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L’Opposizione decreto ingiuntivo: è una procedura che consente all’ingiunto, ossia, a chi ha ricevuto la notifica di un atto giudiziario contenente un ordine di pagamento emesso del Giudice di Pace o del Tribunale competente, di impugnare tale decreto, solitamente entro 40 giorni dalla data di notificazione dell’atto.

 

L’istanza di Opposizione al decreto ingiuntivo, pertanto, qualora si ritenga ingiusta la condanna al pagamento delle somme iscritte nell’atto notificato, va presentata dall’opponente tramite specifica istanza, ovvero, compilando l’apposito modello di domanda opposizone che andrà inviato tramite raccomandata A/r o PEC al Giudice che ha emesso il decreto. Dalla data di notifica dell’atto di citazione, il debitore ha poi 10 giorni per comparire davanti al Giudice.

 

Opposizione decreto ingiuntivo mediazione 2019: in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, 2 e 4, lett.a) del D. Lgs. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a meterie che prevedono la presenza di un avvocato, deve prima ricorrere al procedimento di mediazione. Tale mediazione, è quindi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

SI badi però che il suddetto art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. 28/2010 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

 

Opposizione decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona?

Opposizione decreto ingiuntivo mediazione: cos’è e come funziona? Innanzitutto è bene specificare che il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario che un creditore può richiedere tramite specifica istanza da presentare al Giudice di Pace, se il credito non è superiore ai 5.000 euro o al Tribunale competente per crediti al di sopra di predetta soglia o per tipologie di credito non di competenza del Giudice di Pace, per richiedere e ottenere un ordine di pagamento nei confronti di un debitore che per esempio:

  • non ha saldato una fattura;

  • non ha provveduto a consegnare un bene debitamente pagato;

  • oppure, per mancato pagamento stipendio lavoratore da parte del datore di lavoro;

  • mancata consegna della busta paga. 

Pertanto, Il debitore che per mezzo degli Ufficiali Giudiziari, riceve la notifica di un ricorso per Decreto ingiuntivo, depositato presso la cancelleria ed emesso dal Giudice di pace o dal Tribunale sulla base dell’istanza e della documentazione scritta presentata dal creditore, ha la facoltà di opporsi al decreto qualora ritenga ingiusta la condanna al pagamento delle somme iscritte a ruolo + le spese legali, mediante il contraddittorio in differita. 

 

Il contraddittorio in differita, è una procedura con la quale l’ingiunto può difendersi dal ricorso per decreto ingiuntivo non dinnanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento, bensì tramite comunicazione scritta chiamato Atto di Citazione, da inviare tramite Raccomandata A/r all’Ordine del giudice, nel quale indicare le motivazioni all’opposizione.

 

Il diritto all’opposizione da parte del debitore o presunto tale, è consentito solo se presentato entro solitamente 40 giorni dalla data di notifica dell’atto, superato predetto termine, il debitore o paga le somme contenute nell’ordine di pagamento o il decreto ingiuntivo si trasforma, su ordine del Giudice, in definitivo e quindi esecutivo con il pignoramento del beni del debitore.

 

Prima però di giungere al pignoramento, il creditore deve concedere, come ultimo avviso, ulteriori 10 giorni di tempo al debitore, con la notifica del nuovo atto di precetto, al fine di agevolare il pagamento del debito.

Se anche quest’ultimo avviso, non viene preso in considerazione dal debitore, il creditore può procedere all’istanza per attivare la procedura di riscossione del credito mediante il procedimento di pignoramento dei beni del debitore.

 

Con il pignoramento dei beni, vengono messi all’asta i beni del debitore oppure si procede alla trattenere le somme dovute direttamente dai suoi conti bancari, nel caso in cui il pignoramento non dovesse bastare per coprire le somme richieste, si procede sempre tramite istanza presentata dal rappresentante legale del creditore, la richiesta di fallimento per il debitore.

 

Opposizione decreto ingiuntivo mediazione 2020:

In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, 2 e 4, lett.a) del D. Lgs. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a meterie che prevedono la presenza di un avvocato, deve prima ricorrere al procedimento di mediazione. Tale mediazione, è quindi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

Attenzione però, perché il suddetto art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. 28/2010 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

 

Facciamo un esempio pratico di opposizione decreto ingiuntivo mediazione 2020:

  • La società Beta, si oppone al decreto ingiuntivo e ne richiede la revoca.

