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Con la sentenza n. 3967/2019, pubblicata il 12 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dall’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo esecutivo notificato al debitore, affermando che trattasi di una mera irregolarità del titolo e l’opposizione diretta a far valere il vizio non produce nessun effetto sanante che si ha tutte le volte in cui il debitore opponente non fornisca la prova che dalla suddetta omissione abbia subito un effettivo pregiudizio.

IL CASO: La vicenda approdata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione trae origine dall’opposizione promossa da una società avverso un atto di precetto a questa notificato unitamente al contratto di compravendita di un immobile stipulato con atto pubblico con il quale veniva intimato il pagamento di una somma di denaro quale residuo prezzo della suddetta compravendita.

L’opponente eccepiva la nullità della copia conforme del titolo esecutivo in quanto notificato privo della formula esecutiva. L’opposizione veniva accolta dal Tribunale, mentre in sede di gravame la Corte di Appello riformava la sentenza di prime cure, osservando che la nullità del titolo esecutivo era stata sanata dall’opposizione al precetto per raggiungimento dello scopo.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’intimato originario proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione dell’articolo 475 codice procedura civile, stante la mancata apposizione della formula esecutiva sulla copia del titolo notificato.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione pur dichiarando l’improponibilità dell’appello, considerando la questione di particolare importanza, ha ritenuto opportuno pronunciarsi in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore, affermando il seguente principio di diritto: “L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., comma 1, senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.

I Giudici di Piazza Cavour hanno, inoltre, evidenziato che:

  1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’omessa apposizione della formula esecutiva configura un’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall’artico 475 c.p.c., senza porre in dubbio l’esistenza, poichè in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto.

    Nel caso in cui, invece, si contesti l’inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perchè l’atto acquisti efficacia esecutiva, l’opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.  (Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900; Sez. 3, Sentenza n. 25638 del 14/11/2013, Rv. 628755);

  2. La conoscenza del titolo esecutivo da parte del debitore non è sufficiente a sanare, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c, comma 3, il vizio dell’omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell’adempimento imposto dall’articolo 475 c.p.c e l’opposizione proposta al fine di far valere il vizio formale della mancata apposizione della formula esecutiva non produce alcun effetto sanante;

  3. Il debitore opponente che vuole far valere la nullità deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità e, quindi, indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione. In mancanza, l’opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 3967 del 12/02/2019

 

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