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La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alle spese che devono essere richieste esclusivamente al terzo pignorato nel caso del pignoramento presso terzi. L’imposta di registro rientra tra queste? Vediamo quanto è stato affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 3720/2020, pubblicata il 14 febbraio 2020.

L’ordinanza di assegnazione corrisponde all’ultima fase dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, in quanto viene emessa all’esito del pignoramento presso terzi, e determina il trasferimento coattivo del credito pignorato.

La Corte di Cassazione si è occupata di nuovo delle spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione addebitate dal Giudice al debitore. È stato ribadito che queste, rientrando nelle spese di esecuzione, devono essere richieste esclusivamente al terzo pignorato nei limiti della capienza delle somme assegnate (art. 95 c.p.c.). In caso di incapienza, invece, trattandosi di spese irripetibili, sono a carico del creditore.

Leggi anche >> Cos’è il pignoramento presso terzi?

Analizziamo nello specifico la vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3720/2020 del 14 febbraio 2020.

La Cassazione sulla imposta di registro nel pignoramento presso terzi

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, un creditore promuoveva giudizio, davanti al Giudice di Pace, nei confronti di un suo debitore per ottenere il rimborso della somma pagata per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. in un procedimento di espropriazione presso terzi che aveva promosso nei confronti della stesso.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda del creditore e tale decisione veniva confermata anche dal Tribunale, sulla base però di una diversa motivazione.

Il creditore, avverso la sentenza di appello, ricorre per Cassazione sulla base di quattro motivi che possono essere ricondotti al fatto che il Tribunale avesse erroneamente negato l’obbligo del debitore esecutato al rimborso dell’importo pagato per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione, ma anche erroneamente ritenuto che detto importo rientrasse tra le spese del processo esecutivo, come stabilito dall’art. 95 c.p.c..

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto viene dato pieno seguito alle precedenti pronunce della stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29855 del 20/11/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019, che non risultano massimate).

In particolare, nel caso in cui “il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti”, pronunci “ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa“, il relativo importo deve essere compreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., affinché tale importo possa essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo.

In questa situazione, sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione”.

Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore“.

Fonte: Cassazione, ordinanza n. 3720/2020.

 

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