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Per gli abusi familiari e la violenza domestica, dal 1° marzo 2023 sono in vigore le nuove regole introdotte dalla Riforma Cartabia che accelerano tempi delle procedure e rafforzano le tutele. Per il contrasto immediato e diretto agli abusi o alla violenza è possibile fare ricorso diretto al giudice secondo le forme del nuovo art. 473 bis.41 c.p.c. Se la violenza o l’abuso sono allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza, i tempi possono essere dimezzati e sono aumentati i poteri istruttori del giudice.

Consapevole di dover fronteggiare un fenomeno in crescente aumento, come quello della violenza domestica o di genere, il legislatore della Riforma civile ha previsto nuove misure operative sia all’interno del processo di famiglia che prima ancora della sua eventuale instaurazione, per assicurare tutela effettiva alle vittime. È un dato acquisito che il contenzioso civile familiare sia quello che più di frequente si abbina ad iniziative assunte in sede penale.

Convenzione di Istanbul e Codice Rosso

La richiesta di maggior tutela di queste situazioni discende,  oltre che dalla situazione di fatto,  anche dall’adempimento degli obblighi internazionali, ed in particolare dall’attuazione della Convenzione di Istanbul, in vigore nel nostro ordinamento dal 1° agosto 2014, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Già il Codice Rosso (L. n. 69/2019) aveva previsto modifiche alla procedura penale, che consentissero di tenere conto della contemporanea presenza di procedimenti civili di separazione tra coniugi o di cause per l’affidamento di minori.

Il novellato art. 64 bis c.p.p. delle disposizioni di attuazione, stabilisce in questi casi che il giudice penale trasmetta “obbligatoriamente” e “senza ritardo” al giudice civile, copia dei provvedimenti adottati nel procedimento penale per il delitto di violenza domestica o di genere, tra cui le ordinanze relative a misure cautelari personali, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di condanna. La L. n. 134/2021 (art. 2 comma 12) ha esteso l’obbligo anche alle fattispecie di tentativo di reato.

Nuove tutele nei procedimenti familiari

Il d.lgs. n. 149/2022 prevede che nei procedimenti familiari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione, previste dall’art. 47 bis.70 e seguenti c.p.c.

L’ambito di applicazione riguarda appunto i casi di violenza domestica o di genere, fisica, economica o psicologica (in aderenza alla convenzione di Istanbul) posta in essere da una parte nei confronti dell’altra o di figli minori.  Il giudice in base all’arte. 473 bis .42 comma 1 c.p.c.  ha facoltà di abbreviare i termini fino alla metà, ferma restando la necessità di compiere tutte le attività senza ritardo.

Specifiche disposizioni assicurano la vittimizzazione secondaria; in questo senso l’art. 473 bis. 42 comma 6 c.p.c. esclude la necessità di comparizione personale all’udienza, e nel caso di comparizione prevede che il giudice si astenga dal procedere al tentativo di conciliazione. Per evitare contatti diretti con la vittima, il giudice potrà disporre l’udienza da remoto o stabilire scansioni orarie per la comparazione delle parti al fine di evitarne l’incontro. A tutela della vittima è possibile secretarne l’indirizzo di residenza, in presenza di esigenze di sicurezza o se la stessa si trova in una struttura protetta.

La “corsia preferenziale” destinata ai processi familiari con allegazioni di violenza o abuso si attiva anche se le condotte non sono riconducibili a specifiche ipotesi di reati, ma risultano rilevanti ad esempio per la disciplina dell’affidamento dei minori o per l’accertamento dell’addebito della separazione, e anche in caso di prescrizione del reato o mancanza di querela di parte nei termini.

Sin dalle prime fasi processuali il giudice tenderà a verificare la fondatezza o meno delle allegazioni, per parametrare a misura i provvedimenti provvisori. Il pubblico ministero è parte effettiva nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli dei genitori, ed è invece interveniente necessario nei giudizi di separazione divorzio affidamento e modifica, potendo veicolare nel processo civile eventuali accertamenti compiuti nell’ambito dei procedimenti penali.

La parte che allega condotte violente o di abuso dovrà indicare negli atti introduttivi l’eventuale pendenza di procedimenti a riguardo, con onere di allegare tutte le risultanze di detti procedimenti, come ad esempio i verbali di sommarie informazioni  in fase di indagini.

Poteri istruttori d’ufficio

Il giudice potrà acquisire d’ufficio tali documenti oppure assumere d’ufficio ogni altro mezzo di prova nel rispetto del contraddittorio, al fine di accertare la fondatezza o meno dei fatti allegati.

Anzitutto il giudice può procedere anche d’ufficio all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se lo ritiene necessario di esperti a tutela della presunta vittima. Dall’interrogatorio libero potrebbe emergere la necessità di ulteriore attività istruttoria che vada aldilà delle allegazioni probatorie delle parti, e dunque il giudice potrebbe sentire parenti amici o vicini in grado di riferire sulle condotte, o anche nominare un consulente tecnico per compiere accertamenti ed accorgimenti necessaria  tutela della vittima e dei minori (art. 473 bis .44 c.p.c.).

All’esito di questa istruttoria deformalizzata, qualora emerga anche solo a livello di fumus, che le condotte violente sono state poste in essere, il giudice deve adottare i provvedimenti necessari, anche con l’intervento dei servizi sociali e disciplinando il diritto di visita dei minori in modo da non compromettere la sicurezza delle vittime. Le misure sono quelle previste per gli ordini di protezione ai sensi dell’art. 473 bis.70 c.p.c..

Ricorso diretto

La possibilità di ricorrere al giudice in caso di violenza domestica o abusi, indipendentemente e prima dell’eventuale procedimento di separazione, divorzio o affidamento, è regolata dall’art. 473 bis. 40  e seguenti c.p.c.

La forma della domanda è quella del ricorso, nel quale l’interessato deve indicare da subito: i mezzi di prova e i documenti,  in caso di figli minori gli elementi per ricostruire redditi e patrimoni delle parti, e deve dare conto dei procedimenti definiti o pendenti relativi ad abusi o violenze, allegando oltre ai provvedimenti relativi anche copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi allassunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali.

Anche in questo caso il giudice ha ampi poteri istruttori per accertare le condotte, e poteri di accelerazione del procedimento, abbreviando fino alla metà i termini per gli adempimenti che precedono l’udienza di comparizione. All’esito dell’istruttoria, nella quale il giudice può disporre d’ufficio prove testimoniali formulando i capitoli di prova, acquisire atti presso uffici pubblici e relazioni ed interventi delle forze dell’ordine, nominare un consulente tecnico, in caso di fondatezza della domanda, vengono emessi gli ordini di protezione.

Ai sensi dell’art. 473 bis.70, gli ordini di protezione possono durare al massimo un anno e consistere nell’ordine di cessazione della condotta di abuso o di violenza, fino anche all’allontanamento dal domicilio familiare della parte responsabile e al divieto di avvicinamento alle vittime.

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