La precarietà di un’opera edilizia si determina in base a due
specifici criteri: quello strutturale e quello funzionale. Il primo
impone che il manufatto non sia infisso stabilmente al
suolo, mentre l’altro richiede che l’opera abbia
carattere solo temporaneo.
Si tratta di due elementi che devono coesistere, in quanto
un’opera che risulta chiaramente destinata ad un impiego duraturo
non può essere considerata precaria, a prescindere dalla struttura
e dai materiali utilizzati per la realizzazione.
Il concetto di precarietà peraltro non dev’essere confuso con
quello di stagionalità, per il quale l’impiego
stagionale dell’opera comporta un utilizzo annuale ricorrente, e
non esclude certo il potenziale carattere permanente del
manufatto.
Realizzazione veranda: non è opera precaria
Di coseguenza, una veranda utilizzata in via continuativa e
permanente, ad esempio, è a tutti gli effetti una
nuova costruzione che necessita del permesso di
costruire. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con
la sentenza
del 27 marzo 2024 n. 2917, con cui ha respinto il
ricorso presentato contro il diniego di sanatoria relativa
a una veranda con copertura in legno e pareti laterali con
infissi in alluminio, stabilmente ancorata al suolo mediante
supporti metallici e viti, realizzata senza titoli, in adiacenza ad
un ristorante.
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36
del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
concede infatti di poter sanare gli abusi realizzati senza titolo o
in difformità dallo stesso solo se sia possibile attestare il
rispetto della doppia conformità
urbanistico-edilizia, ovvero delle prescrizioni vigenti
sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta
di sanatoria.
Nel caso in esame, la sanatoria non poteva essere
rilasciata perché l’opera non rispettava i criteri di
conformità attualmente vigenti per le nuove costruzioni, con
particolare riferimento ai limiti volumetrici e
alle distanze minime di edificazione dai confini e
dalla strada.
È emerso che la veranda era impiegata in maniera
continuativa, non essendoci alcuna prova del fatto che questa
veniva smontata e rimontata per l’utilizzo stagionale, come
sostenuto dal ricorrente. In realtà, come risulta anche dalla
documentazione in atti, l’opera di ingenti dimensioni e stabilmente
infissa al suolo è stata installata senza soluzione di
continuità fin dal 1997.
Opere temporanee e stagionali: le condizioni
fondamentali
È chiaro quindi come la veranda oggetto della contestazione non
possa essere ritenuta un’opera a carattere precario, né stagionale;
bensì soddisfa tutte le caratteristiche di una nuova costruzione,
che ha determinato un’alterazione dello stato dei
luoghi duratura e tutt’altro che
occasionale.
Affinché un’opera possa essere considerata precaria, infatti, è
necessario che risulti facilmente amovibile e destinata a
soddisfare esigenze solo temporanee. In particolare, la precarietà
consente un uso specifico ma temporalmente
limitato del bene.
La stagionalità invece concede un utilizzo annualmente
ricorrente dell’opera, ma impone che i manufatti siano
ogni volta smontati e riposti una volta concluso il periodo
stagionale.
Tali caratteristiche impongono la necessità di valutare ogni
opera a sé, a seconda della sua obiettiva ed intrinseca
destinazione naturale, tenendo però sempre in
considerazione di base il principio consolidato secondo cui:
“[…] rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per
la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che,
anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente
aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile,
non irrilevante e non meramente occasionale.”
La veranda in oggetto, pertanto, non può essere certo
qualificata come opera solo soggetta a concessione temporanea (con
regole autorizzatorie più miti) come previsto anche dal
Regolamento Edilizio Comunale secondo cui
sono assoggettabili a concessione
temporanea le opere:
- effettivamente temporanee, stagionali e di facile
asportabilità; - impiegate per esigenze temporanee di attività esistenti:
condizione che dev’essere dimostrata mediante apposita
relazione; - installate per un periodo non superiore a 18 mesi
continuati o, in alternativa, ad un periodo temporale più
lungo a patto che siano montati e smontati ad inizio e fine
stagione.
In questo caso è stata installata una veranda di notevoli
dimensioni, di natura permanente, impiegata in via continuativa e
mai smontata nel corso di quasi 30 anni. L’opera
era soggetta quindi al permesso di costruire e non può neanche
essere oggetto di sanatoria perché non rispetta le caratteristiche
di conformità richieste.
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