Nella seduta del 23 febbraio scorso, il Cnf ha approvato la nuova norma deontologica sull’equo compenso: l’avvocato non potrà concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato nel rispetto dei parametri forensi. La violazione sarà sanzionata con la censura. Punito con l’avvertimento l’avvocato che non informa il cliente che il compenso deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge a pena di nullità della pattuizione.
In vigore dal 20 maggio 2023, la Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso impone ai Consigli nazionali degli Ordini di introdurre specifiche previsioni deontologiche finalizzate a sanzionare la violazione da parte del professionista dell’obbligo di convenire e preventivare un compenso giusto, equo e proporzionato e la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente (nei rapporti in cui la convenzione, il contratto o l’accordo sia predisposto esclusivamente dal professionista,) del fatto che il compenso deve rispettare a pena di nullità della pattuizione i criteri stabiliti dalle disposizioni sull’equo compenso.
In ottemperanza dunque alle previsioni della Legge n. 49/2023, il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 23 febbraio scorso ha approvato una nuova norma deontologica, che sarà introdotta all’art. 25 bis della Legge professionale. La formulazione prevede il divieto per l’avvocato di concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi.
La violazione della norma, spiega il Comunicato del CNF, comporterà l’applicazione in sede disciplinare della sanzione della censura. L’altro obbligo deontologico, previsto dal nuovo art. 25 bis (testo in calce), impone all’avvocato, nei casi in cui stipuli una qualsiasi forma di accordo con il cliente, di avvertirlo per iscritto che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, a pena di nullità della pattuizione. In caso di violazione di questa seconda previsione, l’avvocato sarà passibile di avvertimento.
Il testo del nuovo art. 25 bis, elaborato dalla Commissione deontologica del CNF era stato inviato, come previsto dalla Legge forense, ai Consigli dell’Ordine degli avvocati per la necessaria consultazione, ed è stato approvato in via definitiva nella seduta del 23 febbraio scorso, accogliendo alcune integrazioni inviate dai COA.
Per l’entrata in vigore delle nuove regole deontologiche è necessario attenderne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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