Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Brevi osservazioni sulla tutela penale del credito garantito dallo stato in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. Decreto liquidità)

di Giuseppe Sepe

Sommario: 1. Inquadramento del tema – 2. La posizione assunta dalle Corte di Cassazione, Sezione sesta – 3. Qualche considerazione critica – 4. Considerazioni di chiusura.

1. Inquadramento del tema

In due recenti pronunce la Corte di Cassazione, sezione sesta, attrae nell’orbita dell’art. 316 ter cod. pen. la condotta di colui il quale acceda al credito garantito dallo Stato sulla base di dichiarazioni infedeli.

Con una terza decisione la sesta sezione della S.C. ha invece escluso che lo sviamento delle somme dalle finalità cui il finanziamento è destinato per legge, configuri il reato di cui all’art. 316 bis cod. pen. .

Si ricorderà che con il cd. decreto liquidità (d.l. 23/2020) il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese era stato convertito in uno strumento capace di garantire la erogazione di prestiti bancari allo scopo di favorire imprese, artigiani, autonomi e professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria causata dal covid 19 .

L’accesso alla garanzia concessa dal fondo era stato sburocratizzato e semplificato, tanto da non richiedere la valutazione del merito creditizio per i prestiti di importo fino a 25.000 euro non superiori al 25% dei ricavi dell’impresa.

In particolare, l’art. 13 co. 1 lett. m) del d.l. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020, aveva previsto l’ammissione alla garanzia del Fondo per le PMI di “nuovi finanziamenti” concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese… la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza sanitaria da covid-19.

Tale congegno normativo prevede che il finanziamento sia materialmente erogato da un Banca o società di leasing o altri intermediari finanziari, con la garanzia del Fondo per le PMI, sostenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che, però, non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente (tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti).

In concreto si tratta di una garanzia pubblica, finalizzata a sostituire le onerose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento cui, eventualmente, imprese in difficoltà non potrebbero accedere.

Alla data del 15 giugno 2022, secondo i dati del Mef, le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari ammontano a 251,6 miliardi (su  738,205 richieste).

Data l’ampiezza del fenomeno e il suo impatto sulle finanze pubbliche, ci si poteva attendere, in concomitanza alla messa in piedi del potente meccanismo di sostegno economico alle imprese, l’introduzione di un’apposita normativa penale atta a prevenire e reprimere abusi e comportamenti scorretti e/o decettivi in senso ampio. Cosa che, invece, non è avvenuta.

La giurisprudenza è dunque chiamata a chiarire se ed in che modo eventuali comportamenti finalizzati a conseguire illegittimamente il finanziamento garantito dallo Stato rientrino nelle ipotesi incriminatrici codicistiche posto che, come si è visto, il finanziamento è rilasciato da un soggetto privato, con la garanzia pubblica.

2. La posizione assunta dalle Corte di Cassazione, Sezione sesta

Ebbene, la sentenza della sezione sesta della Cassazione, n. 2125 del 24/11/2021 Cc. (dep. 18/01/2022) Rv. 282675, imp. Bonfanti, stabilisce che la condotta di colui che ottenga un finanziamento garantito dallo Stato, giovandosi di dichiarazioni mendaci, integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 316 ter c.p.

Osserva la Corte che, sebbene il finanziamento venga rilasciato da un istituto di credito privato, la garanzia a carico dello Stato si risolve nella erogazione di un apporto avente un “valore economico” che rientra nel concetto di “erogazioni…comunque denominate” menzionate dall’art. 316 ter c.p.

Il ragionamento della Corte, come si vedrà, è incentrato sulla ricostruzione della “ratio” della disposizione incriminatrice, che è quella di fronteggiare il grave e crescente fenomeno della devianza economico finanziaria .

La nozione di “erogazione” viene ampliata fino a ricomprendere la concessione di una garanzia, ossia l’impegno assunto dallo Stato nei confronti del soggetto concedente il finanziamento, a farsi carico dell’obbligazione restitutoria in caso di inadempimento, eventuale, del contraente.

Sulla scorta di quanto già osservato da Cass. Sez. Un., Sent. n. 7537 del 2011, il linguaggio adoperato dal legislatore nell’art. 316 ter cp non sarebbe “tecnico”, ma generico. Alla nozione di “contributo” e di “ogni altro atto ad esso assimilato” non sarebbe “coessenziale” una “elargizione in danaro”, trattandosi di un “apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 7537 del 2011).

