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Durata del pignoramento in banca: le due ipotesi a seconda che il conto serva per l’accredito dello stipendio o della pensione oppure venga utilizzato per altre finalità.

Tutto finisce, ma alcune cose durano più a lungo di altre. In materia di debiti ed esecuzioni forzate, non tutti i pignoramenti hanno la stessa durata. Ad esempio, i pignoramenti immobiliari sono quelli più lunghi: a volte trascorrono così tanti anni che, nel frattempo, le parti riescono a trovare un accordo.

Molto più veloci sono i pignoramenti di beni mobili e di crediti presso terzi. A quest’ultimo riguardo, quando finisce un pignoramento sul conto corrente? Tutto dipende dal tipo di conto corrente e dall’entità del debito. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Come avviene il pignoramento sul conto corrente

Il pignoramento sul conto corrente viene anticipato dalla notifica di un atto di precetto, un invito a pagare entro massimo 10 giorni. Il precetto va notificato una seconda volta se, dopo 90 giorni, il pignoramento non è stato avviato: tale infatti è il suo termine di efficacia.

Dopo di ciò, su richiesta dell’avvocato del creditore, l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento del conto corrente sia alla banca, sia al debitore. La legge non dice a chi debba arrivare prima tale atto ed è del tutto indifferente che l’ufficiale giudiziario lo consegni anticipatamente alla banca e solo dopo al debitore. Sicché, il correntista potrebbe venire a conoscenza del blocco del conto dopo che questo è stato già attuato.

Una volta notificato il pignoramento del conto corrente la banca impedisce al debitore il prelievo delle somme pignorate. Sicché, se questi dovesse fare un estratto conto al bancomat, si accorgerebbe che sul conto ci sono somme inferiori rispetto a quelle effettivamente depositate. La verità è che tali denari sono stati bloccati in attesa che il giudice ne ordini il versamento al creditore. Tale ordine avviene nel corso di un’udienza, la cui data è indicata nell’atto stesso di pignoramento, ed a cui il debitore ha diritto di partecipare per controllare che tutto sia in regola ed, eventualmente, per presentare opposizione.

Quanto dura il pignoramento sul conto corrente dello stipendio o della pensione?

Se il pignoramento viene effettuato sul conto ove vengono accreditati lo stipendio o la pensione, il pignoramento può avere ad oggetto solo:

  • quanto alle somme già depositate in banca alla data di notifica del pignoramento, la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, ad oggi, circa 1.404.30 euro (l’importo viene aggiornato annualmente). Così, tanto per esemplificare, se sul conto sono presenti risparmi per 1.000 euro, tali somme non sono pignorabili. Se invece sul conto ci sono risparmi per 2.000 euro, il blocco riguarderà solo 595,70 euro (pari alla differenza tra 2.000 e 1.404,30);
  • quanto alle somme che verranno versate successivamente, a titolo di mensilità dello stipendio o della pensione, il pignoramento avverrà mensilmente nella misura di un quinto per ciascuno di questi importi.

Pertanto, in tali casi, il pignoramento dura fino a quando il debito non viene completamente estinto. Potrebbe durare, in teoria, anche per anni.

Come evitare che il pignoramento prosegua?

Nulla esclude che, nelle more del pignoramento, il debitore apra un nuovo conto e chieda al datore o all’Inps di accreditare le relative mensilità su tale secondo conto. In tal caso il precedente pignoramento resta formalmente in vita ma il creditore non si vedrà accreditare nulla. Non è però da escludere che il creditore, facendo una verifica tramite l’Anagrafe dei conti correnti (dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale), si accorga del nuovo conto.

Il debitore che si dimetta dal lavoro o che venga licenziato interromperà di fatto il pignoramento del conto. In tal caso potrà chiedere che il conto venga chiuso previa rinuncia, da parte del creditore, al pignoramento in atto, onde evitare di continuare a pagare spese e commissioni sul conto inutilizzato.

Quando finisce il pignoramento sul conto negli altri casi?

Se il conto corrente è destinato ad accreditare somme diverse dallo stipendio o dalla pensione oppure somme di origine mista (stipendio, pensione, canoni di locazione, proventi da attività extralavorative, secondo lavoro autonomo, ecc.), il pignoramento ha vita più breve.

Difatti, in questi casi, dopo che l’atto di pignoramento viene notificato in banca, questa procede al blocco del conto per un importo pari al credito fatto valere. Se le somme presenti sul conto sono insufficienti a soddisfare il creditore, tutti i successivi accrediti che dovessero arrivare sul conto saranno anch’essi bloccati dalla banca.

Dopo di ciò, si terrà l’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, alla data indicata nell’atto stesso di pignoramento. La banca, nel frattempo, avrà inviato una Pec o una raccomandata all’avvocato del creditore dichiarando l’entità delle somme presenti nei propri forzieri di proprietà del debitore: ossia quanto questi ha in deposito sul conto.

A quel punto si profilano due possibilità:

  • se la dichiarazione dovesse essere negativa, nel senso che la banca dichiara che non vi sono somme dovute al correntista pignorato, il pignoramento si chiude definitivamente e il conto viene sbloccato. Pertanto, il correntista ne riprende la totale disponibilità e potrà continuare ad effettuare le normali operazioni;
  • se la dichiarazione dovesse essere invece positiva, nel senso che la banca dichiara che sul conto sono presenti delle somme, il giudice ne ordina il versamento in favore del creditore nei limiti del pignoramento. Fatto ciò, il pignoramento si chiude definitivamente anche se le somme dovessero essere inferiori al credito azionato. Naturalmente, nulla vieta al creditore di effettuare un secondo pignoramento laddove non sia stato soddisfatto per l’intero, cosa però che avviene di rado. Anche in questo caso, con la chiusura del pignoramento, il conto viene sbloccato e torna nella completa disponibilità del debitore.

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