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La questione trattata dalla pronuncia in esame riguarda il regime di pubblicità a cui sono sottoposti i titoli abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi: regime che, come si vedrà, non prevede neppure la possibilità, per eventuali controinteressati, di rivendicare pretese in ordine alla supposta riservatezza dei dati ricavabili dai predetti titoli edilizi.


Nel caso di specie era avvenuto che un soggetto che aveva partecipato ad una lottizzazione – il quale già aveva proposto azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione comunale e di altro lottizzante per violazione della convenzione stipulata – aveva avanzato nei confronti dell’amministrazione domanda di accesso agli atti in relazione ai titoli abilitativi agli interventi realizzati da parte del confinante.


L’amministrazione aveva interpellato i controinteressati e, acquisite le loro osservazioni, aveva omesso di concludere il procedimento.


L’istante aveva dunque proposto ricorso giurisdizionale, evidenziando come dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio deve essere dato avviso all’albo pretorio e che, dunque, chiunque ha facoltà di accedere agli atti del procedimento, visionando sia gli atti amministrativi che gli elaborati progettuali.


Il TAR, nell’affrontare la questione, ha pienamente accolto la tesi del ricorrente.


Nella pronuncia si evidenzia infatti come fin dalla previsione di cui all’art. 31 della L. n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge ponte n. 765/1967, l’ordinamento prevede un regime di pubblicità molto più esteso di quello contemplato dalla L. n. 241/1990.


Afferma infatti la pronuncia che “l’art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio (…) non può che essere interpretat[o] nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire”.


Dopo aver così risolto la questione, il giudice è comunque andato oltre, evidenziando come nel caso di specie il ricorrente fosse comunque titolare del diritto di accesso alla documentazione anche in forza delle previsioni (più restrittive) di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.


Esso, in qualità di proprietario di un lotto di terreno confinante con quelli di proprietà della ditta controinteressata aveva infatti interesse a verificare se dagli interventi realizzati fosse derivato un danno nei suoi confronti.


Nella pronuncia viene poi espressa la precisazione che “Naturalmente non è scontato che i documenti oggetto di accesso siano effettivamente utili al ricorrente nell’ambito del giudizio pendente (così come è da ribadire che la proposizione di istanze di accesso non riapre ex se i termini di impugnazione di provvedimenti ormai consolidatisi), ma in questa sede il giudice deve solo verificare la non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso.”


In conclusione, dunque, il Collegi ha ritenuto insussistente qualsiasi esigenza di riservatezza in capo ai controinteressati, e, per opposto, pienamente integrati tutti i presupposti per il sorgere del diritto di accedere alla documentazione amministrativa.


(Altalex, 26 gennaio 2015. Nota di Riccardo Bianchini)

 

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