Si può annullare il debito per una cartella esattoriale prescritta anche se è passato molto tempo dalla sua notifica e se questa non è stata impugnata?
La prescrizione è la principale causa di annullamento dei debiti fiscali. Ma come si può fare valere se i termini per ricorrere contro la cartella sono ormai decorsi? A spiegare come cancellare una cartella per prescrizione dopo la sua notifica è stata la Cassazione con l’ordinanza n. 18152/2024. Cerchiamo, dunque, di comprendere meglio come bisogna agire per cancellare un vecchio debito con Agenzia Entrate Riscossione e, più in generale, con il fisco (anche quello degli enti locali).
Quanto tempo per opporsi a una cartella esattoriale?
Se un contribuente riceve una cartella esattoriale che ritiene viziata e quindi illegittima, ha il dovere di impugnarla entro termini di decadenza definiti dalla legge:
- 30 giorni se la cartella è relativa a multe stradali o altre sanzioni amministrative;
- 40 giorni se la cartella riguarda contributi Inps o Inail;
- 60 giorni in tutti gli altri casi come, ad esempio, imposte e tasse.
Una volta scaduti tali termini, la cartella diventa definitiva e l’eventuale vizio si sana: non è pertanto più possibile farlo valere in un momento successivo.
Quando si prescrivono le cartelle esattoriali?
I termini di prescrizione delle cartelle dipendono dal tipo di tributo in esse richiesto. In linea generale:
- le cartelle per imposte dovute allo Stato si prescrivono in 10 anni (ad es. Irpef, Iva, registro, ecc.). Le relative sanzioni e gli interessi si prescrivono in 5 anni;
- le cartelle per imposte dovute a Comuni, Regioni e Province si prescrivono in 5 anni (ad es. Imu, Tari). Anche in tale ipotesi, le sanzioni e gli interessi applicati a tali somme si prescrivono prima, ossia dopo 5 anni;
- le cartelle per multe stradali, sanzioni amministrative, tributarie o penali si prescrivono in 5 anni;
- le cartelle per contributi previdenziali dovuti all’INPS o assistenziali dovuti all’INAIL si prescrivono anch’esse in 5 anni;
- le cartelle per bollo auto si prescrivono in 3 anni.
Come far valere la prescrizione?
La prescrizione opera automaticamente
. Basta cioè il semplice decorso del tempo. Non è necessaria la dichiarazione di un’autorità o di un giudice. Pertanto, una volta decorso il tempo sopra indicato, il debito decade. È chiaro però che l’intervento del giudice è necessario laddove, nonostante la prescrizione, l’Esattore notifichi un successivo atto: quest’ultimo andrà contestato per intervenuta prescrizione.
Leggi sul punto Cartelle in prescrizione: decadono automaticamente?
Si può far valere la prescrizione dopo la notifica della cartella esattoriale?
Ipotizziamo il caso in cui venga notificata una cartella esattoriale per un debito ormai prescritto (ad esempio una cartella per una multa di 7 anni prima o per un bollo vecchio di 4 anni). Il contribuente però non si oppone: non impugna la cartella e lascia così che diventi definitiva. Ci si è chiesto se il debitore possa comunque far valere la prescrizione in un momento successivo, ad esempio al ricevimento dell’intimazione di pagamento, del preavviso di fermo o di ipoteca oppure, in ultimo, in caso di pignoramento. La risposta fornita dalla Cassazione è stata affermativa: l’ordinanza n. 18152/2024 sancisce infatti che
l’eccezione di prescrizione funziona come un’opposizione all’esecuzione che, ai sensi dell’articolo 615 del cod. proc. civ., può essere eccepita in qualsiasi momento dell’esecuzione forzata.
In buona sostanza, non importa se la cartella esattoriale si è “consolidata” divenendo definitiva: se il credito fatto valere dal Fisco è insussistente proprio perché sono decorsi i termini della prescrizione, il contribuente può opporsi in qualsiasi momento.
Le cose vanno diversamente invece se la prescrizione si forma dopo la notifica della cartella esattoriale. Si pensi al caso di un soggetto che riceva un avviso di pagamento dopo 12 anni dalla precedente consegna della cartella esattoriale. In questo caso non è possibile ricorrere contro la cartella stessa, poiché i termini per l’impugnazione sono ormai decorsi (come abbiamo visto sopra sono di 30, 40 o 60 giorni). Né è possibile – stabilisce la legge – contestare l’estratto di ruolo ricevuto dall’Agente della Riscossione. Cosa bisogna fare allora? Si deve attendere il successivo (ed eventuale) atto dell’Agente della Riscossione e impugnare quest’ultimo per intervenuta prescrizione. Così, ad esempio, se il contribuente dovesse ricevere una intimazione di pagamento (ossia una “cartella esattoriale rinnovata”), un preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca, o ancora un atto di pignoramento potrebbe opporsi a questi ultimi. In tale sede, dovrà dedurre che tra la notifica del nuovo atto e della precedente cartella sono decorsi i termini di prescrizione.
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