Il Mediocredito Centrale, ente gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge 662/96, ha emanato due circolari per chiarire il modo in cui funziona il Fondo stesso.
Questo strumento permette alle piccole e medie imprese di accedere a una garanzia pubblica fino all’80%, in alcuni casi gratuita, che facilita l’accesso al credito bancario, soprattutto nei casi in cui l’impresa non abbia la forza di fornire proprie garanzie a copertura dell’intero finanziamento richiesto. La garanzia interviene su finanziamenti a fronte di investimenti, ma anche per la liquidità aziendale.
La prima circolare, la numero 655/2013, spiega che il Mcc prende atto di quanto previsto dall’Accordo per il credito 2013, che prevede la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012 e nuove misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. Le imprese che vorranno sospendere i propri finanziamenti garantiti, potranno farlo, contando sull’automatico prolungamento della garanzia stessa. La seconda circolare (656/2013) bacchetta invece gli istituti finanziari che sarebbero in alcuni casi responsabili di non attenersi alle regole del Fondo per ciò che riguarda la liquidazione delle perdite derivanti da debitori inadempienti. Ricordando i procedimenti e le tempistiche da seguire per la richiesta di liquidazione. Lo scopo è quello di dissuade gli istituti finanziari dall’intentare cause giudiziarie senza aver atteso i tempi regolamentari.
La proroga della validità della garanzia del Fondo dovuta alla sospensione del rimborso del finanziamento per 12 mesi, non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva, da parte delle imprese richiedenti. Il Mcc concederà la proroga senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato. Per l’applicazione, sarà sufficiente una comunicazione di variazione della durata autorizzata dal soggetto finanziatore. Per questo è prevista la firma di un modulo che dovrà essere inviato compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’impresa beneficiaria del finanziamento. La banca dovrà effettuare la richiesta di proroga, entro sei mesi dalla data della delibera di allungamento, o sospensione, mediante posta (raccomandata con avviso di ricevimento) o per fax al numero 06-47915557 o tramite la procedura telematica. A seguito della trasmissione della richiesta, il Mcc provvede a variare la durata della garanzia del Fondo, senza bisogno di comunicare l’accoglimento della domanda, in quanto a seguito della circolare l’esito di approvazione è scontato e rientra in una procedura automatica. La circolare 655/2013 spiega, inoltre, che sarà consentita la presentazione di nuove richieste di intervento a fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata, non già garantite dal Fondo. Ciò significa che se l’impresa ha in corso un finanziamento non garantito dal Fondo di garanzia e decide di avvalersi dell’allungamento della durata previsto dall’accordo Abi, può accedere alla garanzia del Fondo in funzione di questa operazione.
La seconda circolare, la numero 656/2013, si concentra invece sui casi in cui l’impresa non riesca a rimborsare il finanziamento e la banca sia quindi costretta a rivalersi sul Fondo di garanzia. Il Mcc sostiene che alcune banche, nelle more della definizione del procedimento di liquidazione della perdita e senza attendere la conclusione dell’accertamento istruttorio e il conseguente provvedimento di liquidazione della perdita medesima, hanno avviato una procedura monitoria, chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo, ovvero hanno notificato una citazione in giudizio nei confronti del Fondo di garanzia. Il Mcc ha quindi colto l’occasione per ribadire le procedure e i tempi stabiliti dal regolamento del Fondo, sottolineando la necessità di seguire le procedure e stigmatizzando le banche che le ignorano adendo a via legali prima dei tempi previsti.
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