  • Il giudice concede la provvisoria esecuzione del ricorso e fissa a 15 giorni la scadenza per la proposizione della domanda di mediazione obbligatoria prevista dall’ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010.

  • Le parti però decidono di non attivare la procedura di mediazione.

Cosa succede ora?

Il Giudice, per interpretare l’omessa mediazione sulla base di due orientamenti: uno maggioritario più autorevole e l’altro minoritario.

  • Orientamento maggioritario più autorevole: prevede che l’onere della mediazione gravi sul debitore ingiunto che agisce in opposizione. Per cui, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo senza mediazione, la sanzione dell’improcedibilità è in capo all’opposizione e di conseguenza il decreto ingiuntivo e i suoi effetti, non possono essere revocati. 

  • Orientamento minoritario non basato sulle sentenze della Cassazione: prevede che l’onere della mediazione gravi sul creditore che ha ottenuto il decreto monitorio opposto. Pertanto, in caso di omessa mediazione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo. 

 

Opposizione decreto ingiuntivo 2020: termini, condizioni e scadenza

L’opposizione al decreto Ingiuntivo, da comunicare all’Ordine del Giudice che ha emesso l’ordine di pagamento entro il termine massimo di quaranta (40) giorni dalla data di notifica dell’atto di citazione da parte degli Ufficiali Giudiziari, articolo 645 codice di procedura civile, di recente modificato con l’entrata in vigore al 21 agosto 2013 del Decreto del Fare. 

 

L’articolo 78 del D.L. n. 69/2013, infatti ha previsto la modifica sia dell’articolo 645 che dell’articolo 648 del codice civile, nel primo è intervenuto nel prevedere l’anticipazione, di cui all’art. 163-bis terzo comma, per la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire che è di 90 giorni.

 

Ciò significa che se ci si costuisce prima dei 90 giorni, è possibile chiedere al Presidente del tribunale che l’udienza per la comparizione delle parti, sia fissata necessariamente entro 30 giorni a partire dalla scadenza del termine minimo, ovvero al massimo entro 120 giorni liberi, 90+30 o più precisamente: 120 giorni liberi + 30 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Nel secondo articolo modificato art. 648 c.p.c, invece è stato stabilito che la decisione sulla provvisoria esecuzione avvenga in prima udienza e ciò vuol dire che il giudice è chiamato sin dalla prima udienza a valutare quelle ipotesi in cui concedere l’esecuzione provvisoria, consentendo l’esecuzione forzata, anche in pendenza del giudizio di opposizione.

 

Nel giudizio di opposizione, i cui termini di comparizione dinanzi al Giudice sono obbligatoriamente entro 10 giorni, grazie alla nuova normativa, ha previsto che al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo Iscrizione a ruolo, si applichino le norme del procedimento ordinario, ivi compresa quella che prevede per l’opponente di costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione.

 

La prova della tempestività della costituzione in giudizio, è data al debitore, infatti, se prima era tenuto a produrre copia notificata del decreto, per consentire al giudice di controllare la tempestività dell’opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, ciò è cambiato di recente con una sentenza della Cassazione, che ha ritenuto validi anche altri elementi idonei a dimostrare la tempestività, con la sola indicazione per esempio della data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato all’opponente.

 

Nella costituzione del giudizio, il debitore, pertanto, deve motivare con prove scritte, l’opposizione all’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, per cui per esempio se si tratta di un bene mai consegnato, il debitore può esibire il contratto sottoscritto dal creditore in cui è presente una clausola che definisce i tempi di consegna del bene a 120 giorni e pertanto alla luce di quanto prodotto, il Giudice può sospendere su istanza dell’opponente, l’esecuzione del decreto. 

Oppure, se l’opposizione non è fondata su prova scritta, il Giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto o solo limitatamente alle somme non contestate, o può sospendere ma non revocare il decreto se ricorrono gravi motivi (articolo 649 codice di procedura civile).

 

Opposizione tardiva, rigettata o accolta parzialmente:

Nello svolgimento del giudizio di opposizione, possono verificarsi anche le seguenti ipotesi:

Opposizione Tardiva al Decreto Ingiuntivo: se l’ingiunto non effettua l’opposizione nel termine stabilito, entro 40 giorni dalla data di notifica dell’atto e la effettua oltre il predetto termine a causa di una presunta irregolarità della notificazione, il debitore deve dimostrare che a causa di tale irregolarità egli non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Nello specifico, la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque un collegamento con l’ingiunto. 

