Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’attestato di prestazione energetica sono validi, ma se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni sono puniti con sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 (da 1.000 a 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari).
Ivan Meo, Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE Consulente Immobiliare 31 marzo 2014 – n. 949 La recente approvazione della legge 9/2014, nota come piano Destinazione Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 43 del 21 febbraio 2014, ha rivisto (all’art. 1, commi 7 e 8) anche le regole in materia di certificazione energetica degli edifici, modificando le nuove norme introdotte con il D.L. 63/2013 sulla necessità di allegare l’attestato di prestazione energetica (APE) agli atti di trasferimento di immobili.
Nel dettaglio, il comma 7 è relativo alle condizioni vincolanti per l’allegazione o meno dell’APE ai contratti e alle sanzioni previsto per il mancato rispetto dell’obbligo, mentre il comma 8 si occupa delle norme di tutela per i contratti ( tabella 1 ).
Analizziamo il comma 7, che sostituisce i commi 3 e 3- bis dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia ).
Ricordiamo che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore, dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’immobile (copia dell’APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari).
Relativamente al comma 8, invece, la legge ha previsto per i contratti di vendita, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e per i nuovi contratti di locazione assoggettabili a nullità per la mancata allegazione dell’APE (quindi per tutti quegli atti a cui è già stata applicata la precedente normativa), una norma a tutela: una sanzione amministrativa in luogo della nullità (purché questa non sia già effettiva con sentenza passata in giudicato) su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa.
Fonte: FIAIP News24, Numero 9 – aprile 2014
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