Tabella aggiornata al 13 marzo 2015
Processo civile ordinario (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Marca da Euro 27,00 per le spese di Giustizia
CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUTO ORDINARIO
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali
PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTRI PROCEDIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486
Contributo Unificato nelle opposizioni all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinati processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. Diversamente, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo unificato fisso previsto dall’art. 13, co. 2, ultima parte, del d.P.R. 115/2002, per espressa disposizione normativa.
Non deve essere versato alcun contributo unificato nella c.d. fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.
Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486
Individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014.
Il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’art. 14, co. 1, del d.P.R. 115/2002. Nelle ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita, dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato.
PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCEDIMENTI ESENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPRESA (D.LGS. 168/2003)
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. L. 24 marzo 2012, n. 27)
AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.
Importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. 115/2002
Min. Giust., circolare 12 maggio 2014
L’esenzione dal CU non comporta esenzione dall’importo forfettario, se non previsto ex lege.
Con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 320, 374, 375 del codice civile, non è dovuto il versamento dell’importo forfettario.
Nemmeno è dovuto l’importo forfettario e il CU per le istanze presentate dal curatore dell’eredità giacente al giudice che lo ha nominato.
Min. Giustizia, 13 marzo 2015, n. 2309
Contributo Unificato in materia di negoziazione assistita
Al momento del deposito dell’accordo di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica competente non è dovuto il versamento del Contributo Unificato.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui