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Leggi le ultime sentenze su: pignoramento immobiliare; pignoramento della nuda proprietà di un immobile il cui usufrutto appartiene ad un soggetto diverso; correzione sostanziale dell’oggetto del pignoramento.

Pignoramento nuda proprietà di un immobile

Nell’espropriazione immobiliare, oggetto del trasferimento è il bene descritto nell’ordinanza di vendita così che, ove risulti sottoposta a pignoramento la nuda proprietà di un immobile, il cui usufrutto appartiene ad un soggetto diverso, il consolidamento dell’usufrutto per sopravvenuta morte dell’usufruttuario, non indicato nell’ordinanza di vendita e nel decreto di trasferimento, consente l’aggiudicazione e, il trasferimento della sola nuda proprietà).

Cassazione civile sez. III, 25/08/2006, n.18492

Pignoramento immobiliare di beni

In tema di pignoramento immobiliare di beni sui quali al debitore esecutato spetta il solo diritto di usufrutto, la riduzione del pignoramento a tale diritto non garantisce l’utile prosecuzione dell’esecuzione forzata, attesa la sostanziale diversità del diritto pignorato con quello oggetto di vendita.

Di conseguenza, il provvedimento di riduzione del giudice dell’esecuzione non è idoneo a sanare la nullità dell’atto di pignoramento, fuoriuscendo dai poteri di tale giudice l’attività di correzione sostanziale dell’oggetto del pignoramento che è, invece, demandata dal codice di rito al creditore procedente.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 09/06/2006, n.752

Pignoramento e diritto di usufrutto

In caso di pignoramento del diritto di proprietà nonostante il debitore sia titolare del solo diritto di usufrutto, il giudice dell’esecuzione non può, in luogo del creditore procedente, effettuare una correzione sostanziale dell’oggetto del pignoramento posto che l’istituto della riduzione ex art. 496 c.p.c. riguarda la diversa ipotesi di sproporzione fra il credito esecutato, aumentato delle spese, e il numero e valore dei beni pignorati.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 30/05/2006

Esecuzione forzata

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.

(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposti a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili, ma anche l’usufrutto vantanto sul bene pignorato da una parte alla quale l’atto era stato notificato, ritenendo che ogni questione relativa al dedotto vizio relativo alla mancata indicazione nell’atto di pignoramento di tale diritto, fosse ormai preclusa non essendo stata fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi).

Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n.25687

Notifica dell’atto di pignoramento

Dal fatto che il creditore opposto, munito di titolo esecutivo nei confronti del debitore principale nonché dei suoi fideiussori, che in forza di tale titolo ha notificato precetto di pagamento a tutti i ridetti soggetti, procedendo a pignoramento dei beni oggetto dell’esecuzione, in cui si richiama il titolo ed il precetto così come notificato, precisando che gli immobili erano di proprietà del debitore specificando i soggetti titolari del diritto di usufrutto, provvedendo poi a notificare anche l’atto di pignoramento a tutti i soggetti titolari di diritti reali sui beni indicati, può trarsi la conclusione che il creditore procedente non “si è limitato a precisare che gli immobili erano gravati da usufrutto”, ma ha regolarmente e specificamente pignorato i diritti reali di godimento, notificando loro il pignoramento dopo aver regolarmente notificato atto di precetto intimato in forza di un titolo esecutivo emesso nei loro confronti.

È appena il caso di osservare che in generale il decesso del debitore non provoca alcun effetto interruttivo del processo esecutivo, mentre nel caso specifico gli effetti del decesso relativamente alla sorte della quota di usufrutto nella titolarità del defunto sono totalmente assorbiti dal fatto che all’aggiudicatario si sarebbe dovuto in ogni caso trasferire la piena proprietà.

Tribunale Bari sez. II, 23/04/2014, n.2043

Debitore titolare del diritto di usufrutto

Nel caso di pignoramento del diritto di proprietà ove risulti che il debitore è nudo proprietario si procede ugualmente alla vendita forzata del diritto di proprietà, il quale risulterà gravato del diritto reale di godimento.

Oggetto della vendita forzata è, cioè, il medesimo diritto pignorato, con la particolarità che il diritto non sarà esercitatile in tutto il suo normale contenuto per la presenza del diritto di usufrutto fatto valere dal terzo sul bene (a meno che non si tratti di diritto di usufrutto costituito su cosa ipotecata, nel qual caso il diritto si estingue con l’espropriazione del bene ai sensi dell’art. 2812 c.c., con facoltà del titolare di far valere le proprie ragioni sul ricavato con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione del diritto).

Nel caso invece risulti che il debitore è titolare del diritto di usufrutto, non si può procedere alla vendita forzata perché il diritto pignorato non corrisponde a quello oggetto di vendita. Non è possibile cioè che l’esecuzione forzata prosegua nei limiti dell’usufrutto attesa la diversità da diritto oggetto di pignoramento.

Non è compresa, infatti, nell’usufrutto la facoltà di disporre, che è invece il contenuto della nuda proprietà, circostanza quest’ultima a conferma dell’identità sul piano formale di diritto di proprietà e nuda proprietà, salva l’incidenza sul piano del libero godimento dell’usufrutto.

Tribunale Bari sez. II, 04/05/2004

Pignoramento del diritto di usufrutto su di un immobile

Non essendo possibile lo scorporo del diritto di abitazione da quello di usufrutto, è legittimo il pignoramento del diritto di usufrutto su di un immobile anche se l’intenzione dell’usufruttuario era quella di garantirsi esclusivamente il diritto di abitare l’unità immobiliare.

Tribunale Milano, 22/02/2001

L’aggiudicazione dell’immobile

L’aggiudicazione dell’immobile in seguito ad esecuzione fiscale per la riscossione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati a norma del t.u. sulle imposte dirette n. 645 del 1958, fa acquisire all’aggiudicatario la piena proprietà del bene con estinzione, ex art. 232 del citato t.u., di eventuali diritti reali limitati (enfiteusi, usufrutto ed uso) che escludono la pienezza del diritto dominicale che l’esecuzione in parola intende garantire e, quindi, con salvezza dei diritti personali di godimento aventi ad oggetto il bene, non investendo essi la pienezza del diritto dominicale, sempreché il rapporto obbligatorio sia nato prima del pignoramento, con la conseguenza ulteriore che in attuazione del principio emptio non tollit locatum, nel caso di aggiudicazione di un fondo rustico, il relativo contratto agrario stipulato anteriormente al pignoramento deve considerarsi opponibile all’aggiudicatario del fondo nei limiti generali del relativo regime vincolistico.

Cassazione civile sez. III, 28/10/1983, n.6395

 

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