Il debitore esecutato non ha alcun diritto soggettivo a prestare il proprio consenso alla procedura di estinzione anticipata del giudizio. E’ quanto emerge dall’ordinanza del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Civile di Rovigo del 14 luglio 2016.
Il caso vedeva un creditore richiedere la sospensione di una esecuzione immobiliare, secondo quanto disposto dall’art. 624-bis c.p.c., posto che, procedendo alla vendita dell’immobile del debitore esecutato in un momento futuro, ovvero superata la crisi del settore immobiliare, sarebbe stato possibile ricavare un risultato economicamente più vantaggioso.
Il creditore impugnava l’ordinanza con la quale era stata disposta l’estinzione anticipata del giudizio, ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., in particolare contestando che il Giudice avesse disposto l’estinzione anticipata del procedimento non tenendo conto del diritto del debitore ad essere sentito.
Dal punto di vista normativo, in effetti, l’art. 624-bis c.p.c. prevede il diritto, per il debitore, di essere sentito, ma la norma non dispone espressamente che il medesimo debba prestare il suo consenso per poter procedere alla sospensione dell’esecuzione. Come evidenziato dai giudici, le ragioni che stanno alla base di siffatta scelta normativa sono da ricondurre nel fatto che dalla sospensione non deriverebbe tout court alcun vantaggio per il debitore, dal fatto che la sospensione è sempre revocabile e dalla constatazione che, qualora si procedesse alla vendita ad un prezzo ulteriormente ribassato, distante dalla valutazione originaria, si estinguerebbe solo una minima parte del debito dell’esecutato, privandolo dell’abitazione in mancanza di un reale beneficio.
Afferma il giudice che “l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 624-bis c.p.c., è subordinata alla valutazione discrezionale del Giudice sull’opportunità di sospendere l’esecuzione, con ciò ribadendosi l’inesistenza di un diritto del creditore alla concessione del provvedimento e la necessità che l’autorità giudiziaria contemperi le ragioni della parte con quelle del processo”.
Al tempo stesso, l’art. 164-bis disp. att. c.p.c., non si esprime in merito alla necessità di audizione del debitore prima di procedere alla dichiarazione di estinzione anticipata, in tal modo prescindendo dalla posizione di quest’ultimo e delimitando il diritto alla prosecuzione del procedimento in eterno, in ottemperanza alle esigenze di ragionevole durata del procedimento. In altre parole, la ratio della norma è da rinvenire nell’esigenza di definire in tempi congrui le procedure esecutive che possano garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni del creditore.
Nella fattispecie, non solo il creditore non faceva riferimento alcuno alla sussistenza di una trattativa con la parte debitrice, ma fondava la propria richiesta solo sulla impossibilità di conseguire un risultato economico vantaggioso dalla vendita dell’immobile esecutato, in considerazione della crisi economica del settore immobiliare.
Tale considerazione, unita a quella per cui il procedimento in oggetto durava da più di cinque anni, ha fatto sì che il Giudice procedesse a dichiarare l’estinzione del procedimento.
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