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Limitazioni probatorie valevoli per il contratto; ammissibilità della deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite codicistico; l’estinzione del credito.

Estinzione dell’obbligazione per remissione del debito

Nel caso in cui sia pronunciata una sentenza esecutiva nei confronti di un soggetto non più esistente al momento della pronuncia, il debitore il quale intenda sostenere che l’obbligazione dedotta in giudizio si sia estinta per remissione del debito prima della pronuncia di condanna ha l’onere di impugnare quest’ultima con le forme ordinarie; la suddetta deduzione è invece inammissibile in sede di opposizione all’esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto.

Cassazione civile sez. III, 22/12/2021, n.41263

Remissione del debito: caratteristiche

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun’altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito.

Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36636

Remissione del debito per spese di giustizia

In tema di remissione del debito per spese di giustizia, ai fini dell’accertamento del requisito delle disagiate condizioni economiche possono essere valorizzate le sentenze di condanna passate in giudicato dalle quali desumere, seppur approssimativamente, il valore complessivo dei profitti illeciti prodotti e, con esse, la presumibile situazione reddituale o economica del soggetto obbligato.

Cassazione penale sez. I, 03/11/2021, n.45220

Presupposti per la remissione del debito

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l’istanza di remissione del debito sulla base della sola constatazione di un illecito disciplinare, commesso quasi dieci anni prima della presentazione dell’istanza, omettendone la comparazione con la condotta complessiva del condannato).

Cassazione penale sez. I, 26/03/2021, n.28257

Domanda di remissione del debito

La decisione sulla domanda di remissione del debito delle spese di procedimento e mantenimento in carcere, a norma dell’art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (già art. 56 ord. pen.), è condizionata all’espiazione di un congruo periodo di pena, tale da consentire una valutazione ai sensi dell’art. 30-ter, comma 8, ord. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rimessione del debito fondata sulla sola considerazione di un unico procedimento disciplinare a carico del detenuto, risalente al 2015 e sfociato nell’irrogazione di una sanzione disciplinare, senza alcuno specifico apprezzamento nè della vicenda disciplinare in sé, né del successivo periodo di detenzione).

Cassazione penale sez. I, 05/03/2021, n.17808

La prova del pagamento del debito

In forza del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., la prova del pagamento (così come della remissione del debito) soggiace alle medesime limitazioni probatorie valevoli per il contratto, ispirate ad un giudizio di generale sfiducia dell’ordinamento verso la prova non documentale.

Tribunale Palermo sez. II, 25/05/2020

Remissione del debito: cos’è?

Poiché ai sensi dell’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7940

Risarcimento danni per inumana detenzione

Nel giudizio introdotto ai sensi dell’articolo 35- ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975, il ministero della Giustizia, convenuto dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, no può opporre in compensazione, il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento fintanto che non si sia consumata la facoltà dell’interessato di chiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione del procedimento previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il controcredito della pubblica amministrazione non è certo ed esigibile.

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n.31552

Rinuncia tacita e comportamento concludente del titolare

L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, la quale aveva ritenuto che l’amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell’incarico e anche nell’anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento).

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, n.24139

L’avvenuto riconoscimento di debito

E’ ammissibile la prova per via testimoniale dell’avvenuto riconoscimento di debito, in quanto i limiti stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt. 2721 e ss. c.c., concernono il ‘contratto’ nell��accezione tecnica precisata dall’art 1321 c.c., e pertanto, all’infuori delle ipotesi espressamente previste dall’art 2726 c.c. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale – come il

riconoscimento del debito e il pagamento – in forza della disposizione dell’art 1324 cod. civ., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.

Tribunale Lucca, 06/07/2018, n.1095

Il carattere neutro della causa remissoria

In tema di remissione del debito, il carattere neutro della causa remissoria, secondo la previsione tipica dell’art. 1236 c.c., comporta che la relativa ricostruzione è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice di merito, perché si fonda sulla valutazione di elementi fattuali.

Ne consegue che, in difetto di specifiche censure, diverse dalla semplice contrapposizione di una lettura diversa da quella data dal giudice di merito, va confermata la sentenza che abbia qualificato come remissione di debito a titolo gratuito, come tale inefficace nei confronti del fallimento, la lettera con cui il creditore fallito abbia dispensato il debitore dal pagamento del saldo della cessione di azienda.

Cassazione civile sez. III, 07/05/2007, n.10293

Volontà di remissione: presupposti

La remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza del debito.

Peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2006, n.16125

Remissione del debito: richiede una forma solenne?

La remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un’espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

Cassazione civile sez. I, 18/05/2006, n.11749

L’insussistenza della remissione del debito

Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento da parte del danneggiato unitamente ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, con unico difensore, contro il conducente dell’altro veicolo, non implica una remissione tacita del debito nei riguardi del corresponsabile del danno (con derivante impossibilità di esigere dal secondo conducente obbligato l’intero credito, dovendosi da questo detrarre la quota corrispondente al debito rimesso all’altro condebitore ai sensi dell’art. 1301 c.c.), poiché la volontà di rimettere il debito non può presumersi, ma deve emergere da un comportamento concludente che riveli in modo univoco l’intenzione del creditore di non avvalersi del credito.

(Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso e confermando la sentenza di merito impugnata enunciando il riportato principio, ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di appello che aveva ravvisato l’insussistenza della remissione del debito, rilevante agli effetti di cui all’art. 1301 c.c., nella intervenuta rinuncia agli atti del giudizio – o, comunque, ad una domanda – nei confronti di uno dei possibili corresponsabili del sinistro).

Cassazione civile sez. III, 12/09/2005, n.18090

L’ipotesi del pagamento e della remissione del debito

La domanda di assegnazione in proprietà di alloggi dello Iacp (subentrato alla Gescal) ex art. 29 della legge n. 60 del 1963 è atto unilaterale a contenuto patrimoniale, che come tale non rientra tra gli atti per i quali la prova testimoniale è inammissibile ex art. 1721 c.c., nè ad esso può estendersi il divieto posto dall’art. 2726 c.c. per l’ipotesi del pagamento e della remissione del debito, atteso che l’art. 1324 c.c. estende agli atti tra vivi a contenuto patrimoniale l’applicabilità solamente delle norme – in quanto compatibili – che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.

Cassazione civile sez. III, 12/03/2005, n.5468

Ammissibilità della prova testimoniale

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli art. 2721 ss. c.c. concernono il “contratto” nell’accezione tecnica precisata dall’art 1321 c.c., e pertanto, all’infuori delle ipotesi espressamente Previste dall’art 2726 c.c. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale – come il riconoscimento del debito e il pagamento – in forza della disposizione dell’art 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2003, n.10989

L’eccezione di estinzione del credito

L’eccezione di estinzione del credito per rinunzia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d’ufficio, e che non sono ammissibili se proposte per la prima volta in grado di appello. Ne consegue che qualora il giudice di appello dichiari l’estinzione del credito per remissione sebbene la relativa eccezione non sia stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado si è in presenza di un “error in procedendo” che, quale ragione della cassazione della sentenza impugnata, rende logicamente irrilevante l’esame di tutte le altre censure.

Cassazione civile sez. lav., 09/02/1999, n.1110

Pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite

Poiché ai sensi dell’art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Cassazione civile sez. II, 25/05/1993, n.5884

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