La data spartiacque da tenere a mente è il 30 marzo 2024
L’articolo 121 del Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto due soluzioni alternative alla detrazione diretta delle agevolazioni fiscali dei bonus edilizi: la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questo meccanismo permette di trasferire il proprio credito derivato dall’utilizzo del bonus, a soggetti terzi come banche o intermediari finanziari. Ma le ultime correzioni normative hanno profondamento cambiato la cessione del credito 2024. Vediamo per chi ancora è valida l’opzione alternativa alla detrazione diretta e quali istituiti sono ancora disposti ad acquistarla.
Cos’è la cessione del credito
In termini fiscali, il contribuente che ha eseguito lavori edilizi agevolati, matura un credito in misura percentuale a quanto stabilito dall’agevolazione ed in base alle spese. Questo credito può essere utilizzato direttamente in compensazione con le proprie imposte durante la dichiarazione dei redditi al Fisco, oppure può essere ceduto a una terza persona.
Dal meccanismo di “cessione selvaggia” illimitata e senza preclusioni, si è passati poi ad un sistema più controllato bloccando molte fordi nate all’ombra di cessioni del credito avvenute per lavori di fatto inesistenti.
Chi può effettuare una cessione del credito nel 2024
Il primo arresto subito dal meccanismo di cessione è arrivato a seguito del Decreto Blocca Cessioni n.11/2023. Ma è solo alla luce dell’ultimo DL n.39/2024, convertito nella Legge n.67/2024, che è possibile avere un quadro più chiaro di chi può ancora effettuare la cessione del credito nel 2024.
La data spartiacque è il 30 marzo 2024, tutti i lavori effettuati dopo tale data non possono più beneficiare di sconto in fattura e alla cessione del credito nemmeno se riguardano bonus barriere architettoniche, interventi in Iacp, cooperative di abitazioni, onlus, fatte salve alcune eccezioni che vedremo in seguito.
Per i lavori antecedenti al 30 marzo 2024 andranno comunque rispettate prima le disposizioni del DL Blocca Cessione n.11/2023 ovvero entro il 16 febbraio 2023:
- per i condomini deve essere stata presentata la CILAS e adottata la delibera assembleare per i lavori;
- per gli interventi diversi dai condomini deve deve essere stata presentata la CILAS;
- per le demolizioni e le ricostruzioni risulti presentato il titolo abilitativo;
- per gli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus casa risulti presentato il titolo abilitativo per manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia;
- per l’edilizia libera risultino iniziati i lavori, o in caso contrario sia stato sottoscritto un preventivo, o versato un acconto
Oltre alle condizioni appena descritte, la cessione del credito sarà ancora possibile solo nel rispetto dei requisiti definiti dal Dl n.39/2024 ovvero:
- entro il 29 marzo 2024 devono risultare avviati i lavori agevolati dal bonus e risulti il pagamento della spesa relativa sostenuta documentata da fattura;
Le eccezioni al Dl 39/2024
Superbonus – Gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge potranno ancora utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura legati al Superbonus 110% rafforzato con sismabonus. La deroga si applica nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Barriere architettoniche – In questo caso si deve far riferimento anche al Dl n.212/2023 che ha modificato la tipologia di interventi che possono usufruire del bonus ed anche le opzioni alternative alla detrazione diretta. Nel 2024 è possibile cedere il credito maturato solo se entro il 29 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessario, o risultino avviati i lavori documentati da un accordo vincolante o da un acconto già versato.
Se le spese non sono state sostenute entro il 30 marzo 2024 non si ha diritto allo sconto in fattura o cessione.
IACP e ONLUS – L’articolo 1 del Dl n.39/2024 stabilisce un regime transitorio per gli IACP e le Onlus per utilizzare la cessione del credito a patto che entro il 29 marzo 2024 risulti:
- presentata la Cila in caso di lavori legati all’Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico effettuati da soggetti diversi dal condominio;
- adottata la delibera assembleare e presentata la Cila in caso di lavori legati all’Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico effettuati dal condominio;
- presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessario per lavori di demolizioni e ricostruzione;
- iniziati i lavori oppure sia stato stipulato un accordo vincolante.
Quali Banche accettano la cessione del credito 2024?
E’ di pochi giorni fa l’annuncio di Poste che ha deciso di chiudere la piattaforma di acquisto dei crediti a causa dei molteplici paletti inseriti per gli istituti finanziari dal Dl n.39/2024.
A fine 2023 risultano ancora attive le piattaforme di acquisto di:
- Intesa Sanpaolo
- BPER Banca
- Sparkasse
- Unicredit
- Credit Agricole
Risulta ancora possibile inoltre usufruire dei marketplace come:
- SiBonus
- Finanza.Tech,
- Girocredito,
- Innova Credit,
- FederBonus.
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