In altre parole, qualsiasi “aiuto pubblico” che, pur non concretandosi nella dazione di una somma di denaro, sia diretto ad agevolare un soggetto economico, rientrerebbe nel concetto di “erogazione, dello stesso tipo, comunque denominate”.

Evidente, dunque, lo slittamento verso una lettura estensiva del concetto di “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” laddove la prestazione della garanzia è ricondotta al rilascio di una “erogazione”, comunque denominata.

Dal canto suo, la seconda sentenza che qui si commenta (Cass. Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022 Cc.  (dep. 28/03/2022) Rv. 283106, imp. Pressiani), dopo aver ricostruito la natura pubblica del fondo di garanzia, si spinge più avanti e assume il “complessivo carattere pubblico dell’erogazione del prestito garantito”. In particolare la decisione afferma che “l’unitario contenuto dell’erogazione pubblica non si presta ad essere scisso (da un lato il prestito e dall’altro la garanzia dello Stato)” giacché il finanziamento “trova la sua causa” proprio “nella garanzia” che lo Stato assegna alla finalità pubblica di impulso all’economia privata. Nel senso che “senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso”. Quindi il prestito assume “una funzione propriamente pubblicistica”.

La ricostruzione in termini unitari dell’operazione economica e la sua ritenuta natura pubblicistica, nonostante le perspicue argomentazioni del giudice di legittimità, sono però resistite dalla considerazione che, in realtà, l’assunzione di garanzia statale è finalizzata proprio a favorire il rilascio di prestiti da parte delle banche senza che l’esborso sia sopportato direttamente dallo Stato. Poiché le banche, in assenza di adeguate garanzie, non avrebbero concesso i prestiti necessari a sostenere il tessuto economico, ecco che lo Stato si è fatto garante, per il caso di inadempimento. Dedurne però la complessiva natura pubblicistica e considerare pubblica l’erogazione di capitali privati comporta, a nostro avviso, un “salto” logico abbastanza importante.

Come si è anticipato, inoltre, la stessa Sesta Sezione della S.C. (Sez. 6 – , sent. n. 22119 del 15/04/2021 Cc.  (dep. 04/06/2021) Rv. 281275, imp. Rainone) ha escluso che lo sviamento del finanziamento garantito da SACE spa (per le finalità previste dall’art. 1 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) integri il reato di cui all’art. 316 bis c.p. con argomentazioni basate sulla circostanza che “il finanziamento, sebbene connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico… non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato”. La Corte ha poi osservato che la garanzia pubblica diventa operativa solo con l’inadempimento dell’obbligazione restitutoria “cosicché, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all’erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l’impresa ed il soggetto finanziatore” Si tratta, in sostanza, di una ratio decidenti diametralmente opposta a quella che sorregge gli altri due pronunciamenti sopra commentati.

3. Qualche considerazione critica

Può svolgersi, a questo punto, un tentativo di ragionata critica dell’indirizzo di legittimità che ammette la configurabilità dell’art. 316 ter c.p., sulla scorta della dottrina che, già all’indomani dell’approvazione del cd. decreto liquidità, ha espresso dubbi sulla riconducibilità dei comportamenti decettivi in materia al campo di operatività di tale fattispecie.

Pur ammettendo il legittimo ricorso alla interpretazione teleologica (che, cioè, guardi allo scopo, agli interessi, ai “valori” che la norma mira a proteggere) , ne avvertiamo i limiti che derivano dal necessario “self restraint” che il giudice deve osservare in campo penale. In questo ambito, com’è noto, occorre evitare letture omnicomprensive capaci di minare, svuotandone il senso, i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, che a loro volta presidiano certezza del diritto, conoscibilità, prevedibilità, autonomia e responsabilità personale.

La prima obiezione ruota intorno alla interpretazione linguistica della fattispecie di cui all’art. 316 ter cp e consiste in questo, che i richiamati concetti di “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui” rimandano ad esborsi, dazioni, apporti che lo Stato o l’ente pubblico “eroga” direttamente in favore del soggetto richiedente.

Semanticamente, può anche ammettersi che il contributo non sia necessariamente pecuniario, sebbene la massima parte dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti e mutui consistano proprio nell’attribuzione, agevolata o a fondo perduto, di somme di denaro.

Tuttavia, nel richiamare altre “erogazioni del medesimo tipo”, il legislatore fa riferimento a un “tipo comune”, ossia un modello, uno schema comune, nel quale, con qualche difficoltà può rientrare anche la prestazione di garanzia, che sembra sfuggire alla richiamata tipologia. Non solo perché la prestazione di garanzia non comporta, nell’immediato, alcun esborso pecuniario a carico dello Stato, che assume l’impegno verso il finanziatore in caso di inadempimento, futuro ed eventuale, dell’obbligazione restitutoria; ma perché la garanzia è prestata in favore di un terzo, la banca finanziatrice, sebbene sia legata all’inadempimento del soggetto richiedente il prestito.

