TRENTO. Scontrini di medicinali, l’abbigliamento per il saggio di fine anno, l’iscrizione alla società sportiva, persino libri e quaderni indicati dalla maestra nella lista di inizio anno scolastico: tutto ciò era diventato terreno di scontro per una coppia di genitori separati.
Lei ragionieristica (ma non a torto) nel computare le spese straordinarie per i mantenimento della figlia; lui di manica stretta nel pagare (più spesso nel non pagare) spese che invece era tenuto ad affrontare in aggiunta all’assegno di mantenimento per le spese ordinarie.
Stufa di rincorrere l’ex marito, la madre della bambina l’ha messa giù dura: ha chiesto e ottenuto dal Tribunale civile un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo da 539,59 euro. Controparte, cioè il padre della bambina, si rifiutava di saldare il conto convinto dell’insussistenza dei crediti vantati dall’ex moglie. Anzi chiedeva a sua volta il risarcimento dei danni «conseguiti alla notificazione del pignoramento presso terzi della somma dovuta».
L’uomo ha dunque fatto ricorso al giudice di pace che però gli ha dato torto: «Disattende l’opposizione e conferma il decreto opposto» è la decisione. Inoltre «condanna l’opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in 300 euro».
Il ricorso contro il decreto ingiuntivo dunque ha avuto l’unico effetto di inasprire i rapporti tra ex e di far lievitare il “conto” per il padre separato.«L’opposizione è infondata e va disattesa ha scritto il giudice – perché le spesa esposte dalla signora (omissis) nel novero delle spese straordinarie, così come dettagliatamente elencate nel provvedimento del Tribunale ordinario del 23 settembre 2015, che le ha così disciplinate proprio per fare chiarezza a fronte delle continue contestazioni fra le parti». Anche pochi euro diventavano terreno di scontro.
È il caso delle rette per il corso di ginnastica artistica che secondo il giudice vanno annoverate tra le spese straordinarie, che il padre della bambina è tenuto a sostenere. E così anche la spesa, inquadrabile come “abbigliamento sportivo”, «che la figlia (omissis) ha infatti utilizzato per l’attività sportiva e richiesta dalla stessa società. In mancanza di tale vestiario (omissis) non avrebbe potuto partecipare al saggio di fine di stagione, ove peraltro anche il padre pare fosse verosimilmente presente ad assistere».Anche le spese per il materiale scolastico sono oggetto di un braccio di ferro tra ex coniugi, ma anche in questo caso il padre è tenuto a pagare.
«Con riguardo al materiale scolastico – rileva la sentenza – il decreto del Tribunale ordinario menziona espressamente le “spese scolastiche, comprese rette, libri e gite scolastiche” da intendersi quindi tutte le spese previste e richieste dalla scuola». Più in generale – sottolinea la sentenza – «la giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese straordinarie quelle che, per loro rilevanza e imponderabilità esulano dal regime ordinario di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché arrecare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti».
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