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Ad onta degli effetti deflagranti derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, di cui all’articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024, il perimetro di applicazione delle nuove norme non pare, in assenza di opportuni chiarimenti, scevro da insicurezze, tanto dal punto di vista oggettivo quanto da quello soggettivo.

Giova ricordare che, per la novella, ai fini della praticabilità delle suddette opzioni, non è più sufficiente il requisito temporale semplice della presentazione, in data antecedente al 17.2.2023, della CILA e della delibera condominiale (o dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demo-ricostruzione) per gli interventi superbonus, ovvero del titolo abilitativo per gli interventi no-superbonus, se richiesto dalla legge (valendo altrimenti l’inizio dei lavori o la stipula di accordi di fornitura di beni o servizi in data antecedente al 17.2.2023, come risultante da acconti o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); ma è ora richiesto anche l’ulteriore requisito complesso, sia temporale che sostanziale, per cui alla data del 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL. 39/2024) deve figurare il sostenimento di almeno una spesa, documentata da fattura, per “lavori già effettuati”.

Ora, a proposito delle legittime incertezze che possono aleggiare, quanto alla definizione qui rilevante di “lavoro già effettuato”, è bene sottolineare che molti operatori economici, nell’esigenza di rispettare il profilo temporale del nuovo requisito d’imminente scadenza, in data di venerdì 29.3.2024 hanno regolarizzato, con l’emissione di apposite fatture, le operazioni di “allestimento cantiere” già poste in essere, nella convinzione che la realità dell’intervento descritto fosse idoneo a consolidare, unitamente al subitaneo pagamento delle fatture stesse, anche i profili sostanziali della nuova condizione.

Mancando istruzioni ad hoc da parte dell’Agenzia delle entrate, per comprendere se tali operazioni possano dirsi funzionali ai fini di cui si tratta, può essere utile richiamare i precedenti della prassi erariale che hanno già considerato da vicino, se non il concetto testuale di “allestimento cantiere”, almeno il concetto ad esso molto prossimo di “avvio del cantiere”.

Ci si riferisce, in particolare, al consolidato principio interpretativo fatto proprio dal paragrafo 10 della circolare n. 12/E/2007, dal paragrafo 3.9 dalla circolare n. 12/E/2010 e dal paragrafo 3.3.4 della circolare n. 18/E/2013, per determinare il regime Iva applicabile alla cessione di immobili in corso di ristrutturazione; principio per cui, ai fini fiscali, i fabbricati sono definibili in fase di ristrutturazione quando “si è dato avvio al cantiere” (non essendo sufficiente, al riguardo, la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative all’esecuzione dell’intervento). Alla luce di tali spiegazioni, più volte ribadite dalla prassi erariale, pare allora sostenibile che il momento di avvio del cantiere, rilevante agli occhi del Fisco, possa e debba coincidere con l’allestimento del cantiere stesso: potendo allora considerarsi la relativa spesa pienamente riconducibile al concetto di “lavoro già effettuato”, con conseguente salvezza, ai fini delle opzioni di cessione e sconto, delle operazioni edilizie di cui ai cantieri in questione.

Un’altra incertezza, quanto all’ambito di applicazione della norma in rassegna, potrebbe riguardare, stavolta, il piano soggettivo e, quindi, la tipologia di contribuenti a cui si rivolge la norma stessa. Si noti come l’articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024, disponga, testualmente, un requisito oggettivo di carattere principale – il sostenimento di spese per “lavori già effettuati” (prima del 30 marzo) – e una previsione secondaria di carattere servente rispetto alla prima: l’esclusiva dimostrabilità di quanto sopra mediante l’esibizione di apposita fattura. Ora, se il comma 5 potrà trovare piena applicazione in relazione a quei contribuenti che, per loro natura, hanno la possibilità di ricevere fatture per i lavori eseguiti – e quindi dimostrare, in questo unico modo ammesso, la realtà dei lavori – può essere invece dubitabile che la previsione restrittiva in punto prova degli interventi possa applicarsi a quei soggetti che, in ogni caso, non possono documentare mediante fatture di terzi il sostenimento di costi alla data di riferimento. Si pensi, ad esempio, alle imprese che svolgono i lavori in proprio, su propri immobili, a cui si applica il principio di competenza e non di cassa, ai fini della riconducibilità delle spese all’anno d’imposta di rilievo. Se vale la lettura, per cui il discrimine per la conferma delle opzioni di cessione e sconto è l’effettivo sostenimento di costi per lavori svolti ante 30.3.2024, e la documentazione via fattura è mero mezzo di prova di tale circostanza, per le imprese che eseguono lavori su propri immobili, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe chiarire in quali modi alternativi poter dimostrare di aver sopportato costi per lavori in corso, prima della predetta data.

 

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