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A seguito della Convenzione di New York e della modifica del Codice di procedura civile, la disciplina del lodo straniero nell’ordinamento italiano ha subito notevoli semplificazioni, rendendo più chiaro e celere l’iter che le parti devono seguire nel caso vogliano un riconoscimento di una pronuncia arbitrale pronunciata fuori dai confini nazionali[1].

Non ogni aspetto, tuttavia, è scevro da incertezze giurisprudenziali e dottrina.

Nella procedura di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri in Italia, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno sollevato una questione degna di attenzione ed approfondimento.: è possibile riconoscere provvisoria efficacia al lodo riconosciuto dalla Corte d’Appello ex art. 840 co. 2 c.p.c., pur se non sono ancora scaduti i 30 giorni per presentare opposizione? Detto in altri termini: può avere efficacia un lodo con un’opposizione pendente?

A tal proposito, il leading case nella giurisprudenza italiana è rappresentato, ancora oggi, da un’ordinanza del 9 luglio 1996[2] con cui la Corte d’Appello di Milano ha sostenuto che l’art. 840, prevedendo l’applicazione dell’art. 645 c.p.c. in caso di opposizione al decreto del Presidente di declaratoria d’efficacia del lodo, consenta non l’applicazione dell’art. 642 c.p.c. – in base al quale si sarebbe potuta affermare la provvisoria esecutività – bensì dell’art. 648 c.p.c., che consente alla parte opposta di ottenere, in sede di opposizione, la provvisoria esecuzione.

Ciò consentirebbe alla parte che vede contestato il riconoscimento del lodo estero quantomeno di chiedere l’esecutività dello stesso nel procedimento di opposizione senza, dunque, restare sfornita di tutela.

Tale modus operandi, inoltre, sarebbe confermato dall’art. 3 della Convenzione di New York,  secondo cui le spese di giustizia o le condizioni imposte per riconoscere un lodo straniero devono essere simili – se non identiche – a quelle previste per il medesimo procedimento in cui si discuta della pronuncia di un arbitro con sede in Italia.

Tale tesi cd. positiva (sostenuta, tra gli altri, da un autorevole maestro della procedura civile italiana come La China) si fonderebbe, inoltre, su varie argomentazioni: il concetto di efficacia sarebbe riassuntivo dell’esecutorietà e del riconoscimento; la mancanza di misura conservative in pendenza di opposizione, che giustifica la possibilità di chiedere l’esecutività del lodo, pena una palese lacuna di tutela; infine, un’assonanza con quanto scritto nella Convenzione di New York e, segnatamente, con l’intero sistema giurisdizionale di tutela italiano.

A contrario, si osserva, tuttavia, che l’art. 840 co. 3 prevede una serie di casi tassativi in cui una parte può opporsi all’esecuzione del lodo[3] cui si aggiungerebbe (a gravare ulteriormente l’onere per la parte opponente), la necessità di provare per iscritto l’esistenza di uno di tali fatti. Ora, la prova di una delle ipotesi del suindicato co. 3, renderebbe del tutto vana ed inutile la provvisoria esecutività, poiché, così facendo, sarebbe rigettabile direttamente il riconoscimento e l’esecuzione. Cadrebbe anche il collegamento con l’art. 648 c.p.c.

E, a tacer d’altro, non solo la medesima Corte d’Appello di Milano, l’anno precedente[4], aveva concluso in tale ultimo senso ma riserve erano state espresse anche dalla Corte d’Appello di Bologna. L’unico caso in cui si potrebbe concedere efficacia immediata al lodo straniero sarebbe, di conseguenza, secondo la dottrina il “grave pregiudizio nel ritardo[5]: nozione, tuttavia, vaga, suscettibile di variegate interpretazioni e non tipizzata in alcuna fattispecie.

Di fronte ad una situazione dottrinale e giurisprudenziale che presenta un’incertezza interpretativa evidente, dottrina e giurisprudenza, ad oltre vent’anni dall’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, paiono tuttora ancorate su posizioni antitetiche ed apparentemente inconciliabili. Tale cristallizzazione non ha portato ad un reale sviluppo della questione, che resta ancorato a suggerimenti e proposte de iure condendo.

Ciononostante si possono cogliere alcune sottigliezze e sfaccettature della novellata disciplina che sembrano far propendere per una diversa interpretazione che si ponga ad un’equa distanza da entrambe le tesi esposte. Innanzitutto gli artt. 839 ed 840 c.p.c sono stati previsti da una novella legislativa che ha sostituito l’art. 800 c.p.c., nel quale era prevista la procedura della delibazione per i lodi stranieri, dunque l’intenzione primaria del legislatore era semplificare.

Inoltre, nel frattempo, è intervenuta la Convenzione di Bruxelles, nel 1968, sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Non può, poi, tacersi sul fatto che il testo dell’art. 840 c.p.c. contenga un riferimento sia alla fase di riconoscimento che a quella di esecuzione. Di conseguenza, pare preferibile ritenere che si possa, in casi particolari, riconoscere un’efficacia immediata ai lodi stranieri, purché ciò non sia eccessivamente gravoso per l’altra parte ed ammettendo, in ogni caso, delle eccezioni a tale principio[6].

[1] https://www.iusinitinere.it/la-disciplina-del-lodo-straniero-nellordinamento-italiano-18619

[2] App. Milano ordinanza 9 luglio 1996, consultabile in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 460 ss.

[3] Nello specifico: le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato; la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso; il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive; la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato; il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

[4] App. Milano, sentenza del 17 luglio 1995, con nota di G. CONSOLO, Sulla provvisoria esecutività del lodo straniero tra art. 840 c.p.c. e Convenzione di New York, in Corr. giur., 1997, p. 707 ss.

[5] A. BRIGUGLIO – E. FAZZALARI – R. MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Giuffrè, Milano, 1994, p. 282 ss.

[6] Per una disamina complete delle motivazioni a favore di questa soluzione v. E. GALLI ZUCCONI FONSECA, L’esecutorietà del lodo arbitrale straniero in pendenza di opposizione, in Riv. arb., 1997, p. 347 ss.

 

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