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La sentenza n. 16341/2022 (testo in calce) scaturisce dal ricorso per cassazione, promosso da una Spa avverso l’ordinanza emessa dal Gip di Bari che, a seguito di opposizione all’originaria istanza dichiarata inammissibile, aveva rigettato la domanda di tutela della posizione creditoria – afferente la restituzione di somme derivanti dalla vendita di beni mobili conferiti in pegno – introdotta dalla società in questione con lo strumento dell’incidente di esecuzione: ciò, in quanto i predetti beni mobili erano stati sequestrati nell’ambito di un procedimento penale definito con sentenza di condanna e statuizione di confisca ex art. 240 bis c.p. a carico dei soggetti che avevano originariamente conferito i beni in pegno.

Secondo il giudice dell’esecuzione, il diritto di credito non poteva trovare riconoscimento, non potendosi ritenere applicabile la particolare disciplina dettata dal legislatore in tema di misure di prevenzione patrimoniali, contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss. (c.d. Codice Antimafia).

La società proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione e, in particolare, evidenziando, da un lato, come già la giurisprudenza di legittimità avesse in passato ritenuto applicabili le disposizioni in tema di tutela del credito contenute nel Codice Antimafia ai creditori incisi da confisca estesa penale, dall’altro, come, da ultimo, la legge 161/2017 avesse espressamente parificato le modalità di tutela del credito tra confisca di prevenzione e confisca estesa.

Esame Avvocato - Commentario Breve al Codice Penale - Complemento Giurisprudenziale


La sentenza

La Corte ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale e normativa idonea a suffragare la prospettazione in diritto coltivata dalla ricorrente circa la avvenuta parificazione di tutela tra i creditori incisi da confisca di prevenzione e creditori incisi da confisca penale (ex art. 12 sexies l. n. 356 del 1992, ora art. 240 bis c.p.).

Ha ricordato la Corte che, in materia di prevenzione, la tutela dei creditori è stata apprestata con l’intervento legislativo di attuazione della Legge Delega n. 136 del 2010, denominata Piano straordinario contro le mafie, vale a dire con il D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 ss., che, per un verso, ha stabilizzato i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.9/1999 ric. Bacherotti1, per altro verso, ha posto le basi per una progressiva espansione del sistema di tutela ad ambiti penalistici correlati, fra cui principalmente quello della confisca estesa (attuale art. 240 bis c.p.), in ragione delle analogie strutturali e funzionali di questa con la confisca di prevenzione (Corte Cost. n. 33 del 2018).

Ed invero alcune decisioni emesse in sede di legittimità, sin dal 2014, avevano esteso in via interpretativa la disciplina della tutela del credito prevista per la confisca di prevenzione alla confisca penale estesa: ciò avevano fatto, argomentando ex art. 1 comma 190 legge di stabilità n. 228 del 2012 che aveva riformulato il testo del comma 4-bis dell’allora vigente D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (oggi art. 240 bis c.p.), ed inserito il riferimento alla applicabilità immediata, in tale procedura di confisca, delle disposizioni “in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011”2

Orbene, anche se un altro filone giurisprudenziale si era espresso in senso contrario3, escludendo la praticabilità di un’applicazione analogica della disciplina contenuta nel Codice Antimafia, per il carattere di specialità, alla diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi,il contrasto ermeneutico è stato definitivamente risolto dalla L. n. 161 del 2017 (ritenuto applicabile alla vicenda in esame in quanto già vigente al momento della prima decisione emessa dal Gip) che ha riformulato il testo del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, espressamente includendo nel rinvio (al comma 4 bis) le disposizioni in tema di “tutela dei terzi” di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 ed elevando definitivamente ad unitarietà la disciplina del trattamento delle posizioni creditorie incise dalle diverse tipologie di confisca

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari.

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