Un altro motivo, per cui può essere fatta valere l’opposizione tardiva (sentenza 20.5.1976, n. 120 della Corte Suprema) è quando l’intimato seppur a conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o per forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto. In mancanza di tali ipotesi, per opposizione tardiva il Giudice su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto.

 

Opposizione è rigettata: il Giudice non ritiene valide le motivazioni prodotte dall’opponente e dichiara immediatamente il decreto esecutivo, procedendo quindi ad attivare i relativi provvedimenti di Precetto come ultima istanza o pignoramento dei beni nei confronti del debitore.

 

Opposizione accolta parzialmente: il Giudice ascoltate le motivazione dell’opponente accoglie l’opposizione all’ordine di pagamento solo parzialmente, pertanto, il titolo esecutivo è riferito solo ed esclusivamente dalla sentenza, mentre gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

 

Opposizione Giudice di Pace Online.

L’Opposizione ad un Decreto Ingiuntivo rivolto dinnanzi al Giudice di Pace può essere effettuato e compilato online mediante i servizi telematici SIGP@Internet Nazionale, già attivo in molti uffici. tale servizio, che può essere utilizzato da cittadini e avvocati, consente non solo di verificare lo stato dei procedimenti proposti davanti al Giudice di Pace ma anche e soprattutto di: compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo.

 

Importante: una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario  spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le O.S.A.) o presentarlo personalmente all’ufficio del giudice di pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. Presso gli uffici del giudice di pace che hanno attivato il servizio è prevista una “corsia preferenziale” per chi si presenta allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli contenenti la nota d’iscrizione redatta col metodo del codice a barre.

 

Contributo Unificato in caso di opposizione decreto ingiuntivo:

L’Opposizione a decreto ingiuntivo, è subordinato al pagamento da parte dell’opponente del Contributo Unificato che è pari alla metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa. Ovvero, è dovuto il 50% per esempio per le opposizioni fino a 1.100 euro il C.U. è di 21,50 euro. 

 

Per tutte le cause civili è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria, una marca da € 27,00 (salvo esenzioni). 

 

Opposizione a decreto ingiuntivo: metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa.

 

Opposizioni a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale: dal momento che il procedimento inizia con l’iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo, nella relativa causa di opposizione si dovrà versare la metà del C.U. ( i due “mezzi” contributi comportano per l’Erario la riscossione del medesimo contributo che sarebbe dovuto ove la causa fosse stata introdotta con ordinario atto di citazione – vedasi circ. dd. 14/07/2005 prot. 0001543 Min. Giustizia).

 

Se la domanda riconvenzionale è contestuale oltre al versamento del C.U. l’opponente è tenuto al pagamento di un “autonomo” C.U. in base al valore della domanda proposta, anche se questo rientra nello stesso scaglione di riferimento dell’opposizione, introducendosi una domanda nuova.

 

Contributo Unificato per processi Civili di 1° Grado

Valore fino a € 1.100,00: € 43

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 98,00

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 237,00

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 518,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 759,00

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.214,00

Valore superiore a € 520.000,00: € 1.686,00

 

Contributo Unificato per processi Civili Impugnazione:

Valore della Causa Contributo Valore fino a € 1.100,00: € 64,50

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 147,00

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 355,50

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 777,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 1.138,50

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.821,00

Valore superiore a € 520.000,00: € 2.529,00

 

Processo Civile – Cassazione

Valore della Causa fino a € 1.100,00: € 86,00

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 196,00

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 474,00

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 1.036,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 1.518,00

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 2.428,00

Valore superiore a € 520.000,00: € 3.372,00

 

Il Contributo unificato può essere versato tramite:

  • Bollettino di conto corrente postale presso tutti gli uffici postali

  • Modello F23 presso la Banca o servizi abilitati di internet banking, indicando il Codice Tributo Contributo Unificato: 750T contributo unificato 

  • Modello per la comunicazione di versamento disponibile in formato elettronico: sul quale vanno indicate: generalità del ricorrente: ovvero i dati personali del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento, generalità del resistente o del convenuto e contrassegno: rilasciato dal tabaccaio a conferma dell’avvenuto pagamento.

 

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