In altre parole, la prestazione di una garanzia può anche legittimamente ritenersi alla stregua di un “contributo” o di una “erogazione”, ma di tipo diverso dai contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui elencati nella norma incriminatrice.

Il fatto che, richiamando l’autorevole precedente delle S.U. del 2010, n. 7532, la Cassazione ribadisca che i concetti espressi dal legislatore siano generici e non tecnici, non è di per sé tranquillizzante in punto di sufficiente tassatività della fattispecie né può bastare a orientare l’interprete nel ponderato bilanciamento tra opposte esigenze e cioè, da un lato, la necessità di reprimere le aggressive forme di devianza economico-finanzaria, e dall’altro quella di evitare di cadere nell’analogia in malam partem.

In secondo luogo, potremmo domandarci se la lettura estensiva di “erogazioni del medesimo tipo” salvaguardi la chiarezza e conoscibilità soggettiva del comando legale. Se, cioè, il soggetto richiedente la garanzia sia persuaso di mirare a una “erogazione del medesimo tipo” di quelle menzionate nella norma incriminatrice. Il richiedente, infatti, si impegna contrattualmente con un soggetto privato con lo scopo di ottenere un finanziamento bancario, mentre il rilascio della garanzia pubblica è un passaggio strumentale a tale risultato.

Bisognerebbe, in terzo luogo, interrogarsi sul “valore economico” della garanzia su prestiti di ammontare limitato (nel caso esaminato dalle sentenze citate i prestiti ammontavano a 25.000 e 13.000 euro; a 20.000 euro nel caso esaminato dalla sentenza Rainone) poiché se il valore non supera la soglia di rilevanza penale (fissata a 3.999 euro), il fatto va derubricato a illecito amministrativo.

Al riguardo, il valore della garanzia personale non coincide, a nostro avviso, con l’importo del finanziamento. Con la decisione di garantire prestiti per oltre duecento miliardi di euro, si è ipotizzato che solo una quota, ridotta, dei finanziamenti non sarà restituita in tutto o in parte, dando luogo all’escussione della garanzia da parte dei finanziatori. Le amplissime dimensioni dell’operazione di aiuto di Stato fanno propendere per l’assimilazione della prestazione di garanzia a un fatto latamente assicurativo, sicché il concreto valore economico di ciascuna prestazione coinciderà con il premio di rischio calcolato e assunto dallo Stato con riferimento al complesso e a ciascuna delle garanzie prestate. In breve, il danno all’erario non coincide necessariamente con l’importo del finanziamento ottenuto.

Questo tema è però affrontato dalla sentenza Bonfanti distinguendo il profilo del danno arrecato al Fondo di garanzia, che si realizza con “l’attivazione della garanzia da parte dell’ente che ha erogato il finanziamento” da quello del profitto del reato, inteso come “arricchimento patrimoniale conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata”. In merito la Corte osserva che il prodursi del danno “non condiziona l’insorgenza del profitto ingiusto che si verifica con il conseguimento del prestito da parte del beneficiario grazie all’erogazione della garanzia fideiussoria non dovuta”.

Ora, che il finanziamento costituisca una conseguenza “diretta e immediata” dal reato è già opinabile, in quanto, per l’appunto, la prestazione della garanzia statale “media” il rilascio del prestito.

Ma anche a voler includere il finanziamento nel profitto del reato (così giustificando sequestro e confisca della somma di denaro), ciò non basta per discriminare il superamento della soglia di rilevanza penale fissata dall’ultimo comma dell’art. 316 ter c.p. poiché, nel riferirsi a “somma indebitamente percepita”, la norma fa riferimento esclusivamente agli aiuti erogati “dallo Stato, da altri enti pubblici e dalle Comunità europee” lasciando fuori, con ogni evidenza, gli importi ottenuti da soggetti diversi dallo Stato.

Ragionare diversamente e considerare l’ammontare del finanziamento per definire il superamento o meno della soglia di rilevanza penale, è fuori dalla stretta interpretazione dell’art. 316 ter c.p., a scapito, stavolta, della stessa ratio della disposizione incriminatrice, la quale non si occupa della tutela degli aiuti prestati da soggetti privati focalizzandosi esclusivamente sugli aiuti di Stato.

