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Estraneità dell’erede al rapporto tributario; trasferimento dell’obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita, dell’eredità.

Pagamento del debito ereditario in proporzione alla propria quota

I debiti già esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte, trasmessisi, insieme con le eventuali poste attive del patrimonio, ai suoi successori, si ripartiscono automaticamente tra di loro, salvo che il de cuius non abbia stabilito diversamente, e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che ciascun coerede è tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (nomina haereditaria ipso iure dividuntur), con gli interessi maturati dopo la morte del de cuius, fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota.

Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11801

Concordato preventivo liquidatorio: morte del debitore nel corso dell’esecuzione

In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell’esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l’art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d’inventario ovvero, nel caso previsto dall’art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell’eredità giacente.

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, n.26567

Atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone

In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società.

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24793

Morte del debitore

L’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società.

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, n.25487

Il decesso del coniuge debitore

La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie.

Cassazione civile sez. I, 20/02/2018, n.4092

La notifica della cartella esattoriale

In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società.

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2017, n.31037

Morte del debitore: gli eredi rispondono pro quota?

In seguito alla morte del debitore, i suoi eredi rispondono non per l’intero ma “pro quota” ereditaria e sempre che abbiano accettato l’eredità rimanendo tenuti per l’intero solo nel caso in cui, convenuti in giudizio dal creditore che abbia chiesto l’integrale pagamento, l’erede convenuto non abbia indicato la sua condizione di non unico erede accettante.

Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.839

Esecuzione forzata prima dell’apertura della successione

Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest’ultimo, al quale spetta solo l’attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata.

Cassazione civile sez. III, 13/01/2009, n.463

Obbligazione tributaria e morte del debitore d’imposta

La morte del debitore d’imposta comporta il trasferimento agli eredi della relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita, dell’eredità. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale obbligazione in capo agli eredi, è irrilevante che gli atti di accertamento o di riscossione dell’imposta siano stati notificati non all’erede, ma al suo rappresentante legale.

Cassazione civile sez. trib., 29/02/2008, n.5473

Morte del debitore e prestazione infungibile

Per potersi parlare di lesione del credito e di responsabilità extracontrattuale del terzo estraneo al rapporto obbligatorio è necessario che la prestazione dovuta da una delle parti sia definitivamente perduta per effetto della condotta del terzo (come avviene allorché questi renda impossibile l’adempimento distruggendo la cosa oggetto del contratto, ovvero si renda consapevolmente acquirente di un bene su cui altri poteva vantare un preesistente diritto di opzione, ovvero quando egli provochi la morte del debitore della prestazione infungibile), giacché, prima di tale momento sussiste soltanto un inadempimento che può fondare solo la responsabilità contrattuale di una delle parti contraenti.

Tribunale Torino sez. IX, 13/01/2006

Morte del debitore dopo la notifica del precetto

La morte del debitore sopravvenuta dopo che allo stesso è stato notificato il precetto comporta che per iniziare il processo esecutivo contro l’erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Ove il creditore inizi l’esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il giudice dell’opposizione esaminare la questione d’ufficio.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2000, n.9365

Morte del debitore e debito ereditario

Il debito ereditario di cui all’art. 752 c.c. è quello esistente in capo al “de cuius” al momento della sua morte – che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, “ex lege” o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro – e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (“nomina haereditaria “ipso iure” dividuntur”), anche gli interessi maturati dopo la morte del “de cuius” gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota.

Cassazione civile sez. II, 19/01/2000, n.562

Giudizio di divisione dei beni pignorati

Nel giudizio di divisione dei beni pignorati disposto ai sensi dell’art. 599 c.p.c. la morte del debitore sopravvenuta prima della sua costituzione nel giudizio di divisione comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. e gli eredi della parte defunta possono dolersi della mancata interruzione del processo, anche quando sono parti del giudizio di divisione come comproprietari non debitori.

Cassazione civile sez. III, 06/09/1995, n.9370

Detrazione del debito dall’asse ereditario

Il debito, che si assume derivare da anticipazione bancaria garantita da deposito di titoli e come tale legalmente esistente in epoca anteriore alla morte del debitore per la detrazione del debito stesso dall’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione, può essere desunto, quando le anticipazioni bancarie siano state denunziate al fisco ai fini dell’applicazione del tributo surrogatorio in epoca precedente la morte del debitore, dalla denunzia cumulativa semestrale cui sono tenuti gli istituti bancari.

Comm. trib. centr. sez. XIV, 15/12/1983, n.4803

 

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