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Il Bonus Facciate rappresenta un’agevolazione fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, con lo scopo di valorizzare il patrimonio edilizio, migliorarne l’aspetto estetico e promuovere l’efficienza energetica. Mediante tale beneficio, infatti, i contribuenti possono ottenere vantaggi significativi per i lavori di ripristino, tinteggiatura, pulizia e recupero delle facciate degli edifici residenziali, commerciali o industriali. Sebbene nel 2022 il Bonus Facciate sia stato confermato con un’aliquota ridotta al 60%, per l’anno corrente le cose sembrano essere cambiate. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Bonus Facciate, cos’è e come funziona

Il Bonus Facciate è un vantaggio fiscale utilizzabile per lavori di ripristino e miglioramento delle facciate esterne degli edifici già esistenti. Si tratta di un beneficio, introdotto per la prima volta attraverso la Legge di Bilancio 2020, che prevedeva inizialmente una detrazione fiscale del 90%, ridotta però al 60% con la proroga della Legge di Bilancio 2022.

Dal momento che per l’anno corrente il Bonus Facciate non è stato prorogato, solo chi ha sostenuto le spese dei lavori di rifacimento dell’involucro esterno dell’edificio entro il 31 dicembre 2022 ha diritto ancora all’agevolazione. Nonostante la non riconferma del beneficio in questione, è bene sapere che al momento esistono due alternative valide alle quali rifarsi, quali: il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus al 90%.

A chi spetta tale agevolazione?

Il Bonus Facciate prevede un’agevolazione sia ai fini IRPEF e che ai fini IRES e, pertanto può essere utilizzato sia da persone fisiche che dalle imprese. In particolare, hanno diritto a tale detrazione fiscale tutti i contribuenti, residenti o non residenti in Italia, tra cui:

  • persone fisiche, compresi coloro che svolgono professioni o arti;
  • proprietari o coloro che hanno la nuda proprietà di un immobile;
  • titolari di diritti reali di godimento come uso, abitazione o superficie e usufrutto;
  • affittuari o comodatari di un immobile;
  • affiliati di cooperative;
  • affiliati di società semplici.

Oltre a questi soggetti appena citati, possono accedere alla detrazione anche i seguenti partecipanti alle spese, a condizione che effettuino bonifici o ricevano fatture intestate:

  • familiari che convivono con il possessore dell’immobile (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado);
  • conviventi, anche se non sposati o non legati da un’unione civile.

Quali sono le spese detraibili col Bonus Facciate? 

Il Bonus facciate comprende tutte le operazioni di recupero e miglioramento dell’aspetto esterno di un edificio, compresi i lavori di ristrutturazione e restauro dell’involucro esterno, come balconi e elementi decorativi. Inoltre, sono considerati ammissibili anche i lavori di pulizia e pitturazione esclusivamente estetici. In generale, la detrazione del 60% si applica alle seguenti spese agevolabili:

  • operazioni di colorazione e pittura esterna dell’edificio;
  • lavori effettuati sui balconi o sugli elementi decorativi (es. fregi);
  • interventi su pareti verticali opache che abbiano un impatto termico o che coinvolgano almeno il 10% dell’intonaco dell’edificio;
  • acquisto di materiali necessari per i lavori;
  • progettazione delle attività di restauro o ristrutturazione;
  • costo relativo all’installazione delle impalcature;
  • costi e spese di smaltimento dei materiali;
  • imposta di bollo, imposta sul valore aggiunto (IVA) e diritti pagati per ottenere i permessi edilizi necessari;
  • lavori finalizzati all’aumento della classe energetica della parte esterna dell’edificio.

In questi casi, è importante tenere presente che è possibile beneficiare del Bonus facciate anche con interventi limitati ad una sola porzione dell’edificio; tuttavia, tali lavori non possono essere eseguiti durante la fase di demolizione, costruzione o ricostruzione dell’intero edificio.

Quali modalità di pagamento sono ammesse?

Come per gli altri benefici fiscali previsti dal bonus casa, anche per il bonus facciate è indispensabile effettuare i pagamenti tramite “bonifico parlante”, che può essere bancario o postale (incluso il bonifico online), nel quale devono figurare:

  • la causale del pagamento;
  • il codice fiscale di colui che intende beneficiare della detrazione;
  • il codice fiscale o il numero di partita IVA del soggetto a cui viene destinato il bonifico.

Nel caso in cui i pagamenti per i lavori siano stati erroneamente effettuati tramite un bonifico ordinario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ancora possibile ottenere la detrazione, presentando un’attestazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’ente responsabile degli interventi.

 

Come richiedere il Bonus Facciate?

Sebbene per il Bonus Facciate non sia necessario inviare particolari comunicazioni prima dell’inizio degli interventi, è comunque importante fare attenzione ai passi successivi all’attuazione dei lavori. Oltre, infatti, ad assicurarsi di effettuare le spese con metodi di pagamento tracciabili, è fondamentale per gli interventi di efficientamento energetico acquisire due documenti essenziali:

  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato a valutare l’efficienza energetica dell’edificio;
  • un’asseverazione tecnica che dichiari che i requisiti tecnici necessari per gli interventi effettuati siano conformi alle norme di legge.

Per questa categoria di interventi, è altresì richiesta l’invio di una comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, mediante modalità telematica. Tale comunicazione deve contenere i seguenti dettagli:

  • dati catastali del fabbricato e dell’ente che ha sostenuto le spese;
  • tipologia dell’intervento realizzato;
  • spesa totale del lavoro condotto;
  • risparmio energetico annuale ottenuto.

Infine, il Bonus Facciate può essere usufruito tramite due modalità differenti:

  • dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione e presentazione del modello 730 precompilato 2023. In questo caso per ottenere l’agevolazione fiscale in questione, è sufficiente inserire gli interventi effettuati all’interno del Quadro E, nella sezione III A. Tale opzione prevede la suddivisione del beneficio in 10 quote annuali di uguale importo;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

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Come inserire Bonus Facciate nel 730 precompilato?

Secondo le istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, per poter godere del Bonus Facciate è necessario inserirlo nel modello 730 precompilato, all’interno del Quadro E, nella sezione III A, rispettivamente ai righi da E41 a E43, indicando il codice “15”.

Dove inserire spese Bonus Facciate?

Le spese effettuate per il Bonus Facciate vanno necessariamente indicate nel quadro E del del modello 730, nella sezione 3 A.

 

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