Andrebbe, in quarto luogo, valutato se la repressione penale della condotta decettiva sia compatibile con il principio di offensività. In caso di restituzione del finanziamento, nei tempi e nei modi pattuiti, la pubblica finanza non viene messa concretamente a repentaglio, giacché il finanziatore non escuterà la garanzia statale, lo Stato non verrà chiamato a risponderne economicamente e l’operatore privato non avrà subito pregiudizi di sorta (anzi avrà lucrato sugli interessi versati dall’impresa finanziata). Sotto altra prospettiva, la repressione dell’acquisizione, in forma abusiva, di una garanzia statale dà evidentemente luogo a una anticipazione della tutela, giacché, per l’appunto, si incrimina e si sanziona non già il comportamento da cui origina il danno per le finanze pubbliche, ma la sola acquisizione di una garanzia personale, la quale, semmai, non verrà escussa e non opererà mai. Se l’attentato alle pubbliche finanze è futuro ed eventuale, ancor meno si giustifica l’interpretazione estensiva della disposizione incriminatrice.

4. Considerazioni di chiusura

La prima considerazione riguarda la costante difficoltà del legislatore nell’approcciare la regolamentazione di materie settoriali e “tecniche”, affiancandovi una sapiente normativa penale, che soddisfi i canoni di tipicità, determinatezza, conoscibilità, prevedibilità, offensività.

Se in occasione di gigantesche operazioni economiche capaci di movimentare ingenti capitali privati con la garanzia della finanza pubblica, ci si “dimentica” di affinare i tradizionali strumenti preventivi e repressivi, non può sorprendere che delle finalità di politica-criminale si faccia carico, poi, la giurisprudenza, con le incertezze e i pericoli interpretativi sopra evidenziati.

D’altro canto, la giurisdizione non dovrebbe essere chiamata a “stampellare” impropriamente il legislativo, affiancandolo nell’opera ricostruttiva e delimitativa dei fenomeni criminosi, se non a costo di assumere, nella sostanza, un ruolo di “supplenza” e di condivisione dell’indirizzo politico in materia criminale (judge made law).

Ancora, bisognerebbe riflettere sul ruolo della repressione penale e sulla congruità dello strumento sanzionatorio rispetto allo scopo da perseguire. Se infatti la finalità dell’intervento pubblico nell’economia, mediante i ricordati strumenti di garanzia di operazioni economiche private, è quella di supportare la vitalità degli operatori economici ed imprenditoriali in un momento di grave emergenza sanitaria ed economica, bisognerebbe poi disegnare modi e limiti dell’intervento repressivo penale, affinché questo non assuma una connotazione perfino eccedente lo scopo e risulti rispondente al principio della extrema ratio.

Ragionevolmente, la criminalizzazione andrebbe ristretta alle più gravi ipotesi di appropriazione e distrazione dei capitali privati oggetto di erogazione, con negative ricadute sulla finanza pubblica, lasciando fuori i casi di minore gravità e quelli in cui le obbligazioni contrattuali, pur generate in assenza dei presupposti, siano poi correttamente e tempestivamente adempiute (salvo, beninteso, a procedere penalmente per le eventuali falsità accertate ).

Seppure non si hanno, ancora, dati concreti sull’entità del fenomeno di illecito conseguimento del credito garantito dallo Stato, si può immaginare che, a fronte dei cospicui flussi di capitali richiesti ed erogati, esso si rivelerà di ampia portata, tanto da rischiare di sovrastare le forze – non illimitate – della giustizia penale. E questo giustifica forse qualche ulteriore riflessione sull’affidarsi alla tutela penale come unico strumento di contrasto a tali fenomeni.

 

Cass. Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021 Cc. (dep. 18/01/2022) Rv. 282675, imp. Bonfanti; Cass. Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022 Cc. (dep. 28/03/2022) Rv. 283106, imp. Pressiani.

Cass. Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021 Cc. (dep. 04/06/2021) Rv. 281275, imp. Rainone, in materia di crediti assistiti dalla Garanzia della SACE Spa (cd. Garanzia Italia).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s

Glauco Zaccardi, Il bazooka di liquidità contro il Covid 19, in questa rivista (https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1023-il-bazooka-di-liquidita).

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-oltre-251.6-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-36.4-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-garantiti-da-SACE/

Si veda, “Emergenza coronavirus e crisi economica: i Procuratori di Milano e Napoli sul “decreto credito” e i rischi connessi all’immissione di liquidità nel mercato delle imprese. Necessaria una correzione di rotta” in https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus

Cfr. anche: Andrea Pantenella, Il diritto penale della crisi d’impresa alla prova della sindemia. Tra modelli di falso e ritorno allo stellionato, in Cassazione Penale, fasc.6, 1 giugno 2021, pag. 2244.

