Il provvedimento include espressamente tra gli interventi in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili VEPA anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio, e inserisce nel perimetro degli interventi senza permesso quelli relativi a tende da sole e opere di protezione dagli agenti atmosferici.
Il Decreto Salva Casa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio (DL 69/2024), ha ampliato anche il perimetro delle attività assentibili in edilizia libera, fornendo un chiarimento – non banale – sulle vetrate panoramiche amovibili (VePA) e inserendo tra i lavori senza permesso una serie di interventi esterni all’abitazione.
VEPA in edilizia libera: ecco quando
In virtù di quanto precisato dal decreto, che ‘tocca’ l’art.6 del Testo Unico Edilizia, saranno installabili in edilizia libera:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di porticati rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Cosa cambia per le vetrate panoramiche amovibili?
Di fatto, quindi, vengono espressamente incluse tra gli interventi in edilizia libera le vetrate VEPA anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio.
Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): tutto chiaro?
Chiarimenti sulle differenze tra balconi, logge, terrazze e portici, destinazione d’uso dell’immobile, certificazioni tecniche, materiali utilizzati, normativa urbanistica e tecnica.
Tende da sole e opere di protezione dagli agenti atmosferici: nuove possibilità in edilizia libera
Inoltre, vengono inserite nel perimetro dell’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
In ogni caso, le opere di cui sopra non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
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