso del termine del procedimento per i controlli
    regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o
    istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

Tolleranze costruttive e il diritto dei terzi

Ultimo aspetto riguarda il rapporto tra le nuove tolleranze e il
diritto dei terzi. Viene previsto che le nuove tolleranze non
possono comportare limitazione dei diritti dei terzi. Fatto che
dovrà essere verificato e attestato da un tecnico abilitato che
dovrà provvedere, se serve, alle attività necessarie per eliminare
tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli.
Nel caso di interventi che necessitano di titolo edilizio, la
formazione del titolo e l’esecuzione dei lavori sono condizione
necessaria per la redazione della dichiarazione relativa alla
tolleranze.

Infine, ma questo non stupisce, in caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali.

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