Bastano poche decina di euro non restituite in tempo alla banca per ricevere una segnalazione alla centrale rischi: il registro dei cattivi pagatori. E il risultato di tale segnalazione potrebbe comportare una risposta negativa alla richiesta di un mutuo ipotecario o di un semplice prestito. La nuova regola, emanata ad agosto scorso dal Tesoro, scatterà dal prossimo 1 marzo e rientra fra le discipline che regolano il rimborso, da parte dei clienti agli istituti di credito, degli interessi negativi maturati da vari strumenti finanziari: dalle carte revolving (quelle per gli acquisti a rate) ai conti correnti con aperture di credito e sconfinamenti.
Il modulo da firmare
Nell’immagine c’è un esempio di richiesta inviata da una banca a un suo correntista. La comunicazione è arrivata nel conto on line in coda a una missiva che riporta il generico oggetto: Modifiche al “Contratto quadro del conto corrente, dei servizi aggiuntivi, delle operazioni di pagamento, del deposito di strumenti finanziari e per la prestazione di servizi di investimento”. Nessun avviso specifico di cosa fare: firmare e inviare o portare in banca.
Stop all’anatocismo bancario
La nuova norma è stata illustrata in un documento riservato che l’Abi ha spedito alle banche associate pochi giorni fa. Lo scopo principale della nuova regola sarebbe pure una buona novità per i consumatori, perché nasce con la volontà di porre un freno all’anatocismo: la maturazione di interessi sugli interessi (al 31 dicembre gli interessi debitori venivano capitalizzati. Significa che se avevo sforato di 100 e al 31/12 avevo maturato 10 di interesse negativo, dal primo gennaio la banca mi calcolava gli interessi negativi su 110 di capitale e non più su 100). Ma il rischio è che la buona novità si trasformi in una mannaia.
L’autorizzazione alla banca
Ora gli interessi debitori non possono più produrre nuovi interessi, salvo quelli di mora (cioè legati ai ritardi nel rimborso). Gli interessi vengono sempre calcolati al 31 dicembre di ogni anno ma dal primo marzo successivo diventano “esigibili” per la banca. E qui potrebbe nascere il problema, perché gli interessi possono essere pagati con addebito sul conto corrente ma solo se il cliente ha esplicitamente autorizzato la banca, che nel frattempo deve avere informato il cliente. La regola vale pure per chi ha il fido bancario.
In quali casi scatta la segnalazione alla centrale rischi
Se abbiamo autorizzato la nostra banca al prelievo automatico dal nostro conto per pagare gli interessi debitori, non ci sono problemi. Ma se non lo abbiamo fatto, dobbiamo saldare il debito in altro modo: andare in banca e versare i contanti, oppure fare un bonifico da un altro istituto. Insomma in qualche modo dobbiamo pagare perché se non lo facciamo alla svelta risultiamo insolventi e parte la segnalazione alla centrale di rischio e diventiamo “cattivi pagatori”, con tutto ciò che questo comporta.
Le banche cercano (forse) di correre ai ripari
Nelle scorse settimane le banche hanno inviato a tutti i loro clienti una richiesta di autorizzazione al prelievo automatico dal conto e se abbiamo aderito non c’è problema. Se invece non lo abbiamo fatto perché non abbiamo letto la comunicazione, non l’abbiamo capita – come spesso capita con le astruse comunicazioni che arrivano dagli istituti di credito – o l’abbiamo comunque ignorata corriamo seri rischi nel caso il nostro conto vada in rosso, anche di poco. Chi ha il conto on line è probabile che abbia ricevuto comunicazione anche al proprio ingresso virtuale nel conto. Alcune banche si stanno attrezzando per cercare di comunicare la nuova regola in ogni modo, ci sono impiegati che chiamano i propri correntisti per ricordare l’incombenza. Ma non lo fanno tutti quindi, correntista avvisato mezzo salvato.
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