Sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio.
L’ordinanza di demolizione per un abuso edilizio sul quale pende la richiesta di condono edilizio può essere emanata solo al termine della procedura di verifica della possibilità di sanatoria
Lo afferma il Tar Catania con la sentenza 2350/2024, che ha accolto il ricorso dei proprietari di una casa abusiva – poi venduta, peraltro – per la quale era stata presentata istanza di sanatoria ai sensi del condono del 1994.
L’ordinanza di demolizione in pendenza di sanatoria
Secondo i ricorrenti, il comune ha adottato l’ordine di demolizione impugnato senza aver precedentemente comunicato l’avvio del relativo procedimento amministrativo, con violazione delle garanzie partecipative a danno dei ricorrenti.
Nell’ingiunzione a demolire viene fatto riferimento a una “Proposta di emissione dell’Ordine di Demolizione e Ripristino dello Stato dei Luoghi” dell’Unità Repressione ed Abusivismo del Comune, la quale non sarebbe stata mai notificata o comunicata ai ricorrenti.
Ove notiziati dell’avvio del procedimento, continuano i ricorrenti, quest’ultimi avrebbero potuto produrre copia dell’istanza di condono presentata dai propri danti causa e afferente l’immobile, influendo sul contenuto del provvedimento finale.
Ma la parte interessante è quella dove si asserisce che il provvedimento è illegittimo in quanto l’istanza di condono relativa all’immobile per cui è causa non è stata ad oggi ancora esitata dal Comune intimato.
Nello specifico, viene rilevata la presunta violazione dell’art. 38 della L. 47/1985, ai sensi del quale “La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’art. 31, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’art. 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.
In pendenza del procedimento relativo alla predetta istanza, secondo la prospettazione dei ricorrenti l’Ente comunale non avrebbe potuto adottare l’ordinanza di demolizione impugnata.
Abusi edilizi: il comune non può ordinare la demolizione in pendenza di sanatoria
La presentazione di un’istanza di sanatoria comporta due limiti operativi distinti: qualsiasi opera eseguita sull’abuso edilizio è abusiva a sua volta, mentre qualsiasi atto che abbia un effetto demolitorio sulle opere oggetto della domanda di sanatoria non esaminata è illegittimo.
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Non si può demolire prima di aver terminato la procedura sull’istanza di condono
Il TAR da ragione ai ricorrenti, in quanto costituisce affermazione consolidata in giurisprudenza quella per cui “sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l’art. 44, ultimo comma, della l. 28 febbraio 1985 n. 47 dispone che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi. Nei medesimi termini, l’art. 38 l. 47 cit. prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative. Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione” (ex multis, Cons. Stato sez. VI, 22.01.2024, n. 704; Cons. Stato, Sez. VI, 15.01.2021, n. 488).
Il Comune procedente, pertanto, ha l’obbligo di definire l’istanza di condono e, solo all’esito della reiezione di essa, può ordinare la demolizione.
Tale regola opera anche nel caso di specie, nel quale non sussistono i presupposti per ritenere che il manufatto oggetto di demolizione sia radicalmente diverso da quello della domanda di condono edilizio, in quanto ampliato e modificato nella sua consistenza e destinazione d’uso o nella sua originaria identità e assorbito attraverso l’esecuzione di ulteriori e rilevanti lavori; in presenza di tale “radicale diversità”, viceversa, l’opera sarebbe demolibile anche in pendenza dell’istanza di sanatoria (cfr. Cons. Stato sez. VI, 22.01.2024, n. 704).
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