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Tribunale di Reggio Emilia


Ordinanza 3 aprile 2014


Il Giudice


a scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza


rilevato che la causa è stata introdotta successivamente all’entrata in vigore della legge 69/2009, e conseguentemente devono applicarsi le disposizioni di tale disciplina, la quale ha stabilito che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza, così come disposto dall’art. 279 c.p.c., pur se deve ritenersi dopo un’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 22002/2012, Cass. n. 16005/2011, Cass. n. 11751/2011, Cass. n. 4986/2011), così come accaduto nel caso per cui è processo;


ritenuto che l’opposizione è stata correttamente qualificata come opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., essendo contestato il diritto dell’opposta di procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che, sulla base di tale norma, la competenza appartiene al Giudice “competente per materia o valore”;


considerato che, indipendentemente dalle doglianze di merito dell’attore, l’importo per cui è stata eseguita l’intimazione ammonta, compresi gli interessi legali, ad una somma di € 1.738,96, somma ben inferiore ad Euro 5.000,00 e rientrante quindi nella competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c.


Né rileva, al fine di fondare la competenza dell’opposizione davanti all’adito Tribunale, il fatto che il titolo esecutivo risulti integrato da un provvedimento reso in sede di separazione personale dei coniugi. Infatti, è ben vero che il Tribunale ha competenza per materia in ordine alla tematica dell’assegno di mantenimento a seguito di separazione; ma è altrettanto vero che, nella presente sede oppositiva, non può venire certo in rilievo la modifica delle condizioni di separazione (ciò che ovviamente non spetta al Giudice dell’opposizione a precetto), ma solo l’accertamento di un debito di pagamento per una somma inferiore a quella rientrante nella competenza del Giudice di Pace, essendo irrilevante che il titolo esecutivo sia un provvedimento giurisdizionale del Tribunale;


osservato che, conclusivamente ed in accoglimento dell’eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dalla convenuta in comparsa di risposta, va statuita l’incompetenza per valore del Tribunale adito, appartenendo la causa alla competenza del Giudice di Pace;


evidenziato che, le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull’incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011), seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 da oggi in vigore, tenendo a mente un valore inferiore a quelli medi, stante la particolare semplicità della decisione, per le uniche tre fasi svolte di studio, di introduzione e decisoria.


P.Q.M.


· dichiara l’incompetenza per valore del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Reggio Emilia;


· ai sensi dell’art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;


· condanna Tirelli Stefano a rifondere a Radeghieri patrizia le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;


· ordina la cancellazione della causa dal ruolo.


Reggio Emilia, 3/4/2014.


Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini

 

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