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Via libera dal Senato alla conversione del DL 39/2024 che, per effetto degli emendamenti approvati, restringe l’ambito d’applicazione dell’esenzione dal generale divieto d’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto da precedenti provvedimenti ad alcune specifiche categorie di contribuenti.

Le principali novità apportate in sede di conversione riguardano:

  • Superbonus e bonus casa;
  • Bonus R&S;
  • Transizione 5.0;
  • Contraddittorio;
  • Sugar e Plastic tax.

Sono, inoltre, previste deroghe per i comuni terremotati e le Onlus.

Superbonus e bonus casa

In materia di Superbonus, in virtù degli emendamenti approvati durante l’esame del DL al Senato, sono state introdotte alcune rilevanti novità, in quanto saranno “spalmate” le detrazioni in dieci anni prevedendo, al contempo, un taglio al bonus ristrutturazioni ed uno stop alle compensazioni per le banche.

Nel dettaglio, la norma introdotta restringe l’ambito d’applicazione dell’esenzione dal generale divieto d’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal DL 11/2023 ad alcune specifiche categorie di contribuenti.

Detta norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga.

Viene anche introdotta una norma che pone fine a delle eccezioni previste dal medesimo DL 11/2023, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

In virtù di quanto sopra esposto, le detrazioni relative a spese sostenute dal 2024 riguardanti il Superbonus, il bonus barriere architettoniche ed il Sismabonus saranno ripartite in dieci anni, anziché in quattro/cinque come sin qui previsto.

A tal proposito, è opportuno specificare che, la ripartizione in dieci anni, vale solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

Come sopra anticipato, è prevista una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici e s’introduce, altresì, un limite di spesa nell’applicazione della deroga in esame.

Si precisa, infatti, che la deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Bonus R&S

Le disposizioni del decreto in commento, introducono anche specifiche misure per il monitoraggio di alcuni crediti d’imposta per gli investimenti. In particolare, per usufruire dei crediti d’imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che s’intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.

Transizione 5.0

Nel corso dell’esame in sede di conversione è stata modificata anche la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, contenuta nel DL 19/2024. Per effetto delle modifiche introdotte:

  • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito d’imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025” – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
  • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al MIMIT, da quotidiana a mensile;
  • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento d’acconto in misura almeno pari al 20% del costo d’acquisizione;
  • si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni alle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

Disposizioni in materia fiscale per il contraddittorio

Con gli emendamenti approvati, il DL 39/2024 introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.

Nel dettaglio, si prevede che, le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 ed a quelli preceduti da un invito, ai sensi del D. Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data. A tali atti, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

È, altresì, previsto che, qualora l’Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali, prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, abbiano comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa, si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal c. 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine d’esercizio del contraddittorio).

Posticipate Sugar tax e Plastic tax

Sempre per effetto degli emendamenti al decreto introdotti in sede referente, si è provveduto a posticipare al 1° luglio 2026 (in luogo del 1° luglio 2024), la decorrenza dell’efficacia della Plastic tax.

È stata, altresì, posticipata al 1° luglio 2025 (in luogo del 1° luglio 2024), l’efficacia delle disposizioni istitutive della Sugar tax.

Entrambe le imposte sono state istituite dalla Legge di Bilancio 2020.

 

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