L’influencer che promuove online con continuità i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio, con tanto di obblighi ma anche di diritti. Nello specifico, se sono sotto accordo lavorativo, gli dovranno essere riconosciuti da parte dei datori di lavoro i contributi da versare a Enasarco.
Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 2615/24, che ha sottolineato come la promozione continuativa di prodotti per conto di un’azienda, effettuata attraverso i Social, è inquadrabile come rapporto di agenzia, presupponendo pertanto il versamento dei contributi previdenziali alla cassa degli agenti, ossia Enasarco.
Gli influencer, di fatto, svolgono attività promozionale di vendita con compenso, agendo attraverso i canali digitali, e la loro attività (se fatturata in modo continuativo) è assimilabile a quella degli agenti di commercio: entrambe le categorie, infatti, svolgono la loro attività in piena indipendenza e autonomia.
Come si dimostra la continuità? Con la data delle fatture, che nel caso in oggetto di rinovavano di anno in anno (nel caso di specie per tre anni, con importi fatturati persino per prestazioni di intermediazione commerciale).
Le scadenze di versamento sono quelle ordinarie. Per questa tipologia di pagamento contributivo, la sentenza conferma peraltro la prescrizione quinquennale dell’obbligo, con relativa decadenza della pretesa da parte del professionista in questione trascorso tale termine.
La decisione del Tribunale conferma quanto già messo in evidenza dalla FNAARC, l’Associazione degli agenti di commercio aderente a Confcommercio, che ha definito i punti in comune tra influencer e agenti di commercio, soprattutto per quanto riguarda la promozione delle vendite per uno o più brand.
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