Dopo il
voto della Camera dei Deputati, resta l’ultimo “scoglio” per
l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del
Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 (Decreto Salva Casa), recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e
urbanistica”.
Salva Casa: i lavori al Senato per la conversione in legge
Uno scoglio rappresentato dal Senato che ha già calendarizzato
per martedì 23 luglio 2024 alle ore 11.00, in Commissione Ambiente
e lavori pubblici, l’avvio del disegno di legge che sarà poi
discusso in aula nella settimana dal 23 al 26 luglio. Considerata
la scadenza del Decreto Legge (28 luglio 2024) si prevede un nuovo
voto di fiducia che metterà fine ai lavori per la successiva
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della legge di
conversione che riscriverà molti dei contenuti del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
Il testo del D.L. n. 69/2024 è stato copiosamente rivisto dalla
Camera con alcune importanti modifiche all’art. 1 e l’inserimento
del nuovo art. 2-bis che contiene alcune disposizioni a favore
delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre
1963.
Nella giornata di lunedì pubblicheremo un approfondimento
dettagliato che tratterà alcune delle principali modifiche
apportate al Testo Unico Edilizia, tra cui:
- il recupero dei sottotetti;
- gli interventi di edilizia libera;
- lo stato legittimo;
- le tolleranze costruttive;
- la sanatoria semplificata.
In allegato il testo del disegno di legge di conversione che
sarà discusso al Senato.
Catastrofe del Vajont e norme finali
Il nuovo art. 2-bis rubricato “Disposizioni in favore delle zone
devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963” prevede
che “Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti
dai benefìci previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il
rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è
stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti
gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma
restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina
edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione
dell’intervento edilizio”.
All’interno dell’art. 3 (Norme finali e di coordinamento) del
D.L. n. 69/2024 è stato inserito il nuovo comma 4-bis che
dispone:
Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo
36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’articolo 1 del
presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati
entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la
realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo
accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del
primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per
i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a
qualsiasi titolo rilasciato o assentito.
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