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Con l’ordinanza n. 33466/2019, pubblicata il 17 dicembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’effetto sanante dell’opposizione all’esecuzione promossa dal debitore nel caso in cui la notifica del pignoramento sia nulla.

IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione agli atti esecutivi promossa da un debitore avverso due pignoramenti immobiliari, successivamente riuniti, con la quale veniva dedotta l’omessa notifica degli atti. Nel corso del giudizio, il debitore proponeva querela di falso avverso la relata di notifica del primo pignoramento.

All’esito del giudizio, il Tribunale rigettava l’opposizione rilevando che la querela di falso era stata proposta da un difensore sprovvisto di idonea procura speciale.

Pertanto, avverso la sentenza di rigetto, il debitore interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, l’erroneità della decisione del giudice di merito in quanto quest’ultimo non aveva tenuto conto che la procura accedeva ad una dichiarazione depositata in udienza, tale da non lasciare adito a dubbi sul fatto che la procura fosse stata rilasciata proprio per la presentazione della querela di falso di cui si faceva riferimento in quella dichiarazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. la querela di falso era finalizzata a denunciare la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento e, dunque, la nullità dello stesso;

  2. secondo quanto statuito dalla dominante giurisprudenza, la proposizione dell’opposizione determina la sanatoria del vizio di notificazione dell’atto di pignoramento.

  3. la funzione del pignoramento è – ex latere debitoris – quella di rendere edotto l’esecutato dell’avvio del processo espropriativo. Di conseguenza, l’opposizione in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione iniziata, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156 c.p.c., ultimo comm.

Inoltre, secondo gli Ermellini, la notifica non era da considerarsi radicalmente inesistente, tale da escludere la sanabilità, in quanto essa si configura, come affermato dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 149 del 20/07/2016), “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.33466/2019

 

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