Nota a ABF, Collegio di Torino, 10 maggio 2021, n. 11997.
di Marzia Luceri
Con la presente decisione, il Collegio di Torino ha esaminato la recente normativa statale dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40) recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” per fronteggiare la pandemia da COVID-19, in particolare la disposizione di cui all’art. 13, lett. m) statuente la concessione, da parte dell’istituto di credito, di garanzia “in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell’art. 47bis, paragrafo 4, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (…)”.
Nel caso di specie, ad avviso di parte ricorrente, la Banca, in violazione della suindicata normativa emergenziale, avrebbe “immotivatamente rifiutato di concederle il finanziamento” coperto da garanzia statale per un importo di euro 25.000,00, offrendole tuttavia la possibilità di accedere, sempre per il medesimo importo, ad un nuovo finanziamento senza garanzia. Ciò posto, l’istante ha adito l’Arbitro, chiedendo accertarsi la sussistenza dell’obbligo, in capo alla Banca, di concederle il finanziamento garantito.
Costituitosi, l’intermediario ha dedotto di aver negato la concessione di quello garantito per difetto dei presupposti di cui all’art. 13, lett. m), risultando la cliente “classificata a ‘inadempienza probabile’ già dal 6 settembre 2019 a causa di un utilizzo anomalo sia dell’affidamento che della carta di credito”.
Il Collegio, pur rilevato il comportamento scorretto della Banca (non avendo correttamente motivato il proprio diniego, non potendosi in tal senso valutare la dedotta classificazione della cliente, essendo la stessa stata sconfessata dalla avvenuta offerta, da parte del medesimo istituto di credito, di un ulteriore finanziamento senza garanzia), ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto, “benché la garanzia pubblica sia accordata dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 13 c. 1 lett. m) cit. gratuitamente, automaticamente e senza valutazione al ricorrere di determinati presupposti riguardanti le condizioni del finanziamento, la qualifica soggettiva del debitore garantito e l’autocertificazione, gli intermediari non siano tuttavia esonerati dalla responsabilità civile, penale ed amministrativo-contabile con riguardo alla concessione del credito né l’art. 13 cit. attribuisce alle PMI danneggiate dall’emergenza COVID-19 un diritto soggettivo perfetto alla concessione del finanziamento, mantenendo invece la banca la propria discrezionalità in merito all’erogazione” (cfr. ABF, Coll. di Torino, dec. n. 3362/2020).
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