In virtù delle regole del terzo condono edilizio, le opere abusive in aree soggette a specifici vincoli possono essere sanate solo se sono opere minori senza aumento di superficie e volume, e se rispettano le condizioni previste, incluso il parere dell’autorità competente per il vincolo.
La storia del terzo condono edilizio (opere concluse entro il 31 marzo 2003) in zona vincolata è irta di ostacoli: a differenza delle prime due sanatorie straordinarie datate 1985 e 1994, infatti, il DL 269/2003 ha operato un netto restringimento per l’ottenimento della sanatoria dove sono presenti vincoli, di qualsiasi natura essi siano.
Una bella ripassata delle regole ci aiuta a farla la sentenza 668/2024 dello scorso 18 marzo del Tar Salerno, inerente il diniego per ben tre istanze di condono edilizio, presentate nel 2004.
Ricordiamo, in primis, che a differenza della sanatoria odinaria (doppia conformità) dell’art.36 Testo Unico Edilizia, nel caso del condono edilizio non è richiesto l’accertamento di conformità ma si possono sanare opere realizzate entro una determinata data (nel caso del terzo condono il 31 marzo 2003).
Gli abusi edilizi del contendere
Si contestano svariati abusi: fabbricato a due livelli ad uso cantinato (piano seminterrato) e residenziale (piano terra), deposito-opificio ad un livello, capannone di circa 280 mq con struttura portante in acciaio con copertura in lamiera, altro capannone di circa 100 mq con struttura portante in acciaio con copertura in lamiera, pavimentazione esterna, collegamento trai due capannoni per altri 100 mq, altri ampliamenti di fabbricati.
Terzo condono edilizio: in zona vincolata vietati gli interventi maggiori che aumentano la volumetria
Gli “abusi maggiori” non sono mai sanabili con il terzo condono edilizio quando commessi in zone vincolate prima della realizzazione delle opere, indipendentemente dal tipo di vincolo.
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Terzo condono in zona vincolata: quando si prende la sanatoria? Le regole
Per quanto riguarda i ricorsi contro i dinieghi dei condoni, va notato che tutti e tre i rigetti sono stati basati sulla stessa motivazione, che richiama l’articolo 32, comma 27, lettera d), della Legge n. 326/2003 (di conversione del DL 269/2003).
Questa disposizione stabilisce che le opere abusive non possono essere sanate se sono state realizzate su terreni soggetti a vincoli imposti per la tutela di interessi idrogeologici, falde acquifere, beni ambientali e paesaggistici, parchi e aree protette, a condizione che questi vincoli siano stati istituiti prima della realizzazione delle opere, e che queste non siano conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.
I ricorrenti sostengono che le opere non sono in difformità con le disposizioni urbanistiche, e che ciò non è stato dimostrato né negli atti impugnati né nella memoria difensiva dell’amministrazione.
Questa argomentazione non regge, poiché si è consolidato l’orientamento secondo cui le opere abusive in aree soggette a specifici vincoli possono essere sanate solo se sono opere minori senza aumento di superficie e volume, e se rispettano le condizioni previste, incluso il parere dell’autorità competente per il vincolo.
Ne deriva che un abuso che comporta l’aumento di superficie e volume non può essere sanato.
Nel caso in esame, è emerso dagli atti e non è stato contestato che le opere abbiano comportato un aumento di volume e che siano soggette a vincoli specifici sull’area. Di conseguenza, la conformità alle norme urbanistiche e la non assolutezza dei vincoli risultano irrilevanti.
Pertanto, il motivo di diniego è valido e i dinieghi dei condoni sono legittimi. Di conseguenza, anche l’ordinanza demolitoria successiva è legittima, essendo connessa ai dinieghi.
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