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La vicenda. Preso atto che i numerosi solleciti di interventi di ripristino di un immobile pericolante non hanno sortito alcun effetto, un Comune è costretto ad intervenire ed ad eseguire le relative opere di ripristino.

Successivamente l’ente, con decreto ingiuntivo, chiede pro-quota ai comproprietari dell’immobile il pagamento della relativa spesa.

Uno dei comproprietari si oppone al decreto ingiuntivo sostenendo che la somma pretesa dal Comune non sarebbe a lui imputabile ribadendo di aver sempre manifestato la volontà di provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile ordinata dal Comune, e i relativi interventi non erano stato mai effettuati in considerazione del disinteresse manifestato dal condòmino di maggioranza.

L’opponente, inoltre, a sostegno dell’opposizione ha eccepito che durante l’esecuzione dei lavori da parte dal Comune non era stata adottata alcuna misura per la protezione dell’immobile dagli agenti atmosferici e, tale circostanza aveva causato il crollo della volta del locale, puntualizzando inoltre che anche il costo delle opere per il recupero dell’edificio vicino, consistente nel puntellamento dell’area di sedime, era stato ingiustamente posto a suo carico.

L’ingiunto, inoltre, si lamenta del fatto il decreto ingiuntivo opposto chiedeva a tutti i condomini in solido il pagamento della somma di ben sessantanovemila euro quale corrispettivo della somma spesa dall’ente per l’esecuzione dei lavori in questione, anziché richiedere ad ognuno la quota corrispondente ai millesimi di proprietà.

Infine, con domanda riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti (crollo della volta) a fronte delle negligenze del Comune durante l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’edificio.

Il Comune si è costituito negando ogni addebito, ribadendo la piena legittimità della somma richiesta per i lavori di ripristino eseguiti, nonché ù la corretta esecuzione degli stessi senza aver causato alcun danno ulteriore all’immobile già in condizioni precarie.

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La sentenza. Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 64 del 15 gennaio 2018 accoglie parzialmente l’opposizione soffermandosi sulla legittimità della spesa effettuata dal Comune per il ripristino dell’immobile pericolante e sull’irrilevanza, nella mancata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dello stabile da parte dei comproprietari, dell’atteggiamento ostativo di uno di costoro quale motivazione che giustificherebbe l’inadempimento dell’obbligo dell’opponente di partecipare alla spesa.

A tal proposito, osserva la sentenza che “è irrilevante che, rispetto all’ordine di messa in sicurezza imposto dal Comune per oltre un trentennio a tutti i comproprietari, l’opponente si sia dichiarato disposto all’esecuzione delle opere, non essendo di fatto avvenuto alcun adempimento spontaneo degli ordini sindacali“.

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Rileva il Giudicante che l’opposizione del condòmino di maggioranza all’esecuzione degli interventi necessari per il ripristino dell’immobile pericolante non assume alcuna rilevanza, dato che l’ordinamento predispone strumenti idonei predisposti dal legislatore per l’amministrazione di un bene in comune, come la nomina di un amministratore giudiziale, in caso di inerzia dei condomini, soluzione questa che lo stesso opponente non ha mai adottato al fine di superare i conflitti con gli altri comproprietari.

Pertanto, nel caso di specie, considerando l’inerzia dimostrata da tutti i comproprietari, che erano stati destinatari della prima ordinanza sindacale di ripristino nel lontano 1980 in seguito ai danni prodotti dal terremoto, il Comune ha legittimamente provveduto ad eseguire gli interventi necessari ad evitare che l’edificio pericolante potesse causare danni alla collettività.

Chiarito tale aspetto, a conferma della legittima pretesa del credito vantato dal Comune, la sentenza si riporta ad un precedente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell’amministrazione trovano fondamento nell’esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all’esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo; in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all’ordine dell’autorità, l’obbligazione di rimborsare all’amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo.

Ne consegue che il diritto dell’amministrazione al rimborso della spesa che ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale, essendo regolato dalle comuni norme sui diritti di credito, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell’avvenuta esecuzione in danno del privato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione del proprietario di un immobile all’ingiunzione, richiesta nove anni dopo l’ordinanza comunale, relativa al rimborso delle spese per l’esecuzione d’ufficio di opere urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 25-05-2007, n. 12231)

Pertanto il diritto di credito vantato dal Comune che ha ad oggetto le spese di esecuzione diretta sostenute dall’ente a fronte dell’inerzia dei condomini all’ordinanza sindacale di messa in sicurezza dell’immobile “… costituendo posta creditoria distinta rispetto alle ordinarie spese condominiale integra un comune credito pecuniario a carico di soggetti tutti egualmente inadempienti a fronte dell’ordine dell’autorità e, pertanto, ex art. 1294 c.c., in solido obbligati, salvo il riparto pro-quota nel riparto interno fra condebitori“.

Per quanto riguarda il costo sostenuto dal Comune per il ripristino dell’edificio adiacente a quello di proprietà dell’opponente la sentenza, invece, ha parzialmente accolto l’opposizione modificando l’importo della somma oggetto di ingiunzione dalla quale, quindi, deve essere detratta la somma necessaria per i lavori di ripristino dell’edificio vicino a quello dell’opponente.

Non ha trovato accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei presunti danni che l’edificio avrebbe sopportato a causa della non corretta esecuzione dei lavori da parte del Comune.

In conclusione, quindi, i comproprietari dell’edificio pericolante sono obbligati in solido al pagamento della somma spesa dal Comune per il ripristinoe, non possono giustificare il loro inadempimento sostenendo che i lavori non erano stati mai eseguiti a causa dell’opposizione del condomino di maggioranza.

 

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