L’art. 316 ter cod. pen. è posto a presidio degli interessi finanziari della Amministrazione (interna o comunitaria) e ai fini di un corretto, efficiente ed equo funzionamento del sistema delle sovvenzioni pubbliche finalizzate al perseguimento di determinati obiettivi di politica economica, sociale o culturale nell’ambito delle scelte programmatiche pubbliche.

V. A. Bell-A. Valsecchi, Finanziamenti garantiti dallo stato: la disciplina dell’emergenza ridisegna (riducendola) l’area del penalmente rilevante per le imprese e per le banche in Sistema Penale, 2020,6, i quali osservano che “il sistema della garanzia pubblica sul finanziamento erogato dalla banca o da altro intermediario finanziario, infatti, è stato adottato dal Governo italiano proprio per evitare che fosse lo Stato a farsi carico dell’insostenibile peso economico di interventi di finanziamento diretto a favore delle imprese colpite dalla crisi economica da Covid-19. Si tratta, in altre parole, di un meccanismo che esclude che sia lo Stato a “elargire” le immense somme di denaro necessarie al sostegno del tessuto economico nazionale, affidandosi, invece, alla capacità del sistema bancario di far fronte alla domanda di liquidità che proviene dalle imprese”.

A. Bell-A. Valsecchi, Finanziamenti garantiti dallo stato: la disciplina dell’emergenza ridisegna (riducendola) l’area del penalmente rilevante per le imprese e per le banche in Sistema Penale, 2020,6, https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bell-valsecchi-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-emergenza-covid19-riduzione-area-del-penalmente-rilevante-per-imprese-e-banche

Contra, L. Orsi, La tutela penale del credito garantito dallo Stato alle imprese colpite dalla pandemia Covid- 19, in Sistema Penale, fascicolo 6/2020, https://www.sistemapenale.it/it/articolo/orsi-tutela-penale-credito-garantito-stato-covid-19-conversione-decreto-liquidita

In materia, v., anche Mucciarelli, Finanziamenti garantiti ex d. l. 23/2020: profili penalistici, in Sist. pen., 4 maggio

2020.

Sulla giurisprudenza degli interessi che fa capo a Philipp Heck si vedano: Pier Giuseppe Monateri, Alessandro Somma, Il modello di civil law, Giappichelli, Torino, p. 120; Mauro Barberis, Giuristi e filosofi, una storia della filosofia del diritto, Il Mulino, 136 e ss.

Sul punto G. Zaccardi precisa che “il costo dello Stato è dato solo dall’accantonamento necessario a fare fronte alla garanza, poiché i finanziamenti garantiti sono erogati concretamente dal sistema bancario e finanziario. Tale costo, in ossequio al regolamento SEC 2010, è pari all’ammontare delle risorse che il Tesoro stima essere pari a ciò che si prevede sarà necessario accantonare per far fronte alle escussioni; nel caso di specie è stata ritenuta prudenziale una percentuale di accantonamento del 6%” (G. Zaccardi, Il bazooka di liquidità…cit.)

Si richiamano, qui, le osservazioni della dottrina sul “gross gross revenue method” (ricavo complessivo del reato), metodo utilizzato dalle corti inglesi nel caso di contratti acquisiti con modalità corruttive. In questi casi, siccome il profitto è stato ottenuto con mezzi illeciti, l’intero corrispettivo andrebbe acquisito al patrimonio dello Stato. Cfr. Vincenzo Mongillo – Il Libro dell’anno del Diritto 2016, https://www.treccani.it/enciclopedia/profitto-del-reato-e-confisca_%28Il-Libro-dell’anno-del-Diritto%29/ L’autore cita: OECD-StAR, Identification and Quantification, 30, 50 s. 

Sul punto, Nello Rossi osserva che andrebbero penalmente perseguite le indebite percezioni di maggior importo, in ossequio al carattere di “ultima istanza” tipico dello strumento penale (Nello Rossi, L’emergenza economica e sociale. Le prime risposte del diritto penale, in Questione Giustizia, https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-economica-e-sociale-le-prime-risposte-del-diritto-penale_15-04-2020.php).

A. Pantanella, Il diritto penale della crisi d’impresa alla prova della sindemia.., cit. il quale osserva che “lo stesso Decreto Liquidità, al primo comma dell’art. 1-bis, fa espresso riferimento al fatto che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”. Si veda anche Siena, Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive, in

Dir. pen. cont., 3/2020, p. 237 ss, citato da Pantanella.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui