Novità dall’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto per la riduzione del canone. Vediamo quanto chiarito con la risposta n. 13.
All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se è possibile essere ammessi al beneficio nel caso in cui il software per la presentazione dell’istanza non consenta l’inoltro della relativa istanza di ammissione.
Nel caso in esame, nello specifico, l’istante, non residente in Italia, ha sottoscritto un contratto di locazione come locatore di un immobile a uso abitativo con canone annuo pari a 6.600 euro, con decorrenza dal 23 luglio 2015. Tale contratto, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è stato oggetto di due rinegoziazioni.
Con la prima rinegoziazione, relativa al periodo dal 23 giugno 2020 al 22 giugno 2021, è stato ridotto l’importo del canone annuo a 1.800 euro. Con la seconda rinegoziazione, relativa al periodo dal 23 giugno 2021 al 22 luglio 2022, è stata confermata la riduzione prevista con la prima rinegoziazione.
Contributo a fondo perduto riduzione canone locazione, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo quanto disposto, il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che l’articolo 9-quater del decreto Ristori ha stabilito alcuni specifici requisiti che devono essere soddisfatti.
In particolare, il contratto di locazione deve essere oggetto di “una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020, ossia la data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo.
Il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone, quindi, non spetta per i contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020. Questo perché, in assenza di una diversa indicazione, l’articolo 9-quater del decreto Ristori non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con il contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020 e con la seconda rinegoziazione relativa al periodo dal 23 giugno 2021 al 22 luglio 2022, risulta soddisfatto il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo. Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il contratto è stato oggetto di una prima rinegoziazione per la diminuzione del canone alla scadenza della quale, se non si fosse provveduto con una successiva rinegoziazione, il canone sarebbe ritornato al valore iniziale pattuito per 550 euro mensili con contratto registrato il 24 luglio 2015.
Il locatore può quindi essere ammesso a richiedere il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone, a condizione che presenti all’Agenzia delle Entrate un’istanza di autotutela dell’esito del rigetto.
Dal momento che il contribuente è residente all’estero, l’istanza può essere presentata via Pec all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal provvedimento del 6 luglio 2021 del direttore dell’Agenzia, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione e di una nota con la quale il soggetto richiedente specifichi i motivi dell’errore.
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